LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DAL 1° MAGGIO 2022

a seguito dell’introduzione da Gennaio 2022 dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, eravamo in attesa dell’aggiornamento della procedura telematica per l’invio di tali comunicazioni.

È operativo ora sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il nuovo applicativo che consente ai committenti di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo con natura occasionale.

Dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico e non saranno più ritenute valide, e pertanto risulteranno sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo mail direttamente alle sedi degli ispettorati .

I datori di lavoro possono accedere al nuovo servizio sul sito istituzionale del ministero tramite spid o Carta Identità Elettronica.

Il modello UNI_LAV_AUTON_OCCAS si compone di quattro sezioni; la prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente e al lavoratore autonomo.

La terza sezione contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro, in particolare la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può anche essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del termine entro cui sarà conclusa l’opera o il servizio.

Relativamente a tale ultimo dato è possibile scegliere tre distinte ipotesi di durata: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Si ricorda che qualora la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale comunicato, sarà necessario effettuare nuova comunicazione.

Se vi fosse la necessità di variare o annullare una comunicazione effettuata, nella quarta sezione del modello (relativa ai dati di invio) è previsto un apposito campo in cui riportare il codice della comunicazione precedente che si vuole variare o annullare.

Obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

L’ispettorato del lavoro con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, e quindi successivamente al 21 dicembre 2021, o anche se avviati prima i rapporti ancora in corso alla data dell’11/01/2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

A regime, la procedura di comunicazione sarà telematica; in attesa che il Ministero aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

–          Dati del committente

–          Dati del lavoratore autonomo

–          Sede dove verrà svolta la prestazione lavorativa ( es: presso il suo studio, presso il suo domicilio, presso la sede del committente)

–          Sintetica descrizione dell’attività

–          Ammontare del compenso

–          Data di avvio della prestazione

–          Arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta la prestazione ( es: un giorno, un mese, un anno)

Nell’ipotesi in cui la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione trasmessa potrà essere annullata o modificata antecedentemente all’inizio dell’attività.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ogni lavoratore autonomo.