Nuove istruzioni per commercio elettronico: iscrizione obbligatoria all’OSS

Nuove istruzioni per commercio elettronico: iscrizione obbligatoria all'OSS

DA “MOSS” A “OSS”

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà possibile facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi, per tutte le imprese, riformando l’applicazione dell’iva sul commercio elettronico. 

Coloro che realizzano vendite a distanza di beni, possono applicare l’iva relativa al paese in cui risiedono solo se l’ammontare di dette operazioni non supera determinate soglie.
Nel caso in cui si superano queste soglie è necessario identificarsi nello stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, al fine di assolvere l’imposta dovuta in detto stato.

Si rivolge a tutte le imprese specialmente piccole e medie.

Il decreto legislativo n. 83 del 2021 modifica il regime speciale MOSS introducendo il nuovo regime speciale OSS che si divide in “OSS non-Union scheme”, dedicato ai soggetti extra-UE, e in “OSS Union scheme”, per i soggetti UE.
Possono accedere all’OSS:

  • tutti i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea che prestano servizi B2C (c.d. OSS non-Union scheme),
  • tutti i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite interne verso soggetti non passivi d’imposta facilitate tramite piattaforma elettronica (c.d. OSS Union scheme).

Oltre all’OSS, nasce un nuovo regime chiamato “IOSS” (Importo One Stop Shop), che riguarda le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni che hanno un valore intrinseco fino ad euro 150.
Possono accedere i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea.
Con l’OSS i soggetti passivi non saranno più costretti ad identificarsi in ogni Stato membro in cui la singola operazione è soggetta ad IVA.

I soggetti che gestiscono piattaforme elettroniche potranno anche includere nel regime “OSS” anche le cessioni domestiche di beni a soggetti non passivi d’imposta, che loro facilitano (si veda “Circolare 24 Fisco” del 18.06.2021 ),

-se i beni sono spediti da magazzini presenti sul territorio di uno Stato membro e

-se il venditore sottostante è un soggetto non stabilito all’interno della UE.

OSS non-Union scheme

Per utilizzare il regime ‘”OSS non-Union scheme” non è necessario che il fornitore extra-UE nomini un intermediario, visto che tale soggetto è necessario solo per l’accesso al regime “IOSS” che riguarda le vendite a distanza di beni importati da paesi extra-UE.

il decreto legislativo in commento interviene sull’articolo 74-quinquies del DPR n. 633 del 1972 , sostituendo  la rubrica che da «Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE» viene modificata in «Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE».

Modificando il comma 1, del predetto articolo 74-quinquies, viene previsto che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea possono identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi IVA riferiti non più ai servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione o elettronici, ma bensì con riferimento a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta.

Sempre per effetto delle modifiche apportate all’articolo 74-quinquies del DPR n. 633 del 1972, viene disposto che i soggetti che accedono all’”OSS non-Union scheme” non hanno l’obbligo di emettere la fattura per tutti i servizi B2C che rientrano nel regime speciale, oltre a rimanere esonerati dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazioni IVA annuale.
Essi sono tenuti alla presentazione di una apposita dichiarazione trimestrale e deve essere conservata, per dieci anni, idonea documentazione delle operazioni.
Se, però, dovesse essere emessa fattura, viene disposto che vanno applicate le disposizioni di cui all’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che nel regime “OSS non-Union scheme” non è possibile il recupero dell’imposta assolta sui vari acquisti nei singoli Stati membri e, pertanto, viene estesa la procedura di rimborso IVA ovvero, qualora il soggetto passivo che si avvale del regime “OSS non-Union scheme” è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale per altre attività che non rientrano in tale regime, attraverso tale dichiarazione può effettuare le detrazioni dell’IVA assolta sulle attività che rientrano nel regime speciale.

OSS Union scheme

Il decreto legislativo n. 83 ha, quindi, modificato l’articolo 74-sexies del DPR n. 633 del 1972 , modificando la rubrica che da «Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE» è passata a «Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche».

Condizioni per l’esclusione dal regime “OSS Union scheme”:

  • I soggetti comunicano di non effettuare più le attività previste dall’articolo 74-sexies per accedere al regime stesso
  • Quando si può altrimenti presumere che le attività previste dall’articolo 74-sexies per accedere al regime stesso sono cessate
  • Quando non sono più soddisfatti i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale
  • Quando i soggetti persistono a non osservare le norme relative al regime speciale

Evidenziando che anche in questo caso la dichiarazione trimestrale periodica va presentata entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, il comma 4 dell’articolo 74-sexies, come modificato dal decreto legislativo n. 83.

Dati da inserire nella dichiarazione periodica:

  1. numero di identificazione IVA
  2. ammontare delle prestazioni dei servizi in regime OSS effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
  3. ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
  4. ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
  5. aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l’IVA è dovuta
  6. ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta

Va, infine, sottolineato che vengono modificati gli articoli 40 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993. Per quanto riguarda l’articolo 40 viene disposto che le vendite a distanza intracomunitarie di beni, che vengono spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro UE, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo è nel territorio dello Stato.

Tale disposizione non si applica se il cedente è un soggetto stabilito in un altro Stato membro e se congiuntamente ricorrono le seguenti condizioni:

-il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea,

-l’ammontare complessivo delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta UE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni non ha superato, nell’anno solare precedente e non supera nell’anno in corso, l’importo di euro 10.000,

-il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

D.Lgs. n. 83/2021: il nuovo regime OSS – I punti salienti

La normativa

L’articolo 2 della direttiva UE 2017/2455 ha modificato la direttiva Iva 2006/112/CE, con riferimento al regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile dai soggetti passivi d’imposta che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (c.d. servizi TTE)

L’ambito soggettivo

Possono accedere all’OSS:

–      tutti i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea che prestano servizi B2C (c.d. OSS non-Union scheme),

–      tutti i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite interne verso soggetti non passivi d’imposta facilitate tramite piattaforma elettronica (c.d. OSS Union scheme)

I servizi a privati UE

Modificando il comma 1, del predetto articolo 74-quinquies, viene previsto che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea possono identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi IVA riferiti non più ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, ma bensì con riferimento a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta

I soggetti passivi UE

Per quanto riguarda, invece, il regime “OSS Union scheme”, il campo di applicazione di tale regime si amplia: dall’applicazione alle sole forniture di servizi “TTE” rese a soggetti non passivi d’imposta, sia passa anche alle prestazioni transfrontaliere di servizi rese sempre a soggetti non passivi d’imposta in uno Stato membro diverso da quello in cui il fornitore è stabilito nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni

Questo non comporta nessun inadempimento in particolare fino al momento dell’iscrizione.


Vi invitiamo a seguire le istruzione fiscali e la procedura qui sotto allegata per l’iscrizione dell’azienda, è necessario inviare la comunicazione anche se i movimenti risultano pari a 0.