DA ESTEROMETRO A FATTURA ELETTRONICA DA LUGLIO 2022: COSA CAMBIA

Le operazioni realizzate a partire dall’ 1 luglio 2022 devono essere trasmesse telematicamente in formato file fattura elettronica (XML), attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Pertanto, la scadenza del 31 luglio (che slitta al 22 agosto per la pausa fiscale estiva) per le comunicazioni del secondo trimestre diventa l’ultima per il classico esterometro.

Con la nuova procedura, si passa da una trasmissione massiva e periodica ad una comunicazione per singola operazione.

Chi deve presentare il nuovo esterometro?

Il nuovo obbligo riguarda i soggetti passivi che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi riguardanti soggetti non stabiliti nel territorio dello stato italiano, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale e di quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche standard.

Ps: Poiché dall’1 luglio 2022 si estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai contribuenti forfettari con ricavi o compensi sopra ai 25.000 euro, il nuovo adempimento riguarderà anche questi soggetti.

Scadenze

La trasmissione va effettuata secondo le tempistiche della fatturazione elettronica. Bisogna emettere i dati:

  • Entro i 12 giorni: per le operazioni attive
  • Entro i 15 giorni (dalla ricezione dalla ricezione della fattura): per le operazioni passive

Come si compila la fattura con il nuovo esterometro?

L’invio tramite SdI, con formato fattura elettronica ordinaria, si effettua secondo le istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Particolare attenzione andrà posta al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e “Natura”, per indicare in maniera univoca le tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le operazioni dal primo gennaio prossimo.

  • Le operazioni attive devono essere trasmesse entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni); il codice destinatario andrà valorizzato con “XXXXXXX” (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale).
  • Le operazioni passive devono essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o la sua effettuazione (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI); il codice destinatario potrà essere valorizzato con:
    • un codice relativo ad un canale accreditato a SdI (canale web services o SFTP);
    • 0000000, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC Destinatario;
    • 0000000 non compilando e il campo PEC Destinatario (verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche o in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi).

I tipi di documento specifici (TD17, TD18 e TD19) per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni sulle operazioni con fornitori esteri sono:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

FORFETTARI: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° luglio saranno tenuti a emettere fattura elettronica i contribuenti:

  • In regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
  • In regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
  • Associazioni sportive dilettantistiche

Sono esclusi dalla fatturazione elettronica i soggetti che il loro ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 risulta inferiore alla soglia di 25.000. Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  • Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018),
  • Per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Tale esonero opera per le operazioni dal 1° luglio 2022 e si conclude nel 2024, quando è prevista l’estensione della fatturazione elettronica per tutti, senza distinzione di fatturato.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

 

Fatturazione elettronica per i contribuenti a regime forfettario

Fatturazione elettronica per i contribuenti a regime forfettario

Il disegno di legge 2022, in attesa di approvazione, informa che dal 2022 anche per i contribuenti a regime forfettario sarà obbligatoria la fatturazione elettronica, con invio di XML per le fatture estere, ma sarà applicata l’esclusione per l’esterometro.
Di seguito si esplica che la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020 – articolo 1, comma 1103), ha stabilito, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente comunicati tramite l’Esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema d’Interscambio (SdI) con il formato standard delle fatture elettroniche XML.

In sintesi:

operazioni attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica intestata al cliente estero, indicando quale codice destinatario il valore: “XXXXXXX” ed inviata tramite lo Sdi; la fattura in questione non verrà effettivamente consegnata dal SdI al cessionario\committente estero;

operazioni passive: il cessionario che riceverà una fattura passiva, dovrà farsi carico di generare un documento di Integrazione o di Autofattura nel formato della fattura elettronica, da trasmettere al SdI.

Ricordiamo che questa modalità è standardizzata da gennaio 2021 e da allora è già possibile utilizzarla in via opzionale.

Per maggiori dettagli in merito alla gestione delle varie fattispecie suggeriamo infine di consultare l’apposita guida che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato circa la compilazione delle fatture elettroniche e dell’Esterometro.


SCARICA LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO