Legge di Bilancio 2024: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese in sintesi

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 – Suppl. Ordinario n. 40 – è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023). La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio.

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese, ed i contribuenti in generale.

PERSONE FISICHE

Fondo di garanzia prima casa – È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie con specifici requisiti.

Tassazione fringe benefits – Per il solo anno 2024 non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa;
  • degli interessi sul mutuo relativo alla prima

Il limite di cui sopra è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori.

Cessione immobili superbonus – A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:

  • se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
  • se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la

IMPRESE

Plastic tax e Sugar tax – È posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle cosiddette plastic e sugar tax.

Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni – È estesa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva è pari al 16%.

Adeguamento delle rimanenze di magazzino – Le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali potranno, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. L’adeguamento potrà essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell’IVA.

Rifinanziamento Legge Sabatini – Viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

DISPOSIZIONI GENERALI

Locazioni brevi – Si è modificato il regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

In particolare, è previsto:

  • un incremento dal 21% al 26% dell’aliquota di imposta a “cedolare secca” applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta;
  • che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;
  • la modifica delle modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Ritenuta sui bonifici – Dal 1° marzo 2024 è elevata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei bonifici disposti da contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili ed è estesa agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Riduzione canone RAI – È ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno 2024.

IVA prodotti infanzia e igiene femminile – Viene meno l’aliquota agevolata al 5%, che torna quindi al 10%, prevista per:

  • prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile;
  • latte, in polvere o liquido;
  • nonché alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi

Tax free shopping – È ridotto da 154,95 euro a 70 euro il valore “soglia” per accedere al regime del c.d. “tax free shopping”. Si ricorda che le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza l’applicazione dell’IVA sempre che:

  • i beni escano dal territorio della UE, nei bagagli personali del cessionario extra-UE (condizione che comprende sia l’ipotesi di “bagaglio appresso”, sia quella di “bagaglio non accompagnato”), entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la fattura con il visto della Dogana di uscita sia restituita al cedente nazionale entro il 4° mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • i beni acquistati siano destinati all’uso personale ovvero familiare del cessionario extra-UE.

IVIE e IVAFE – È previsto l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

Il Concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale (CPB) rappresenta un accordo fiscale destinato a imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni con reddito in Italia. La sua prima applicazione è prevista per il biennio 2024/2025.

L’Agenzia delle entrate propone la definizione biennale del reddito d’impresa e del valore della produzione netta, e l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare tali importi nei periodi oggetto di adesione. Tuttavia, ciò non influisce sull’IVA, soggetta alle regole ordinarie.

Durante il concordato, i contribuenti devono rispettare gli obblighi contabili e fiscali, con possibili interventi dell’Agenzia in caso di violazioni. Variazioni nei redditi effettivi non influenzano Ires, Irpef, Irap e contributi previdenziali, ma è possibile versare contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Il mancato rispetto dell’obbligo di tassare il reddito concordato porta all’intervento dell’Agenzia, iscrivendo a ruolo le somme non versate relative a imposte sui redditi e Irap.

Il CPB è aperto a imprese e lavoratori autonomi anche aderenti al regime forfetario.

Sono esclusi dal CPB coloro che hanno iniziato l’attività nel 2023, e per aderire, i contribuenti devono:

-estinguere debiti tributari superiori a 5.000 euro;

-non essere stati condannati per reati tributari e penali, negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

-avere sempre presentato la dichiarazione dei redditi, in particolare negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli dell’applicazione del concordato.

Il processo di adesione al CPB prevede scadenze specifiche per la presentazione dei dati e l’accettazione della proposta. Il concordato può cessare in caso di cambiamenti nell’attività o inadempienze fiscali.

Sono escluse dalla proposta concordataria alcune componenti del reddito, come plusvalenze e minusvalenze, e alcune categorie di redditi in ogni caso si dovrà dichiarare un reddito minimo di 2000 euro.

In caso di circostanze eccezionali, individuate tramite decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, che portino a minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi superanti il 60% rispetto a quelli concordati, è prevista l’uscita dal concordato a partire dal periodo di imposta in cui si verifica tale differenza. Il termine “eccezionali” suggerisce situazioni di particolare gravità, probabilmente estranee alla gestione normale dell’attività.

Cause di cessazione del concordato: Il concordato cessa di avere effetto se, durante il biennio concordatario, il contribuente modifica l’attività senza l’applicazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale o se cessa l’attività. Inoltre, il concordato termina se, a seguito di accertamento nei periodi interessati o precedenti, emergono attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per oltre il 30% dei ricavi dichiarati. Altre violazioni di non lieve entità o modifiche sostanziali nella dichiarazione dei redditi possono anch’esse determinare la cessazione. L’omissione del versamento delle imposte relative ai redditi concordati è un’altra condizione di cessazione.

Durante il concordato, gli accertamenti fiscali ordinari sono sospesi, ma sono previste misure di controllo per i soggetti non aderenti o che decadono dal concordato.

Il CPB offre benefici simili a quelli degli ISA, ma la scelta di aderire dovrebbe essere basata sulla convenienza fiscale considerando la differenza tra il reddito proposto e quello effettivo nel biennio concordato. La tranquillità fiscale non è garantita, e il concordato mira a favorire l’emersione del sommerso.

ITER:

  1. Compilazione modello Isa ed invio all’agenzia entrate;
  2. Entro 5 gg dall’invio di cui al punto 1. si riceverà la proposta del concordato preventivo biennale;
  3. Entro i termini i termini di pagamento delle imposte si dovrà comunicare l’accettazione o meno del CPB.

Nessun click day per l’indennità di 200,00 euro per autonomi e professionisti

Con un comunicato diffuso ieri, a seguito di un incontro tenutesi tra l’Inps e le Casse di Previdenza Private, relativamente all’applicazione del decreto attuativo art.33 del DL 50/2022 e non ancora pubblicato su Gazzetta Ufficiale, si comunica che:

NON CI SARA’ NESSUN CLICK DAY PER INDENNITA’ DEI € 200,00 in quanto le risorse stanziate sono state ritenute sufficienti per garantire a tutti i potenziali destinatari i ricevimento dell’indennità indicata in oggetto.

 

Il comunicato in commento, ha  evidenziato come l’inizio della presentazione delle do mande di accesso all’indennità di 200 euro per autonomi e professionisti potrebbe avvenire trascorsi due  giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre 2022. Inoltre, sempre da quanto si apprende dal comunicato dell’Adepp, ci sarebbe una data entro la quale le domande dovranno essere presentate ed è quella del 30 novembre 2022. Tale data sarebbe perentoria e pertanto le domande presentate oltre il termine del 30 novembre sarebbero irricevibili.

 

In particolare, il decreto bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito:

  • nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  • il decreto subordina l’accesso al beneficio anche ad un successivo requisito, che attiene al versamento della    contribuzione. Nel dettaglio, per accedere all’indenni tà è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022).

I lavoratori autonomi e i professionisti sono tenuti a presentare apposita domanda all’INPS o alla cassa di previdenza di appartenenza, i quali dovranno verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio. La domanda dovrà essere presentata all’INPS nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti iscritto contemporaneamente sia in una gestione INPS sia in una cassa professionale.

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Nuove istruzioni per commercio elettronico: iscrizione obbligatoria all'OSS

A settembre dovrebbe decorrere l’erogazione, previa presentazione di domanda, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, ossia alle c.d. “casse di previdenza professionali”.

Ci sarà un click day, per offrire a tutti la stessa opportunità di ottenere il bonus (attribuito sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda), che, stando alle anticipazioni, potrebbe collocarsi alla metà del mese di settembre, dopo l’approvazione definitiva del decreto attuativo.

La domanda dovrà essere presentata all’Inps o alla specifica cassa di previdenza, a seconda dell’ente al quale il lavoratore o professionista risulta iscritto.

Se c’è doppia iscrizione, sia all’Inps sia a una cassa, la domanda deve essere presentata solo all’Inps.

Requisiti sono i seguenti.

  1. Non titolare di pensione, non percettori di naspi e reddito di cittadinanza;
  2. Di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore ai € 35.000,00;
  3. Di aver effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta per la gestione d’iscrizione dall’anno 2020 (albo professionale o Inps) ;
  4. Di essere iscritti all’entrata in vigore della norma 50/2022 del 18.5.2022 ad una gestione previdenziale inps o ad una cassa professionale;
  5. Partita iva attiva alla data di entrata in vigore della norma
  6. Fornire il codice Iban per l’accredito.

Per chi risulta essere iscritto ai soli albi professionali si consiglia di tenere monitorati i siti in quanto le modalità verranno da loro decretate e rese note.

Sarà necessario procedere in autonomia con il proprio spid o cns.

DISPOSIZIONI DECRETO TRASPARENZA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104, c.d. “Decreto Trasparenza” che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e introduce nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto.

Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.

 

Le nuove disposizioni entrano ufficialmente in vigore il 13 agosto 2022, pertanto opererà solo per i contratti stipulati a partire da tale data.

 

Si fa presente, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.

 

Per le nuove assunzione non sarà più possibile redigere la lettera di assunzione indicando i dati essenziali (tipologia di contratto – inizio ed eventuale fine – inquadramento e mansioni) effettuando un generico richiamo e rimando al CCNL di riferimento.

 

Bisognerà redigere un vero e proprio contratto di lavoro contenente tutte le informazioni necessarie e nella più totale trasparenza.

A solo titolo di esemplificativo sarà necessario specificare la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00); le mensilità aggiuntive a cui a diritto; gli enti e i fondi a cui deve essere obbligatoriamente iscritto dal datore di lavoro a seguito di assunzione.

 

SANZIONI

In caso di denuncia da parte del lavoratore o in caso di ispezione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo prevede la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

 

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE – LEGGE 3/2012 SALVA SUICIDI

La legge n. 3/2012, detta anche “legge salva suicidi”, conglobata da luglio 2022 nel nuovo codice della crisi, rappresenta una soluzione per i soggetti che si trovano in uno stato di sovra indebitamento.

 

Possono accedervi tutti i soggetti che, secondo l’ordinamento italiano non rientrano nelle disposizioni della legge fallimentare e sono soggetti alla liquidazione giudiziale.

Nello specifico: persone fisiche (lavoratori, disoccupati, pensionati), piccoli imprenditori non fallibili, professionisti, enti del terzo settore e le start up innovative.

 

Le tipologie di debito che possono essere cancellati e rientrano nelle procedure di sovra indebitamento sono i seguenti:

  • Verso le banche e le finanziarie
  • Verso fornitori e privati
  • Verso le pubbliche amministrazioni (agenzia delle entrate, Equitalia)

 

Vi sono due procedure possibili: accordo di composizione della crisi o liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

 

La prima procedura prevede di prevedere un piano con l’importo, le modalità e i tempi di pagamento dei debiti.

Tale piano economico viene redatto in funzione delle tue possibilità garantendoti sempre il necessario per vivere e lavorare; dettagliato con le scadenze dei pagamenti ed eventuale cessione di crediti futuri

Tutta la procedura si svolge presso un tribunale e il piano economico – finanziario viene valutato in primis da un giudice che successivamente lo sottopone ai creditori; l’accordo viene raggiunto se il 60% dei creditori da il proprio  consenso.

La seconda procedura è residuale e un po’ più complessa.

 È importante far presente che tutti i debiti devono rientrare nella procedura stessa.

Il beneficio principale di tale procedura è che può esserti riconosciuto il diritto di pagare i debiti in misura minore in quanto una parte consistente vi verrà cancellata (c.d. esdebitazione).

 Per poter procedere ad un eventuale procedura è necessario innanzitutto valutare la situazione ed analizzare la documentazione, che sarà da allegare all’istanza in tribunale.

È necessario uno screening dettagliato della situazione debitoria e della situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare, che possa permettere una puntuale ricostruzione.

Requisito fondamentale è la totale e piena trasparenza, in quanto l’eventuale mancanza di documentazione o l’eventuale omissioni di informazioni precluderebbero la buona riuscita e il rigetto della procedura da parte del giudice designato.

CIRCOLARE OBBLIGHI SALUTE E SICUREZZA AZIENDE D.LGS. 81/2008

ricordiamo che ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Tutela condizioni di lavoro) e del T.U. 81/2008 (Sicurezza dei lavoratori), tutte le aziende che, pur non avendo dipendenti, si avvalgono dell’opera di soci, devono adottare il Documento Valutazione dei Rischi (art. 3 T.U.), obbligo non delegabile.

Bisogna sottolineare che, chi non fosse in regola con la normativa sulla sicurezza, in caso di impiego di lavoratori irregolari andrebbe incontro a sanzioni ulteriori le quali si aggiungerebbero a quelle previste dalla normativa sul lavoro sommerso (maxisanzioni) con conseguenze a livello penale, oltre alla possibilità di incorrere (al verificarsi di talune condizioni) nella sospensione dell’attività lavorativa.

Pertanto, nel caso delle società senza dipendenti, come nel caso delle società di persone, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2 del suddetto testo normativo, il socio lavoratore è equiparato al profilo del lavoratore, mentre il datore di lavoro può, identificarsi con chi esercita poteri decisionali e di spesa all’interno della società.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Nella fattispecie, per individuare il datore di lavoro, su cui ricade la responsabilità ai fini della sicurezza, va stipulato un atto notarile (modifica dei patti sociali) recante data certa, con il quale si dichiara formalmente che uno dei soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza.

In mancanza di un atto simile, in caso di ispezione, le eventuali sanzioni verranno contestate a tutti i soci per lo stesso importo. La situazione si aggrava in caso di infortunio mortale, per cui tutti i soci sono responsabili per lo stesso reato (art. 589 codice penale).

 

Una volta individuato il datore di lavoro, su di esso ricadono tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del D.lgs. 81/2008, nello specifico:

  • Nominare un RSPP (esterno o avvalersi delle disposizioni art. 34 del D.lgs. 81/2008);
  • Nominare un Medico Competente (nei casi previsti dalla legge) ed effettuare la visita medica periodica ai propri dipendenti secondo le indicazioni dello stesso;
  • Nominare un RLS;
  • Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio;
  • Effettuare la Valutazione dei Rischi previa consultazione del RSPP, del Responsabile dei Lavoratori e del medico competente;
  • Aggiornarlo e adeguarlo alla nuova normativa anti covid;
  • Provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza predisponendo la frequenza ai corsi necessari; provvedere ad informarli adeguatamente sulla normativa in materia di sicurezza mettendo a loro disposizione tutta la documentazione e facendosi firmare la presa visione.

Si ricorda che vi è l’obbligo di comunicare tempestivamente al medico competente le nuove assunzione per poter predisporre la visita medica di preassunzione, e le eventuali cessazioni per chiudere la cartella clinica in suo possesso.

Per la nomina del Responsabile HACCP (Regolamento C.E. n.178/2002, Regolamenti C.E. nn.852/2004 e 853/2004) vale la stessa logica di quando sopra. Tale figura, di norma, si identifica nel titolare dell’impresa che operi nel settore alimentare.

Per quanto non detto si rinvia alla normativa di riferimento.

DA ESTEROMETRO A FATTURA ELETTRONICA DA LUGLIO 2022: COSA CAMBIA

Le operazioni realizzate a partire dall’ 1 luglio 2022 devono essere trasmesse telematicamente in formato file fattura elettronica (XML), attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Pertanto, la scadenza del 31 luglio (che slitta al 22 agosto per la pausa fiscale estiva) per le comunicazioni del secondo trimestre diventa l’ultima per il classico esterometro.

Con la nuova procedura, si passa da una trasmissione massiva e periodica ad una comunicazione per singola operazione.

Chi deve presentare il nuovo esterometro?

Il nuovo obbligo riguarda i soggetti passivi che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi riguardanti soggetti non stabiliti nel territorio dello stato italiano, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale e di quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche standard.

Ps: Poiché dall’1 luglio 2022 si estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai contribuenti forfettari con ricavi o compensi sopra ai 25.000 euro, il nuovo adempimento riguarderà anche questi soggetti.

Scadenze

La trasmissione va effettuata secondo le tempistiche della fatturazione elettronica. Bisogna emettere i dati:

  • Entro i 12 giorni: per le operazioni attive
  • Entro i 15 giorni (dalla ricezione dalla ricezione della fattura): per le operazioni passive

Come si compila la fattura con il nuovo esterometro?

L’invio tramite SdI, con formato fattura elettronica ordinaria, si effettua secondo le istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Particolare attenzione andrà posta al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e “Natura”, per indicare in maniera univoca le tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le operazioni dal primo gennaio prossimo.

  • Le operazioni attive devono essere trasmesse entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni); il codice destinatario andrà valorizzato con “XXXXXXX” (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale).
  • Le operazioni passive devono essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o la sua effettuazione (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI); il codice destinatario potrà essere valorizzato con:
    • un codice relativo ad un canale accreditato a SdI (canale web services o SFTP);
    • 0000000, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC Destinatario;
    • 0000000 non compilando e il campo PEC Destinatario (verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche o in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi).

I tipi di documento specifici (TD17, TD18 e TD19) per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni sulle operazioni con fornitori esteri sono:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI CON IL POS

Il Decreto PNRR 2, nella versione entrata in CdM, anticipa dal’ 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’obbligo di dotarsi del POS e di accettare pagamenti elettronici.

Questo obbligo nasce per raggiungere gli obiettivi del Recovery Plan stabilito per il primo semestre del corrente anno.

Per mettere a disposizione strumenti più efficaci nella lotta all’evasione, viene esteso il novero delle informazioni trasmesse telematicamente all’agenzia dell’entrate anche tramite la società PagoPa Spa, comprensive dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate e dei dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico, e non solo limitatamente a quelli evoluti, cosiddetto POS smart, e a quelli dotati di particolari caratteristiche tecniche individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:

  • commercianti
  • artigiani
  • attività di ristorazione
  • professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici)
  • attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi.

La sanzione quindi per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), sarà pari ad un importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell’operazione rifiutata.

La violazione può essere contestata sia dal cliente al quale viene rifiutato il pagamento, oppure anche tramite un’attività di accertamento della Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate.

MISURE ANTI-COVID DAL 1 MAGGIO

Rimane l’obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro privati e nelle scuole.

L’ordinanza 28.04.2022 del Ministro della Salute ha prorogato al 15.06.2022 l’obbligo di indossare la mascherina per autobus, metro, treni, traghetti o aerei, cinema, teatri, eventi sportivi o concerti al chiuso (allo stadio non servirà), visite ospedaliere o in Rsa.

  • Luoghi di lavoro – Per i luoghi di lavoro del settore privato è programmato un incontro il 4.05.2022 tra imprese e sindacati per decidere i protocolli anti Covid; fino a quel momento rimane in vigore l’obbligo di indossare la mascherina (è sufficiente anche chirurgica).
  • Negozi e ristoranti – Dal 1.05.2022 la mascherina non sarà più obbligatoria per negozi, ristoranti, supermercati, anche se continuerà a essere raccomandata fino al 15.06.
  • Smart working – Fino al 30.06.2022, nel settore privato, è possibile la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore. Un emendamento al Decreto Riaperture proroga al 30.06.2022 anche il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli con fragilità, nonché, fino al 31.08.2022, la modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
  • Scuola – Resta l’obbligo di mascherina fino alla fine dell’anno scolastico (quindi fino a giugno) anche per gli studenti dai 6 anni in su; per i bambini di 6 anni che frequentano la materna non ci sarà più obbligo.
  • Green pass – Per le visite in ospedale e nelle Rsa resterà obbligatorio fino al 31.12.2022. Il green pass è necessario anche per viaggiare all’estero.
  • Vaccinazione – L’obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15.06.2022 per insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e in generale per tutti i cittadini dai 50 anni in su (pena multa di 100 euro). Anche per queste categorie cessa dal 1.05.2022 l’obbligo di green pass base (in vigore fino al 30.04) per l’accesso al lavoro. Il vaccino continuerà a essere obbligatorio fino al 31.12.2022 per i medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa.

AGGIORNAMENTO:

Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro del settore privato il ministero e le parti sociali si sono incontrate ieri il 4 maggio e hanno riconfermato l’obbligo fino al 30 giugno.
Resta quindi ancora in vigore il protocollo firmato dalle parti sociali per il 2021.

L’obbligo di mascherine chirurgiche riguarda:
-sia i luoghi di lavoro al chiuso
– sia i luoghi di lavoro all’aperto
Tranne che nei casi di lavoro in situazioni di isolamento

FORFETTARI: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° luglio saranno tenuti a emettere fattura elettronica i contribuenti:

  • In regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
  • In regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
  • Associazioni sportive dilettantistiche

Sono esclusi dalla fatturazione elettronica i soggetti che il loro ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 risulta inferiore alla soglia di 25.000. Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  • Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018),
  • Per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Tale esonero opera per le operazioni dal 1° luglio 2022 e si conclude nel 2024, quando è prevista l’estensione della fatturazione elettronica per tutti, senza distinzione di fatturato.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DAL 1° MAGGIO 2022

a seguito dell’introduzione da Gennaio 2022 dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, eravamo in attesa dell’aggiornamento della procedura telematica per l’invio di tali comunicazioni.

È operativo ora sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il nuovo applicativo che consente ai committenti di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo con natura occasionale.

Dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico e non saranno più ritenute valide, e pertanto risulteranno sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo mail direttamente alle sedi degli ispettorati .

I datori di lavoro possono accedere al nuovo servizio sul sito istituzionale del ministero tramite spid o Carta Identità Elettronica.

Il modello UNI_LAV_AUTON_OCCAS si compone di quattro sezioni; la prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente e al lavoratore autonomo.

La terza sezione contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro, in particolare la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può anche essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del termine entro cui sarà conclusa l’opera o il servizio.

Relativamente a tale ultimo dato è possibile scegliere tre distinte ipotesi di durata: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Si ricorda che qualora la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale comunicato, sarà necessario effettuare nuova comunicazione.

Se vi fosse la necessità di variare o annullare una comunicazione effettuata, nella quarta sezione del modello (relativa ai dati di invio) è previsto un apposito campo in cui riportare il codice della comunicazione precedente che si vuole variare o annullare.