DA ESTEROMETRO A FATTURA ELETTRONICA DA LUGLIO 2022: COSA CAMBIA

Le operazioni realizzate a partire dall’ 1 luglio 2022 devono essere trasmesse telematicamente in formato file fattura elettronica (XML), attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Pertanto, la scadenza del 31 luglio (che slitta al 22 agosto per la pausa fiscale estiva) per le comunicazioni del secondo trimestre diventa l’ultima per il classico esterometro.

Con la nuova procedura, si passa da una trasmissione massiva e periodica ad una comunicazione per singola operazione.

Chi deve presentare il nuovo esterometro?

Il nuovo obbligo riguarda i soggetti passivi che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi riguardanti soggetti non stabiliti nel territorio dello stato italiano, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale e di quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche standard.

Ps: Poiché dall’1 luglio 2022 si estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai contribuenti forfettari con ricavi o compensi sopra ai 25.000 euro, il nuovo adempimento riguarderà anche questi soggetti.

Scadenze

La trasmissione va effettuata secondo le tempistiche della fatturazione elettronica. Bisogna emettere i dati:

  • Entro i 12 giorni: per le operazioni attive
  • Entro i 15 giorni (dalla ricezione dalla ricezione della fattura): per le operazioni passive

Come si compila la fattura con il nuovo esterometro?

L’invio tramite SdI, con formato fattura elettronica ordinaria, si effettua secondo le istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Particolare attenzione andrà posta al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e “Natura”, per indicare in maniera univoca le tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le operazioni dal primo gennaio prossimo.

  • Le operazioni attive devono essere trasmesse entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni); il codice destinatario andrà valorizzato con “XXXXXXX” (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale).
  • Le operazioni passive devono essere trasmesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o la sua effettuazione (la comunicazione non deve essere effettuata se è stata emessa bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI); il codice destinatario potrà essere valorizzato con:
    • un codice relativo ad un canale accreditato a SdI (canale web services o SFTP);
    • 0000000, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC Destinatario;
    • 0000000 non compilando e il campo PEC Destinatario (verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche o in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi).

I tipi di documento specifici (TD17, TD18 e TD19) per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni sulle operazioni con fornitori esteri sono:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.