Il Concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale (CPB) rappresenta un accordo fiscale destinato a imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni con reddito in Italia. La sua prima applicazione è prevista per il biennio 2024/2025.

L’Agenzia delle entrate propone la definizione biennale del reddito d’impresa e del valore della produzione netta, e l’accettazione impegna il contribuente a dichiarare tali importi nei periodi oggetto di adesione. Tuttavia, ciò non influisce sull’IVA, soggetta alle regole ordinarie.

Durante il concordato, i contribuenti devono rispettare gli obblighi contabili e fiscali, con possibili interventi dell’Agenzia in caso di violazioni. Variazioni nei redditi effettivi non influenzano Ires, Irpef, Irap e contributi previdenziali, ma è possibile versare contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Il mancato rispetto dell’obbligo di tassare il reddito concordato porta all’intervento dell’Agenzia, iscrivendo a ruolo le somme non versate relative a imposte sui redditi e Irap.

Il CPB è aperto a imprese e lavoratori autonomi anche aderenti al regime forfetario.

Sono esclusi dal CPB coloro che hanno iniziato l’attività nel 2023, e per aderire, i contribuenti devono:

-estinguere debiti tributari superiori a 5.000 euro;

-non essere stati condannati per reati tributari e penali, negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

-avere sempre presentato la dichiarazione dei redditi, in particolare negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli dell’applicazione del concordato.

Il processo di adesione al CPB prevede scadenze specifiche per la presentazione dei dati e l’accettazione della proposta. Il concordato può cessare in caso di cambiamenti nell’attività o inadempienze fiscali.

Sono escluse dalla proposta concordataria alcune componenti del reddito, come plusvalenze e minusvalenze, e alcune categorie di redditi in ogni caso si dovrà dichiarare un reddito minimo di 2000 euro.

In caso di circostanze eccezionali, individuate tramite decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, che portino a minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi superanti il 60% rispetto a quelli concordati, è prevista l’uscita dal concordato a partire dal periodo di imposta in cui si verifica tale differenza. Il termine “eccezionali” suggerisce situazioni di particolare gravità, probabilmente estranee alla gestione normale dell’attività.

Cause di cessazione del concordato: Il concordato cessa di avere effetto se, durante il biennio concordatario, il contribuente modifica l’attività senza l’applicazione dell’indice sintetico di affidabilità fiscale o se cessa l’attività. Inoltre, il concordato termina se, a seguito di accertamento nei periodi interessati o precedenti, emergono attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per oltre il 30% dei ricavi dichiarati. Altre violazioni di non lieve entità o modifiche sostanziali nella dichiarazione dei redditi possono anch’esse determinare la cessazione. L’omissione del versamento delle imposte relative ai redditi concordati è un’altra condizione di cessazione.

Durante il concordato, gli accertamenti fiscali ordinari sono sospesi, ma sono previste misure di controllo per i soggetti non aderenti o che decadono dal concordato.

Il CPB offre benefici simili a quelli degli ISA, ma la scelta di aderire dovrebbe essere basata sulla convenienza fiscale considerando la differenza tra il reddito proposto e quello effettivo nel biennio concordato. La tranquillità fiscale non è garantita, e il concordato mira a favorire l’emersione del sommerso.

ITER:

  1. Compilazione modello Isa ed invio all’agenzia entrate;
  2. Entro 5 gg dall’invio di cui al punto 1. si riceverà la proposta del concordato preventivo biennale;
  3. Entro i termini i termini di pagamento delle imposte si dovrà comunicare l’accettazione o meno del CPB.

Il ravvedimento formale

Il ravvedimento formale

3.DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 ha previsto una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Ferme restando le precisazioni che verranno effettuate, l’ambito applicativo della definizione delle violazioni formali sembra essere abbastanza ampio, essendo ricomprese, tra le altre, le violazioni in tema di comunicazioni, anche da assolvere all’interno della dichiarazione dei redditi, alcune irregolarità in materia di reverse charge, le violazioni sulla tardività della trasmissione delle dichiarazioni commesse dagli intermediari e così via.

Tale definizione è simile a quella dell’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare quanto è stato affermato da prassi e giurisprudenza in merito alla stessa, specie dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

Errori sanabili

Violazioni formali che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte
sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022

Condizioni

Pagamento di 200 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione

Benefici

Estinzione della violazione

Esclusioni

Violazioni relative al monitoraggio fiscale

Termini per i versamenti

Due rate scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Termine per la
regolarizzazione

31.3.2023

Pluralità di violazioni

Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

3.1  AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022. Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

Sebbene la norma taccia sul punto, si ritengono definibili le sole violazioni ancora accertabili all’1.1.2023. L’art. 20 del DLgs. 472/97 sancisce che l’atto di contestazione della sanzione, a pena di decadenza, va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione, sicché, ad esempio, il 31.12.2021 sono scaduti i termini per contestare violazioni commesse nel 2016.

Secondo il provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274 punto 1.3.3, la definizione non opera quando ci siano state altre forme di definizione anteriori al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione.

3.2  RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, anche la rimozione della violazione.

È dunque necessario effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione o nella presentazione di una dichiarazione integrativa.

Il legislatore si limita a specificare che la definizione, oltre che con il pagamento, si perfeziona rimuovendo la violazione, non specificando se ciò debba avvenire entro il 31.3.2023 o entro il 31.3.2024. Tale punto potrà essere chiarito in sede di provvedimento attuativo.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

3.3  VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive“. La confezione normativa è ampia, dunque per formulare ipotesi sull’ambito della sanatoria sembra opportuno, in primo luogo, ragionare per esclusione ed esaminare quanto specificato nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274. Si anticipa che l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 15.5.2019 n. 11, ha fornito un elenco delle violazioni definibili o meno, ma ciò, in molti casi che verranno esaminati, si profila contestabile.

Vista l’esclusione del co. 169, non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, come:

  • l’omessa dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta, come specificato nelle motivazioni al provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274, anche quando non dovesse risultare un’imposta dovuta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele;
  • le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA, salvo quanto si dirà ad esempio in tema di operazioni esenti e di reverse charge;
  • le violazioni sui versamenti e da indebita compensazione;
  • le violazioni derivanti dalla indicazione in dichiarazione di ricavi fittizi, con il fine di “giustificare” i costi fittizi.

Lo stesso sembra potersi affermare per le violazioni di cui agli artt. 13 e 14 del DLgs. 471/97, sul mancato versamento/applicazione delle ritenute.

La portata del co. 166 induce a sostenere che le altre violazioni possano, quantomeno astrattamente, essere oggetto di sanatoria. Nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274, al punto 1.2, si parla infatti di violazioni commesse “dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente“. Tale concetto è ripreso nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11, § 2, laddove si afferma: “trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd «violazioni sostanziali»”.

Sono escluse le violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97.

In seguito si riportano, differenziandole per casistica, le violazioni che potrebbero o meno rientrare nella definizione, evidenziando quanto era stato sostenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

3.3.1  Violazioni degli obblighi comunicativi

Fattispecie

Norma

Sanzione

Note

Comunicazione di dati

al Sistema Tessera sanitaria

Art. 3 co. 5-bis
del DLgs. 175/2014

100 euro per comunicazione (massimo
50.000 euro)

Definibile
per la circ.

 11/2019

Certificazioni Uniche

Art. 4
co. 6-quinquies
del DPR 322/98

100 euro per comunicazione (massimo 50.000 euro)

Non definibile
per la circ.

11/2019

Dichiarazioni di inizio,

variazione e
cessazione attività

Art. 5
del DLgs.

471/97

Da 500 a 2.000 euro

Definibile
per la circ.

11/2019

Comunicazioni
finanziarie mensili

Art. 10
del DLgs.

471/97

Da 2.000 a 21.000 euro

Definibili
per la circ.

11/2019

Comunicazioni
finanziarie annuali

Art. 11
del DL

201/2022

Da 250 a 2.000 euro

Possibile
definizione

Opzioni
ex DPR 442/97

Art. 11
del DLgs.

471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ.

11/2019

3.3.2  Violazioni relative all’IVA

Fattispecie

Norma

Sanzione

Note

Comunicazione
delle

liquidazioni IVA

Art. 11 co. 2-ter
del DLgs. 471/97

Da 500 a 2.000 euro

Dubbio

Esterometro

Art. 11 co. 2-quater
del DLgs. 471/97

2 euro per fattura, massimo 400 euro per mese (1.000 euro per trimestre)

Dubbio

Comunicazione
delle fatture

Art. 11 co. 2-bis
del DLgs. 471/97

2 euro per fattura, massimo di 1.000 euro per trimestre

Dubbio

Violazione senza
effetto sulla
liquidazione IVA

Art. 6 co. 1
del DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Omessa regolarizzazione

del cessionario

Art. 6 co. 8
del DLgs. 471/97

100% dell’IVA (minimo 250 euro)

Non definibile
per la circ. 11/2019

Detrazione di

un’IVA
in eccesso

Art. 6 co. 6
del DLgs. 471/97

Da 250 a 10.000 euro

Dubbio

Omesso reverse charge

Art. 6 co.9-

bis
del DLgs. 471/97

Da 500 a 20.000 euro o dal 5% al 10% del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili (minimo 1.000 euro)

Dubbio

Reverse charge
irregolare

Art. 6 co. 9-bis.1
e 9-bis.2

del
DLgs.

471/97

Da 250 a 10.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Cessioni in regime
di non imponibilità
senza verifica sulla trasmissione della dichiarazione di intento

Art. 7 co.

4-bis
del DLgs. 471/97

Dal 100% al 200% dell’IVA

Possibile
definizione

Errata compila-

zione della dichiarazione
di intento (annullamento
in luogo dell’integrazione)

Art. 11
del DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Mancata iscrizione
al VIES

Dubbio

INTRASTAT

Art. 11 co. 4
del DLgs. 471/97

Da 500 a 1.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Prestazione tardiva
della garanzia

Art. 11 co.

7-bis
del DLgs. 471/97

Non definibile
per la circ. 11/2019

Errore operazione
non imponibile/
esente/esclusa
(con rilievo sulle dirette)

Art. 6 co. 2
del DLgs. 471/97

Dal 5% al 10% del corrispettivo (minimo 500 euro)

Non definibile

Errore operazione
non imponibile/
esente/esclusa

(senza
rilievo

sulle dirette)

Art. 6 co. 2
del DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

3.3.3  Altre violazioni

Fattispecie

Norma

Sanzione

Note

Violazioni
sulla
contabilità

Art. 9 del
DLgs. 471/97

Da 1.000 a 8.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Omesso F24 in caso
di compensazione

Art. 15
del DLgs. 471/97

100 euro

Non definibile
per la circ. 11/2019

Inottemperanza
agli inviti degli uffici

Art. 11 del
DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Mancata presentazione

dell’interpello

Art. 11 co. 7-ter
del DLgs. 471/97

Da 2.000 a 21.000 euro

Possibile
definizione

3.4  CONTENZIOSI IN CORSO

L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 nulla prevede circa le implicazioni tra la definizione della violazione ed eventuali contenziosi pendenti. Il legislatore si limita a stabilire che la sanatoria non è ammessa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi all’1.1.2023.

Di conseguenza, se, all’1.1.2023 sono spirati i 60 giorni per ricorrere contro l’atto ex art. 16 del DLgs. 472/97 e non sono state presentate deduzioni difensive, oppure si è formato il giudicato, non si può definire.

Tanto premesso, la presenza di un contenzioso sulla violazione che si intende definire non osta alla definizione; ove questa si perfezioni, il processo verrà dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a spese compensate, come prevede l’art. 46 del DLgs. 546/92.

3.4.1  Ricorso notificato dopo l’1.1.2023

Si ritiene che il ricorso presentato dopo l’entrata in vigore della L. 197/2022 non osti alla definizione, in quanto una siffatta preclusione può derivare solo da una fonte del diritto primaria.

Nonostante sussista il rischio di una diversa presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene comunque opportuno notificare il ricorso o l’appello, o riassumere il processo per evitare la definitività dell’atto.

3.4.2  Implicazioni con la definizione delle liti pendenti

Le liti tributarie in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate, se il ricorso introduttivo è stato notificato entro l’1.1.2023, possono essere definite ai sensi dell’art. 1 co. 186 – 205 della L. 197/2022. Detta definizione è ammessa anche se il processo riguarda solo sanzioni non collegate al tributo.

Possono quindi sorgere problemi di coordinamento tra le due definizioni, che, comunque, sono alternative tra loro.

Definizione
delle liti

Definizione
delle violazioni formali

Condi-

zioni

Processi pendenti all’1.1.2023 in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate

Violazioni commesse
sino al 31.10.2022

Oggetto

Sanzioni non collegate
al tributo

Sanzioni che, in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile
o sul versamento del tributo

Costo

15% o 40% della sanzione

200 euro per tutte le violazioni commesse
per anno e rimozione della violazione

Versa-

mento

in unica soluzione

30.6.2023

31.3.2023

Versa-

mento
rateale

20 rate trimestrali

31.3.2023 e 31.3.2024

Ove siano presenti i requisiti per definire la violazione formale, è evidente la convenienza rispetto alla definizione della lite.

Basti pensare all’omessa indicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97, punita, nella misura massima, con sanzione pari a 50.000,00 euro: se la violazione fosse definibile ex art. 1 co. 166 della L. 197/2022, si passerebbe da una sanzione, appunto, di 50.000,00 euro a 200,00 euro di costo per la definizione (la definizione della lite costerebbe invece 7.500,00 euro se al 15% o 20.000,00 euro se al 40%).

Se il contribuente è certo che la lite rientra nell’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 può limitarsi, nei termini di legge, a pagare i 200,00 euro e a rimuovere la violazione. Il processo sull’atto di contestazione della sanzione, esibita la documentazione provante la definizione sarà estinto a spese compensate ex artt. 1 co. 166 della L. 197/2022 e 46 del DLgs. 546/92.

Il ravvedimento operoso speciale

ravvedimento operoso speciale

Entro il 31.3.2023 i contribuenti possono sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. 

Se si tratta di violazioni formali, la sanatoria è possibile se commesse sino al 31.10.2022.

1.PREMESSA

L’art. 1 co. 174 ss. della L. 197/2022 ha introdotto un ravvedimento operoso speciale strumentale a sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021.

Trattasi di una speciale forma di ravvedimento operoso circoscritta alle violazioni riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sebbene la legge non faccia alcun esplicito rinvio all’art. 13 del DLgs. 472/97, sembra comunque possibile richiamare i principi enunciati da prassi e giurisprudenza sull’ordinario ravvedimento.

Le principali differenze rispetto al ravvedimento “ordinario” consistono nella riduzione delle sanzioni che è fissata a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l’art. 13 del DLgs. 472/97, è possibile il pagamento rateale (la prima rata deve essere pagata entro il 31.3.2023).

La L. 197/2022, all’art. 1 co. 166 ss., introduce anche una definizione delle violazioni di natura formale commesse sino al 31.10.2022, che avviene rimuovendo la violazione e pagando 200,00 euro per periodo di imposta entro il 31.3.2023. Strutturalmente, detta definizione appare molto simile a quella introdotta dall’art. 9 del DL 119/2018.

Entrambe le definizioni presuppongono la rimozione della violazione e l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

Alcuni aspetti (ad esempio l’istituzione dei codici tributo) saranno disciplinati da emanandi provvedimenti direttoriali o da risoluzioni.

2.RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Il ravvedimento operoso speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Questa forma di sanatoria è però circoscritta a determinate casistiche.

Essa si differenzia rispetto all’ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale.

Fermo quanto esposto, sembra si tratti sì di una forma di ravvedimento speciale, ma che rispecchia comunque l’art. 13 del DLgs. 472/97. Siamo in presenza di un istituto applicato in via autonoma dal contribuente, per cui non operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, presupponendo valutazioni dell’ente impositore.

Ravvedimento speciale

Ambito
applicativo

Violazioni sulle 

dichiarazioni commesse
sino al 31.12.2021 su 

tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate

Adempimenti

Rimozione della violazione,
pagamento imposta, interessi legali, sanzioni

Riduzione
sanzioni

A 1/18 del minimo

Termini

31.3.2023

Versamento 

rateale

8 rate trimestrali di pari importo

La rimozione della violazione avviene su iniziativa del contribuente, dunque, salvo diversa indicazione nei provvedimenti attuativi, non sembra emerga la necessità di comunicare il ravvedimento all’ufficio.

In alcuni casi, tuttavia, appare in ogni caso opportuno rendere edotto l’ente impositore dell’avvenuto ravvedimento. Si pensi alla fattispecie in cui il contribuente, ricevuto il PVC, intenda ravvedere solo alcune delle violazioni constatate. Ove l’ente impositore sia conscio di ciò, il successivo accertamento potrà essere emesso con riferimento alle violazioni non ravvedute. Un discorso simile può essere fatto per il ravvedimento a seguito di controllo formale della dichiarazione: se si ravvedono solo alcuni rilievi contenuti nella richiesta di chiarimenti, l’avviso bonario verrà emesso per i residui.

Ai sensi dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento delle somme o della prima rata entro il 31.3.2023 e con la rimozione dell’irregolarità. Pertanto, non sembra possa operare il c.d. “ravvedimento parziale e frazionato”, disciplinato dall’art. 13-bis del DLgs. 472/97: la violazione, in altri termini, va sanata per la totalità.

Ravvedimenti già effettuati

I ravvedimenti eventualmente già eseguiti all’1.1.2023 ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.

Effetti penali

Il legislatore nulla ha previsto per gli effetti penali del ravvedimento speciale. Fermo restando che appare possibile sanare violazioni di origine dolosa o fraudolenta, dovrebbero valere le regole generali.

Di conseguenza, il pagamento derivante dall’art. 1 co. 174 della L. 197/2022 può rappresentare non solo un’attenuante, ma anche una causa di non punibilità del reato. 

Ambito applicativo

Violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021
su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Riduzione sanzioni

1/18 del minimo

Termini

Rimozione della violazione e pagamento entro il 31.3.2023

Cause ostative

Notifica dell’atto impositivo o della comunicazione bonaria

Versamenti rateali

8 rate trimestrali di pari importo (interesse al 2% annuo)

Effetti penali

Causa di non punibilità o attenuante

Cumulo giuridico
e continuazione

Non operano

Esclusione

Omessa dichiarazione

Quadro RW

Violazioni formali (c’è la definizione dell’art. 1 co. 166)

Omessi versamenti (c’è la definizione dell’art. 1 co. 153)

2.1  ANNUALITÀ SANABILI

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti“.

Sembrano dunque sanabili le violazioni dichiarative commesse nei modelli REDDITI/IRAP 2022 (periodo di imposta 2021). Il legislatore parla di violazioni “relative al” e non “commesse nel” periodo di imposta 2021. Lo stesso, a maggior ragione, vale per le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con riflesso nel modello IVA 2022 (periodo di imposta 2021).

Si dovrebbe trattare di violazioni ancora accertabili al 31.12.2021.

Bisogna di conseguenza considerare che, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72:

  • prima delle modifiche della L. 208/2015, operanti sino al periodo d’imposta 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016), l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • dopo le modifiche della L. 208/2015, operanti dal periodo d’imposta 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017), l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni riguardanti le annualità dal 2016 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2017) al 2021.

2.1.1  Proroghe dei termini di accertamento

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto varie cause di proroga dei termini di accertamento come il raddoppio per violazioni penali e la proroga biennale per i contribuenti che hanno ricevuto un PVC entro il 24.10.2018.

Per quanto appena esposto, ad esempio:

  • l’anno 2015 (UNICO, IVA, IRAP 2016), in ragione della menzionata proroga biennale, non è scaduto il 31.12.2020 ma è in scadenza il 31.12.2022 (26.3.2023);
  • l’anno 2013 (UNICO, IVA, IRAP 2014), in ragione del raddoppio per violazioni penali, non è scaduto il 31.12.2018 ma è in scadenza il 31.12.2022 (26.3.2023);
  • l’anno 2014 (UNICO, IVA, IRAP 2015), sempre in ragione del raddoppio per violazioni penali, non è scaduto il 31.12.2019 ma è in scadenza il 31.12.2023 (26.3.2024).

Ad avviso della prassi, ai fini del ravvedimento operoso non è in generale possibile considerare le varie proroghe previste dal legislatore connesse a fattispecie che presuppongono valutazioni riservate ai funzionari: ciò è stato sostenuto sia per il raddoppio dei termini per violazioni penali sia per la proroga dell’art. 157 co. 1 del DL 34/2020.

Se, contestualizzando la situazione, appare opportuno ravvedere violazioni che, in base ai termini ordinari, sarebbero ormai decadute, può essere prudente, in attesa di eventuali chiarimenti di prassi, avere un confronto preventivo con l’Agenzia delle Entrate.

Anno d’imposta

Anno di presentazione
della dichiarazione

Termine accertamento ordinario

Raddoppio
per violazioni penali

2011

2012

31.12.2016

28.2.2022
(proroga ex DL 34/2020)

2012

2013

31.12.2017

31.12.2021 (26.3.2022)

  2013

2014

31.12.2018

31.12.2022 (26.3.2023)

  2014

2015

31.12.2019

31.12.2023 (26.3.2024)

  2015

2016

28.2.2022
(proroga ex DL 34/2020)

31.12.2024 (26.3.2025)

2016

2017

31.12.2022 (26.3.2023)

2017

2018

31.12.2023 (26.3.2024)

2.1.2  Cartelle di pagamento

Il ravvedimento speciale può riguardare anche le violazioni emergenti dal controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73.

La cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, entro il 31.12.2022 vanno notificate le cartelle di pagamento sull’anno 2017 (REDDITI 2018).

In ragione dell’emergenza epidemiologica caratterizzante il biennio 2020-2021, il legislatore, negli artt. 68 co. 1 e 4-bis del DL 18/2020, 157 co. 1 del DL 34/2020 e 12 del DLgs. 159/2015, ha però prorogato diversi termini relativi al controllo formale delle dichiarazioni, che di seguito si riepilogano. In assenza di chiarimenti di prassi, non ci sono motivi ostativi per ritenere operanti tali proroghe ai fini del ravvedimento speciale, essendo legate a circostanze obiettive che non riguardano profili discrezionali riservati agli uffici.

Anno

Dichiarazione

Termine

Note

2013

2014

31.12.2018

2014

2015

31.12.2019

2015

2016

31.12.2022
(o 31.12.2023)

Proroga ex art. 68
co. 1 del DL 18/2020

2016

2017

31.12.2023

Proroga ex art. 68 co. 4-bis del DL 18/2020

2017

2018

31.12.2024

Proroga ex art. 68 co. 4-bis del DL 18/2020

2018

2019

31.12.2023

2019

2020

31.12.2024

2020

2021

31.12.2025

Carichi affidati dall’8.3.2020 al 31.12.2021

Proroga di 24 mesi dei termini di
decadenza e di prescrizione

Detrazioni fruibili in diverse annualità

Per diverse spese che danno luogo a detrazioni d’imposta, la detrazione medesima non viene fruita in un unico anno, ma in diversi, ad esempio dieci. Si pensi alla detrazione per interventi di recupero edilizio, oppure alla detrazione per riqualificazione energetica.

Emerge il problema dell’anno che deve/può essere soggetto a controllo formale, il che si riflette sui termini decadenziali. Del punto sono state investite le Sezioni Unite, le quali hanno sancito che, nel rispetto dei termini decadenziali, è possibile controllare qualsiasi anno d’imposta, senza che sia necessario sottoporre a controllo l’anno in cui è detratta la prima rata.

Tale orientamento ha riflesso sulle annualità che possono essere oggetto di ravvedimento speciale. Aderendo a quanto esposto, non si può ritenere decaduta una annualità per il solo fatto che la prima rata di spesa detraibile riguarda un anno ormai decaduto.

2.2  CAUSE OSTATIVE

L’art. 1 co. 174 della L. 197/2022 prevede che la regolarizzazione “è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600“.

In base al dato normativo la preclusione deriva quindi dalla notifica:

  • dell’avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
  • della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

Vista la natura delle violazioni sanabili con il ravvedimento speciale, generalmente si tratta di un comune avviso di accertamento.

La preclusione al ravvedimento si verifica quando si pagano le somme o la prima rata, non quando spira il relativo termine (31.3.2023). Quindi se per ipotesi il 15.2.2023 si paga la prima rata e l’1.3.2023 viene notificato l’avviso di accertamento, il ravvedimento non è precluso.

2.2.1  Controllo fiscale

L’inizio del controllo fiscale non osta al ravvedimento speciale, al pari di quanto si può dire per il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97.

2.2.2  Controllo formale (comunicazione bonaria)

Nel controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73 (relativo più che altro a detrazioni di imposta, deduzioni dall’imponibile e ritenute di acconto), la preclusione non si verifica grazie alla notifica della cartella di pagamento ma quando è notificata la comunicazione bonaria.

Ciò si dovrebbe verificare non quando è ricevuta la prima comunicazione (con cui si chiede l’esibizione dei documenti giustificanti le “voci” della dichiarazione), ma nel momento in cui sono richieste le somme, siccome i documenti non sono stati presentati, o non sono stati ritenuti idonei.

2.3  AMBITO APPLICATIVO

Ai sensi dell’art. 1 co. 174 della L. 197/2022, “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti“.

Un esame estrinseco della norma consente di affermare che sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo:

  • riguardano le dichiarazioni;
  • riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento speciale è circoscritto alle violazioni riguardanti “le dichiarazioni“, senza un puntuale riferimento alle dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IVA, IRAP e sostituto d’imposta (ritenute fiscali).

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo. Come accade in occasione del ravvedimento “ordinario”, il contribuente deve individuare non solo la violazione commessa ma anche il minimo edittale su cui operare la riduzione, mediante una puntuale analisi della normativa sostanziale.

Al pari del ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, occorre la rimozione della violazione dunque in primo luogo la presentazione di una dichiarazione integrativa oltre che la emissione o riemissione della fattura.

2.3.1  Omesse dichiarazioni

Il ravvedimento speciale concerne espressamente le violazioni riguardanti le dichiarazioni “validamente presentate“.

Non possono dunque essere sanate le omesse dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e del sostituto di imposta e le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni.

2.3.2  Violazioni riguardanti la dichiarazione

Il ravvedimento concerne le violazioni “riguardanti le dichiarazioni“.

Non ci sono dubbi sul fatto che siano ravvedibili le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele punita, nella misura base, con una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta ex artt. 12 e 5 del DLgs. 471/97. È irrilevante l’evasione o, più in generale, la condotta che ha dato luogo all’infedeltà: si può trattare di costi indeducibili, inesistenti, ricavi non tassati, locazioni non dichiarate, indebita fruizione di agevolazioni e così via.

Nell’esposizione che segue si suppone che altresì le violazioni prodromiche rientrino nel ravvedimento operoso speciale, non potendo tuttavia avere la certezza che ciò troverà conferma in eventuali documenti di prassi o nei provvedimenti direttoriali di attuazione dell’istituto.

Si riportano in forma tabellare le violazioni che potrebbero rientrare nel ravvedimento speciale e quelle che potrebbero far parte della definizione delle violazioni formali di cui all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022.

Quale sanzione “ordinaria” verrà indicata la sanzione al minimo edittale prevista dalla normativa di riferimento.

Verranno anche messe in evidenza eventuali criticità.

Imposte sui redditi e IRAP

Fattispecie

Sanzione ordinaria

Sanzione ridotta

Dichiarazione infedele

90%

5%

Dichiarazione infedele
(condotte fraudolente)

135%

7,5%

Dichiarazione infedele
(evasione massima di 30.000 euro)

60%

3,33% (dubbio)

Redditi prodotti all’estero

120%

6,67%

Locazioni immobiliari non dichiarate

240%

13,33%

Locazioni immobiliari
dichiarate infedelmente

180%

10%

Errori sull’imputazione a periodo

60%

3,33% (dubbio)

Errori sull’imputazione a periodo
senza danno erariale

250 euro

Vedasi il § 3

Omessa/infedele modello ISA

250 euro

Vedasi il § 3

IVA

Per quanto riguarda l’IVA, per le ragioni esposte in precedenza si ritengono ravvedibili le violazioni in tema di fatturazione.

L’errore in tema di omessa o tardiva fatturazione può avere rilievo nella liquidazione periodica dell’IVA, mensile o trimestrale. Ad avviso della prassi e della giurisprudenza, ciò comporta la sanzione ex art. 13 del DLgs. 471/97 in tema di omessi/tardivi versamenti.

Ammesso e non concesso che la menzionata tesi sia corretta, può dunque essere necessario ravvedere anche tale violazione.

Fattispecie

Sanzione ordinaria

Sanzione ridotta

Dichiarazione infedele

90%

5%

Dichiarazione infedele
(condotte fraudolente)

135%

7,5%

Dichiarazione infedele
(evasione massima di 30.000 euro)

60%

3,33%
(dubbio)

Omessa/tardiva/infedele fatturazione

90%
(minimo 500 euro)

5%
(minimo 27,78 euro)

Omessa/tardiva/infedele registrazione

90%
(minimo 500 euro)

5%
(minimo 27,78 euro)

Omessa/tardiva/infedele
memorizzazione e trasmissione
dei corrispettivi telematici

90%
(minimo 500 euro)

5%
(minimo 27,78 euro)

Tardivo versamento

30%

1,67%

Omessa/tardiva/infedele registrazione per 

operazioni non imponibili o esenti 

(con riflesso sulle imposte dirette)

5% del corrispettivo

(minimo 500 euro)

0,28% del corrispettivo 

(minimo 27,78 euro)

Omessa regolarizzazione della fattura
ad opera del cessionario

100%

No definizione

Indebita detrazione

90%

5%

Ottenimento di un rimborso
non spettante

30%

Dubbio

Comunicazione liquidazioni periodiche

500 euro

Vedasi il § 3

Mancata esportazione nei 90 giorni

50%

2,78%

Splafonamento

100%

5,56%

Assenza della dichiarazione di intento

100%

5,56%

Reverse charge

Vedasi il § 3

Dichiarazione del sostituto d’imposta (ritenute fiscali)

Le sanzioni in tema di dichiarazione del sostituto d’imposta sono disciplinate dall’art. 2 del DLgs. 471/97. Rammentiamo che se il sostituto di imposta non applica e non versa le ritenute fiscali, è applicabile la sola sanzione del 20% dell’art. 14 del DLgs. 471/97 in tema di mancata applicazione delle stesse.

Secondo la prassi, le infedeltà dichiarative assorbono le violazioni prodromiche, inerenti all’applicazione e al versamento delle ritenute.

Fattispecie

Sanzione ordinaria

Sanzione ridotta

Dichiarazione infedele

90%

5%

Dichiarazione infedele
(condotte fraudolente)

135%

7,5%

Dichiarazione infedele
(evasione massima di 30.000 euro)

60%

3,33% 

(applicabilità dubbia)

Omessa indicazione dei percipienti

50 euro
per percipiente

Vedasi il § 3

Omessa trasmissione
delle Certificazioni Uniche

100 euro
per certificazione

Vedasi il § 3

2.3.3  Violazioni emergenti dal controllo formale della dichiarazione

Dall’art. 1 co. 174 della L. 197/2022 emerge chiaramente come altresì le violazioni scaturenti dal controllo formale rientrino nel ravvedimento speciale. Ciò lo si nota in quanto la comunicazione bonaria dell’art. 36-ter del DPR 600/73 è compresa tra le cause ostative al ravvedimento.

Ai sensi dell’art. 36-ter co. 2 del DPR 600/73, gli uffici procedono al controllo formale delle dichiarazioni per:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle certificazioni chieste ai contribuenti o delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni non spettanti in base ai documenti chiesti o agli elenchi ex art. 78 co. 25 della L. 413/91;
  • escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare l’IRPEF e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare dei redditi risultanti da più dichiarazioni;
  • correggere gli errori materiali/di calcolo nei modelli 770.

Ai sensi dell’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97, la sanzione è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo. Per effetto del ravvedimento speciale, la sanzione diviene quindi pari all’1,67%.

2.3.4  Violazioni sui versamenti

Nel ravvedimento operoso speciale rientrano le violazioni che non possono beneficiare dell’art. 1 co. 153 della L. 197/2022. Tale definizione riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica delle dichiarazioni inerenti ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e gli avvisi bonari anche relativi a diverse annualità, per i quali è in corso una dilazione.

Di conseguenza, non è possibile ravvedere, a livello generale, le violazioni sui versamenti di imposte o ritenute dichiarate.

L’esclusione dal ravvedimento speciale riguarda le violazioni “definibili” ai sensi dell’art. 1 co. 153. Si potrebbe ipotizzare che siano ravvedibili, con riduzione a 1/18, i tardivi versamenti ad esempio su acconti e saldo 2018 se non definiti mediante avviso bonario rateizzato, in quanto non rientrano nell’art. 1 co. 153. Ciò se li si ritiene violazioni “riguardanti le dichiarazioni“.

2.3.5  Indebite compensazioni

Le indebite compensazioni, salvo possano rientrare nella definizione dell’art. 1 co. 153 della L. 197/2022, potrebbero fruire del ravvedimento speciale in quanto la compensazione indebita, inerente al meccanismo di funzionamento del tributo (credito IVA da dichiarazione) o derivante dalla legislazione speciale (credito da indicare nel quadro RU del modello REDDITI) si può ritenere una violazione “riguardante la dichiarazione“.

Ciò vale in special modo quando il credito istituito dalla legislazione speciale sia da indicare in dichiarazione a pena di decadenza. Oltre a ciò, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 il credito, per poter ritenere legittima la compensazione, deve emergere dalla dichiarazione.

Tanto premesso, sussiste la necessità di classificare correttamente la violazione, potendosi trattare, come prevede l’art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97, sia di crediti non spettanti che di crediti inesistenti.

2.3.6  Esclusioni (quadro RW)

L’art. 1 co. 176 della L. 197/2022 prevede: “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato“.

È dunque chiaro che non possono essere regolarizzate le violazioni disciplinate dall’art. 5 del DL 167/90 in tema di monitoraggio fiscale, in breve l’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW.(voluntary disclosary)

2.4  VERSAMENTI

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 31.3.2023.

Le modalità di pagamento saranno definite con provvedimento direttoriale, presumibilmente si userà il modello F24. Nel testo di legge non è vietata la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

I codici tributo saranno istituiti con apposita risoluzione.

Occorre, sempre entro il 31.3.2023, rimuovere l’inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

DM

Annualità

Tasso

DM 12.12.2013

2014

1%

DM 11.12.2014

2015

0,5%

DM 11.12.2015

2016

0,2%

DM 7.12.2016

2017

0,1%

DM 13.12.2017

2018

0,3%

DM 12.12.2018

2019

0,8%

DM 12.12.2019

2020

0,05%

DM 11.12.2020

2021

0,01%

DM 13.12.2021

2022

1,25%

DM 13.12.2022

2023

5%

2.4.2  Versamento rateale

Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro il 31.3.2023.

Le rate vanno pagate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Gli importi relativi alle rate successive alla prima sono maggiorati degli interessi al tasso del 2% annuo.

L’omesso pagamento delle somme così come della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale. Per come è formulato l’art. 1 co. 175 della L. 197/2022 il tardivo pagamento delle somme o della prima rata, anche molto esiguo (per ipotesi, di un solo giorno o di pochi euro) compromette il perfezionamento del ravvedimento.

Inadempimento nei versamenti (rate successive alla prima)

Gli inadempimenti relativi a rate successive alla prima non sempre conducono alla decadenza dalla dilazione. In ogni caso, ferme le conseguenze sanzionatorie dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, rimane fermo il ravvedimento speciale quindi la riduzione a 1/18 delle sanzioni.

In assenza di indicazioni normative, il tardivo/insufficiente pagamento contenuto/sanato nel termine per il pagamento della rata successiva dovrebbe dare luogo all’ordinaria sanzione sui versamenti ex art. 13 del DLgs. 471/97. Tale sanzione ben può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97.

Per effetto dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, “Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023“.

In analogia con l’art. 15-ter del DPR 602/73, si potrebbe sostenere che, per l’ultima rata, la tardività, per comportare la decadenza dalla dilazione, debba essere superiore a 90 giorni.

In caso di decadenza dalla dilazione, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Fattispecie

Conseguenze

Termine per il versamento delle somme o della prima rata

31.3.2023

Rateazione

8 rate trimestrali

Scadenza delle rate

30.6, 30.9, 20.12, 31.3 di ciascun anno

Interessi da rateazione

2% annuo

Tardivo/insufficiente versamento
prima rata/totalità somme

Il ravvedimento non si perfeziona

Tardivo versamento rata successiva alla prima
(entro la rata successiva)

Sanzione del 15% o del 30%
(possibile ravvedimento)

Tardivo/omesso versamento
rata successiva alla prima
(oltre la rata successiva)

Recupero di tutto quanto ancora dovuto

Interessi al 4% dal 31.3.2023

Sanzione del 30% sul residuo
dovuto a titolo di imposta

2.4.3  Esempio

Una srl omette di dichiarare ricavi per un importo pari a 20.000,00 euro nel modello REDDITI SC 2019 e, in data 16.5.2023, intende ravvedersi.

Essa, al fine di perfezionare il ravvedimento, deve:

  • presentare una dichiarazione integrativa barrando la casella nel frontespizio della dichiarazione, dichiarando i 20.000,00 euro di ricavi nel quadro RF rigo 31, con codice “99”, “Altre variazioni in aumento“;
  • versare la maggiore IRES per 4.800,00 euro;
  • versare gli interessi legali, pari a 171,66 euro;
  • pagare le sanzioni da dichiarazione infedele ridotte a 1/18 del minimo, quindi per 240,00 euro, con codice tributo “8918”.

EROGAZIONE UNA TANTUM 200 € AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Nuove istruzioni per commercio elettronico: iscrizione obbligatoria all'OSS

A settembre dovrebbe decorrere l’erogazione, previa presentazione di domanda, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, ossia alle c.d. “casse di previdenza professionali”.

Ci sarà un click day, per offrire a tutti la stessa opportunità di ottenere il bonus (attribuito sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda), che, stando alle anticipazioni, potrebbe collocarsi alla metà del mese di settembre, dopo l’approvazione definitiva del decreto attuativo.

La domanda dovrà essere presentata all’Inps o alla specifica cassa di previdenza, a seconda dell’ente al quale il lavoratore o professionista risulta iscritto.

Se c’è doppia iscrizione, sia all’Inps sia a una cassa, la domanda deve essere presentata solo all’Inps.

Requisiti sono i seguenti.

  1. Non titolare di pensione, non percettori di naspi e reddito di cittadinanza;
  2. Di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore ai € 35.000,00;
  3. Di aver effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta per la gestione d’iscrizione dall’anno 2020 (albo professionale o Inps) ;
  4. Di essere iscritti all’entrata in vigore della norma 50/2022 del 18.5.2022 ad una gestione previdenziale inps o ad una cassa professionale;
  5. Partita iva attiva alla data di entrata in vigore della norma
  6. Fornire il codice Iban per l’accredito.

Per chi risulta essere iscritto ai soli albi professionali si consiglia di tenere monitorati i siti in quanto le modalità verranno da loro decretate e rese note.

Sarà necessario procedere in autonomia con il proprio spid o cns.

FORFETTARI: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° luglio saranno tenuti a emettere fattura elettronica i contribuenti:

  • In regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
  • In regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
  • Associazioni sportive dilettantistiche

Sono esclusi dalla fatturazione elettronica i soggetti che il loro ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 risulta inferiore alla soglia di 25.000. Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  • Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018),
  • Per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Tale esonero opera per le operazioni dal 1° luglio 2022 e si conclude nel 2024, quando è prevista l’estensione della fatturazione elettronica per tutti, senza distinzione di fatturato.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DAL 1° MAGGIO 2022

a seguito dell’introduzione da Gennaio 2022 dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, eravamo in attesa dell’aggiornamento della procedura telematica per l’invio di tali comunicazioni.

È operativo ora sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il nuovo applicativo che consente ai committenti di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo con natura occasionale.

Dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico e non saranno più ritenute valide, e pertanto risulteranno sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo mail direttamente alle sedi degli ispettorati .

I datori di lavoro possono accedere al nuovo servizio sul sito istituzionale del ministero tramite spid o Carta Identità Elettronica.

Il modello UNI_LAV_AUTON_OCCAS si compone di quattro sezioni; la prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente e al lavoratore autonomo.

La terza sezione contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro, in particolare la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può anche essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del termine entro cui sarà conclusa l’opera o il servizio.

Relativamente a tale ultimo dato è possibile scegliere tre distinte ipotesi di durata: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Si ricorda che qualora la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale comunicato, sarà necessario effettuare nuova comunicazione.

Se vi fosse la necessità di variare o annullare una comunicazione effettuata, nella quarta sezione del modello (relativa ai dati di invio) è previsto un apposito campo in cui riportare il codice della comunicazione precedente che si vuole variare o annullare.

La soglia dei contanti torna al vecchio limite dei 2000 euro

Dal 1° gennaio di quest’anno il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
A prevederlo è il Ddl. di conversione del DL 228/2021 (“Milleproroghe”), nel testo predisposto dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea, su cui oggi la Camera voterà la questione di fiducia, che interviene sull’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007.

In base a questa disposizione, infatti, “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”. La modifica inserita nel Ddl. di cui si è detto sostituisce, ora, le parole “31 dicembre 2021” con “31 dicembre 2022” e le parole “1° gennaio 2022” con “1° gennaio 2023”.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Milleproroghe”, dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro. Si ricorda, infatti, che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative (cfr., in particolare, l’art. 69 comma 1 primo periodo del DLgs. 231/2007), le violazioni sono assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81 (cfr., tra le altre, Cass. n. 1693/2007).
Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L’improvvisa marcia indietro rispetto ai limiti all’utilizzo del contante, peraltro, è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla progressiva riduzione sopra ricordata, infatti, si è stabilito che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Questa norma non risulta (ancora) modificata.
Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000 euro.
Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante. È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).

I turisti stranieri (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

Si ricorda, infine, che i limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

Di Maurizio Meoli