NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 PER TUTTI I CONTRIBUENTI – FISCO E AGEVOLAZIONI

NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

Riforma IRPEF 2024 (art. 1 co. 2-3 L. 207/2024):

  • Riduzione degli scaglioni di reddito: da 4 a 3 scaglioni.
  • Nuove aliquote IRPEF a partire dal 2025:
    • Fino a 28.000 euro → 23%.
    • Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro → 35%.
    • Oltre 50.000 euro → 43%.
  • Precedente struttura degli scaglioni (fino al 2023):
    • Fino a 15.000 euro → 23%.
    • Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro → 25%.
    • Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro → 35%.
    • Oltre 50.000 euro → 43%.

Detrazione d’imposta per lavoratori dipendenti e redditi assimilati:

  • Modifica art. 13 co. 1 lett. a) TUIR: aumento della detrazione da 1.880 a 1.955 euro per i lavoratori dipendenti (esclusi pensionati) e alcuni redditi assimilati con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a partire dal 2024.

Trattamento integrativo per redditi da lavoro dipendente e assimilati:

  • Modifica art. 1 co. 1 DL 3/2020: il trattamento integrativo è riconosciuto solo se l’imposta lorda è superiore alla detrazione spettante (art. 13 co. 1 lett. a) TUIR), diminuita di 75 euro in relazione al periodo di lavoro nell’anno, per i redditi non superiori a 15.000 euro.

Riduzione del Cuneo Fiscale per Lavoratori Dipendenti (art. 1 co. 4-9 L. 207/2024):

  • Misure per i lavoratori dipendenti (esclusi pensionati): riduzione del cuneo fiscale per redditi fino a 40.000 euro.
  • Bonus per redditi fino a 20.000 euro: applicazione di una percentuale al reddito (7,1% per reddito fino a 8.500 euro, 5,3% fino a 15.000 euro, 4,8% oltre 15.000 euro). Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
  • Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000,01 e 40.000 euro:
    • 1.000 euro per reddito tra 20.000 e 32.000 euro.
    • Detrazione decrescente per reddito tra 32.000 e 40.000 euro.
  • Riconoscimento automatico da parte dei sostituti d’imposta al momento dell’erogazione delle retribuzioni.
  • Recupero del bonus e della detrazione in caso di errore tramite il conguaglio fiscale o compensazione.

Riordino delle Detrazioni per Redditi Superiori a 75.000 Euro (art. 1 co. 10 L. 207/2024):

  • Applicazione del nuovo art. 16-ter del TUIR per chi ha redditi superiori a 75.000 euro.
  • Determinazione del reddito complessivo considerando il reddito dell’abitazione principale.
  • Oneri esclusi dal riordino: spese sanitarie, investimenti in start-up innovative, premi assicurativi, ecc.
  • Limite di spesa detraibile:
    • 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro.
    • 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.
  • Coefficiente di moltiplicazione per calcolare il limite di detrazione, in base al numero di figli a carico:
    • 0,50 senza figli.
    • 0,70 con un figlio.
    • 0,85 con due figli.
    • 1 con più di due figli o un figlio disabile.
  • Parametrazione per redditi superiori a 120.000 euro con una riduzione progressiva delle detrazioni.

 Spese scolastiche:

  • Aumento del limite massimo detraibile per spese scolastiche a 1.000 euro, a partire dal 2025.
  • Detrazione IRPEF del 19% applicabile per:
    • Scuole dell’infanzia, primo ciclo e secondo ciclo di istruzione.
  • Fino al 2024, il limite era di 800 euro.

Spese per cani guida:

  • Aumento del limite di detrazione per i non vedenti che mantengono cani guida a 1.100 euro (fino al 2024 era 1.000 euro).

Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia:

  • Abolizione delle detrazioni per figli a carico oltre i 30 anni di età non disabili (ora limite 30 anni per figli non disabili).
  • Detrazione IRPEF per figli disabili senza limite di età.
  • Detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, variabile in base al reddito e ai mesi di validità.
  • Detrazione anche per figli del coniuge deceduto, purché conviventi con il coniuge superstite.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico:

  • Detrazioni solo per ascendenti (genitori, nonni) conviventi con il contribuente.
  • Abolizione delle detrazioni per altri familiari come coniugi separati, fratelli, suoceri, etc.

Detrazioni per cittadini extracomunitari:

  • Abolizione delle detrazioni per familiari a carico di cittadini non UE o dello Spazio Economico Europeo, residenti all’estero.

Adeguamento delle addizionali regionali all’IRPEF (art. 1 co. 726-729 della L. 207/2024):

  • Differito al 15 aprile 2025 il termine per approvare e pubblicare la legge sulle addizionali regionali IRPEF per il 2025.
  • Le Regioni possono approvare aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito IRPEF precedenti per gli anni 2025-2027.
  • Se non vengono approvate le modifiche entro i termini, si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti nell’anno precedente.
  • Il termine per la trasmissione dei dati delle addizionali regionali è differito al 15 maggio 2025.

Adeguamento delle addizionali comunali all’IRPEF (art. 1 co. 750-752 della L. 207/2024):

  • Differito al 15 aprile 2025 il termine per approvare la modifica degli scaglioni e delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il 2025.
  • I Comuni possono approvare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni IRPEF precedenti per gli anni 2025-2027.
  • Se non vengono approvate le modifiche, si applicano gli scaglioni e le aliquote dell’anno precedente.
  • Il termine per la trasmissione delle delibere al Ministero dell’Economia è il 20 dicembre dell’anno di riferimento.

Proroga dei termini di versamento del secondo acconto IRPEF (art. 7-quater del DL 155/2024):

  • La scadenza del secondo acconto IRPEF è prorogata al 16 gennaio 2025.
  • La proroga riguarda solo le persone fisiche con partita IVA che nel 2023 abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
  • Non si applica a chi ha ricavi superiori a 170.000 euro, a chi non ha partita IVA o a soggetti diversi dalle persone fisiche.
  • È possibile rateizzare il pagamento in cinque rate mensili con interesse del 4% annuo.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Fringe benefit (art. 1 co. 48 della L. 207/2024):

  • Modifica della tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
  • Per veicoli di nuova immatricolazione dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sarà calcolato: 50% del costo chilometrico di 15.000 km per veicoli normali.
      • 20% per veicoli ibridi plug-in.
      • 10% per veicoli elettrici a batteria.
  • Gli importi saranno calcolati netti e ragguagliati ad anno.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti (art. 1 co. 386-389 della L. 207/2024)

  • Non imponibilità fino a 5.000 euro: I rimborsi o le somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e manutenzione dei fabbricati dei dipendenti neoassunti non concorrono al reddito fino a 5.000 euro all’anno per i primi 2 anni dall’assunzione.
  • Condizioni: Applicabile a dipendenti con:
    • Reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente.
    • Trasferimento della residenza in un comune di lavoro a più di 100 km dal precedente.
    • Dichiarazione rilasciata dal lavoratore riguardo alla residenza precedente.
  • Rilevanza ai fini contributivi: L’esclusione dal reddito non si applica ai fini contributivi.
  • Rilevanza ai fini ISEE: Le somme erogate o rimborsate sono rilevanti per l’ISEE e l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Fringe Benefit (art. 1 co. 390-391 della L. 207/2024)

  • Incremento della soglia di non imponibilità (2025-2027):
    • Aumento della soglia da 258,23 euro a:
      • 1.000 euro per tutti i dipendenti.
      • 2.000 euro per dipendenti con figli a carico.
  • Ambito di applicazione: Include anche il rimborso di spese per:
    • Utenze domestiche (acqua, energia, gas).
    • Spese per locazione o interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
  • Adempimenti: I datori di lavoro devono informare le rappresentanze sindacali unitarie e i dipendenti devono dichiarare il diritto ai fringe benefit (inclusi i figli a carico).

Lavoro da remoto per i frontalieri in Svizzera (art. 1 co. 97 della L. 207/2024)

  • Fino al 25% di telelavoro: I lavoratori frontalieri possono svolgere fino al 25% della loro attività lavorativa in modalità di telelavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera.
  • Imposizione fiscale: L’attività di telelavoro è considerata come svolta nel paese di residenza del lavoratore.

Regime delle retribuzioni convenzionali – Norma interpretativa (art. 1 co. 98 della L. 207/2024)

  • Il ritorno settimanale al domicilio in Italia non fa venire meno il carattere continuativo del lavoro svolto all’estero. I redditi da lavoro estero (oltre 183 giorni all’anno) continuano a beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali anche se il lavoratore torna in Italia una volta a settimana.

Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività (art. 1 co. 385 della L. 207/2024):

  • Riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% sui premi di risultato per il triennio 2025-2027.

 Imposta sostitutiva del 5% per lavoro straordinario degli infermieri (art. 1 co. 354-355 della L. 207/2024):

  • Introduzione di un’imposta sostitutiva del 5% su compensi per straordinari degli infermieri, applicabile dal 2025.
  • Esclusi i compensi erogati fino al 12.01.2025 ma riferiti al 2024.

 Modifiche all’imposta sostitutiva sulle mance nel settore alberghiero e ristorazione:

  • L’imposta sostitutiva del 5% sulle mance è applicata a determinati redditi nel settore.
  • Incremento della franchigia dal 25% al 30% e aumento del limite reddituale da 50.000 euro a 75.000 euro per la detassazione.

 Qualificazione dei redditi per addetti al controllo e discipline delle corse ippiche (art. 1 co. 552 della L. 207/2024):

  • I compensi degli addetti al controllo delle corse ippiche diventano assimilati a redditi da lavoro dipendente.
  • Esenzione per compensi inferiori a 15.000 euro.

Novità sulla Tassazione delle Cripto- attività (art. 1 co. 24-29 della L. 207/2024):

  • Imposta Sostitutiva: Dal 2026, le plusvalenze e altri proventi su cripto-attività saranno tassati al 33% (anziché 26%).
  • Eliminazione della Franchigia di 2.000 euro: Non sarà più possibile esentare le plusvalenze inferiori a 2.000 euro, obbligo dichiarativo anche per piccole plusvalenze.
  • Rideterminazione del Valore Fiscale: Reintroduzione di un regime di affrancamento delle cripto-attività possedute all’1.1.2025 con un’imposta sostitutiva del 18%, da versare entro il 30.11.2025 o in rate annuali.
  1. Altre Considerazioni:
  • Le modifiche al regime fiscale mirano a migliorare la gestione delle attività fiscali differite e l’adattamento alle nuove norme internazionali (IFRS 9).
  • Le norme sui cripto-attivi segnano un aumento della tassazione e un cambiamento significativo nelle modalità di dichiarazione e versamento

Stabilizzazione della ridefinizione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (art. 1 co. 30 della L. 207/2024):

  • La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è stabilizzata.
  • Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti possono rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio di ogni anno.
  • L’operazione richiede una perizia asseverata da un professionista abilitato e il versamento dell’imposta sostitutiva (18%).
  • Le partecipazioni quotate possono assumere il valore normale calcolato sulla media dei prezzi di dicembre.
  • L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 novembre, con possibilità di rateizzazione.
  1. Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva:
  • L’imposta sostitutiva è fissata al 18% a partire dal 2025 (prima proposta era 16%).
  • Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in tre rate annuali, con un interesse del 3% sulle rate successive alla prima.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

Recupero edilizio (aliquote IRPEF):

  • Aliquota ridotta del 30% per le spese sostenute dal 1.1.2025 (discipline “a regime”).

Periodo transitorio:

  • Abitazione principale:
      • Aliquota 50% per le spese sostenute nel 2025 (limite massimo 96.000 euro).
      • Aliquota 36% per le spese sostenute nel 2026-2027 (limite massimo 96.000 euro).
  • Unità diverse dall’abitazione principale:
      • Aliquota 36% per le spese nel 2025 (limite massimo 96.000 euro).
      • Aliquota 30% per le spese nel 2026-2027 (limite massimo 96.000 euro).

Sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza:

  • Detrazione del 50% per la sostituzione con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, anche dal 1.1.2025.

Caldaie alimentate a combustibili fossili:

  • Dal 1.1.2025, non sono più ammesse le detrazioni per la sostituzione di caldaie a combustibili fossili.

Aliquote Ecobonus e Sismabonus (dal 1.1.2025):

  • Abitazioni principali: 50% nel 2025, 36% nel 2026-2027.
  • Altre unità immobiliari: 36% nel 2025, 30% nel 2026-2027

Caldaie a combustibili fossili:

  • Dal 1.1.2025, non beneficiano più dell’ecobonus per la sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili.

Bonus Mobili (2025):

  • Proroga del bonus al 50%, con un limite di spesa di 5.000 euro.

Novità Superbonus (2025):

  • Aliquota del 65% per interventi se:
    • CILA-S presentata (per interventi diversi da quelli condominiali entro il 15.10.2024).
    • CILA-S e delibera assembleare per interventi condominiali.
    • Istanza titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione.
  • Superbonus speciali (eventi sismici, RSA) mantengono l’aliquota 110% fino a fine 2025.

Spese Superbonus 2023:

  • Possibilità di “spalmare” le spese in 10 anni anziché 4, tramite dichiarazione integrativa per l’anno 2023.

Codice Identificativo Nazionale (CIN):

  • Obbligo di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e certificazione unica.
  • Gli intermediari devono inviare i dati delle locazioni brevi e turistiche al fisco entro il 30 giugno di ogni anno.

Mutui Prima Casa – Fondo di Garanzia:

  • Accesso limitato a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali, e giovani sotto i 36 anni, con garanzia al 50%.
  • Proroga Fondo speciale (fino al 31.12.2027): Garanzia fino all’80% per categorie prioritarie (giovani coppie, famiglie con figli, ecc.).

Fondi per famiglie numerose:

  • Fino al 31.12.2027, famiglie con 3 figli (ISEE sotto 40.000 euro) avranno priorità per l’accesso al Fondo con garanzia maggiore.

Proroga misure garanzie per famiglie numerose:

  • Misure speciali per famiglie con 3-5 figli sotto 21 anni e ISEE sotto 50.000 euro, con garanzia fino al 90%.

Modifiche al Fondo di Garanzia per la Prima Casa:

  • Riduzione della platea di beneficiari:
    La garanzia ordinaria del Fondo (50% del capitale) è ora destinata a:

    • Giovani coppie
    • Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
    • Conduttori di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari
    • Giovani sotto i 36 anni

Proroga della disciplina “speciale” del Fondo (fino al 31.12.2027):

  • Accesso alla garanzia fino all’80% per categorie prioritarie, con ISEE non superiore a 40.000 euro.
  • Prorogata la priorità per nuclei familiari numerosi, con garanzia fino all’80%, 85%, e 90%, in base al numero di figli e ISEE.
  • Prorogate misure per accantonamenti per famiglie numerose e garanzia anche in caso di surroga del mutuo.

Agevolazione prima casa con alienazione della “ex” prima casa:

  • Il termine per alienare la “ex” prima casa senza perdere l’agevolazione è esteso a 2 anni (in precedenza 1 anno).
  • In caso di mancata alienazione entro 2 anni, si perde il beneficio e si applicano imposte e sanzioni integrali.

Esenzione dall’imposta ipotecaria:

  • Iscrizioni post-morte dell’usufruttuario: Esenzione dall’imposta ipotecaria per atti di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso o abitazione in caso di morte dell’intestatario, a partire dal 1 gennaio 2025.
  • Vincoli edilizia agevolata provincia di Bolzano: Esenzione per atti di annotazione e cancellazione di vincoli nel sistema tavolare per immobili in edilizia abitativa agevolata e convenzionati, nella provincia autonoma di Bolzano.

Fondo per Inquilini Morosi Incolpevoli (Art. 1 co. 117-119 della L. 207/2024):

  • Rifinanziamento del fondo con 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026.
  • Destinato a Comuni con alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per inquilini morosi incolpevoli.
  • Un decreto ministeriale entro il 1° gennaio 2025 stabilirà i criteri per l’utilizzo delle risorse, includendo modalità di erogazione e numero massimo di annualità consecutive di accesso al fondo.

Fondo per la Locazione di Alloggi agli Studenti Fuori Sede (Art. 1 co. 120 della L. 207/2024):

  • Incremento del fondo di 1 milione di euro per il 2025 e 2 milioni per il 2026-2027.
  • Destinato agli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 20.000 euro, che non ricevono altri contributi pubblici.

Proroga delle Politiche Abitative e Permessi di Costruire (Art. 7 co. 1 e 2 del DL 202/2024):

  • Proroga dei contratti di locazione in edilizia agevolata fino al 31.12.2025 per dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
  • Proroga dei permessi di costruire e dei termini per l’inizio e la conclusione dei lavori di edilizia privata fino a 36 mesi, in sostituzione dei 30 mesi previsti precedentemente.

Imposta di bollo su polizze vita (art. 1 co. 87-88 della L. 207/2024):

  • L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle polizze vita dovrà essere versata annualmente, a partire dal 2025.
  • Per i contratti in corso all’1.1.2025, il pagamento sarà dilazionato in rate fino al 2028.

Esonero da Garanzia e Cauzione per Prodotti da Fumo:

  • L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può esonerare dall’obbligo di garanzia per trasferimenti nazionali di prodotti da fumo (tabacchi lavorati, prodotti con nicotina e prodotti da inalazione senza combustione).
  • L’esonero si estende anche alle cauzioni per prodotti in giacenza nei depositi.
  • L’esonero è concesso previo controllo della solvibilità del richiedente tramite referenze bancarie.

Bonus elettrodomestici (art. 1 co. 107-111)

  • Requisiti per il contributo:
    • Elettrodomestico ad alta efficienza energetica (minimo classe B) e prodotto nell’UE.
    • Smaltimento del vecchio elettrodomestico.
  • Misura del contributo:
    • 30% del costo, fino a un massimo di:
      • 100 euro per elettrodomestico.
      • 200 euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
  • Disposizioni attuative:
    • Criteri e modalità definiti tramite decreto ministeriale entro 60 giorni dall’1.1.2025.

Credito d’imposta per il restauro di immobili di interesse storico e artistico (art. 1 co. 593 L. 207/2024):

  • Prorogato per il 2025, 2026 e 2027, con rifinanziamento del fondo di 1 milione di euro annui.
  • Il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale aumenta a 200.000 euro per ciascun anno.
  • Abrogata la possibilità di cedere il credito a terzi.

Fondo Dote per la famiglia per attività sportiva e ricreativa (art. 1 co. 270-272)

  • Destinazione:
    • Sostegno alla genitorialità e alle attività sportive/ricreative extra scolastiche.
  • Soggetti beneficiari:
    • Associazioni sportive dilettantistiche (RASD).
    • Enti del Terzo Settore (RUNTS).
  • Requisiti:
    • Minori tra 6 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con ISEE ≤ 15.000 euro.
    • Contributo alternativo ad altri benefici per le stesse prestazioni.
  • Disposizioni attuative:
    • Modalità definite tramite DPCM o decreto specifico.

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 PER LE IMPRESE – FISCO E AGEVOLAZIONI

NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

Causa di esclusione dal regime forfetario (art. 1 co. 12 della L. 207/2024):

  • Modifica della soglia per l’applicazione del regime forfetario: dal 2025 il limite sale a 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e assimilati art. 49 e 50 del TUIR.

Contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici obbligatorio dall’01/01/2026 (art. 1 co. 74-77 della L. 207/2024):

  • Obbligo di integrare il processo di registrazione dei corrispettivi con i pagamenti elettronici.
  • I dati dei pagamenti elettronici devono essere trasmessi insieme ai corrispettivi, e vi deve essere un collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento e quelli di registrazione.
  • Sanzioni previste per omessa trasmissione o collegamento dei dati: da 100 a 4.000 euro, applicabili dal 1° gennaio 2026.

Assicurazione per rischi catastrofali

  • Il termine per stipulare un’assicurazione contro calamità naturali è differito al 31 marzo 2025.
  • Obbligo valido per imprese con sede in Italia o una stabile organizzazione in Italia, per danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari.

Deducibilità delle Quote di Ammortamento dell’Avviamento e Altre Attività Immateriali (art. 1 co. 16 della L. 207/2024):

  • Modifica del regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative all’avviamento e altre attività immateriali, che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA).
  • Le quote di ammortamento non ancora dedotte fino al 31.12.2017 sono deducibili scaglionatamente, con modifiche rispetto alla normativa precedente (L. 145/2018, L. 160/2019).
  • La legge di bilancio 2025 differisce la deduzione della quota del 13% prevista per i periodi d’imposta dal 2025 al 2027.

Deducibilità delle Perdite Attese su Crediti (art. 1 co. 17 della L. 207/2024):

  • I componenti reddituali derivanti dal modello IFRS 9, relativi alle perdite attese su crediti, sono deducibili:
    • 10% nel periodo d’imposta di prima adozione (2018 per soggetti “solari”).
    • Il restante 90% in quote costanti dal 2019 al 2027.
  • La legge di bilancio 2025 rinvia la deduzione del 10% per i periodi 2025 e 2026.

Modifica ai Criteri di Deduzione delle Perdite d’Impresa e delle Eccedenze ACE (art. 1 co. 18 della L. 207/2024):

  • Limitazione temporanea nell’utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, applicabile a specifici soggetti.
  • Le perdite sono deducibili in misura non superiore al 54% del maggior reddito imponibile determinato dai rinvii.

Ricalcolo degli Acconti (art. 1 co. 19-20 della L. 207/2024):

  • Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:
  • delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicura- zioni;
  • delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);
  • dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9;
  • delle perdite d’impresa e delle eccedenze
  • Divieto di utilizzo dei maggiori acconti 2025 e 2026 in compensazione, sia orizzontale che verticale.

Exemption per società ed enti commerciali non residenti:

  • La rivalutazione non si applica per determinare le plusvalenze e minusvalenze per le società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese (art. 1 co. 81, lett. a) e c), 82 e 83 della L. 207/2024):

  • Le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) non concorrono al reddito dei dipendenti se pagate con mezzi tracciabili (es. carte di debito, bonifici, assegni).
  • Le spese devono essere tracciabili per essere deducibili dal reddito d’impresa e IRAP.
  • La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2024.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti (art. 1 co. 81 lett. b) 82 e 83 della L. 207/2024):

  • Anche per i professionisti, le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) devono essere pagate tramite mezzi tracciabili per essere deducibili.
  • La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2024.

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza per le imprese (art. 1 co. 81 lett. d) 82 e 83 della L. 207/2024):

  • Le spese di rappresentanza e omaggi sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili (carte, bonifici, ecc.).
  • La modifica riguarda solo le spese di rappresentanza, mentre le spese di pubblicità e sponsorizzazione continuano a essere deducibili anche se pagate in contante.
  • La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2024.Inizio modulo

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice:

  • Sono riaperti i termini per l’assegnazione/cessione agevolata ai soci e per la trasformazione in società semplice di società commerciali.
  • Le operazioni devono essere effettuate entro il 30.9.2025.
  • Imposte sostitutive:
      • 8% sulle plusvalenze (10,5% per le società non operative).
      • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.
  • Riduzione delle aliquote dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali.
  • Le imposte sostitutive devono essere versate in due rate: 60% entro il 30.9.2025 e 40% entro il 30.11.2025.

Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale:

  • Riaperti i termini per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale.
  • L’opzione per l’estromissione deve essere esercitata entro il 31.5.2025.
  • Imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze per i beni destinati a finalità estranee all’impresa.
  • Versamento delle imposte sostitutive in due rate: 60% entro il 30.11.2025 e 40% entro il 30.6.2026.

Cinque per mille dell’IRPEF – Proroga al 2025 per le ONLUS:

  • La disciplina transitoria per le ONLUS è estesa al 2025.
  • Fino al 31.12.2025, le ONLUS possono continuare a beneficiare del 5 per mille.
  • Dal 2026, gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS saranno i beneficiari del 5 per mille.Inizio modulo

NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1 co. 84-85 della L. 207/2024):

  • Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare la morosità dei creditori prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro.
  • Se il creditore risulta moroso, il pagamento deve essere sospeso fino a coprire l’importo dovuto e l’Agenzia della Riscossione attiva il pignoramento presso terzi.
  • Per pagamenti relativi a stipendi o altre indennità legate al rapporto di lavoro, la soglia per la segnalazione del datore di lavoro pubblico all’Agente della riscossione è ridotta a 2.500 euro, mentre la soglia per attivare il pignoramento resta a 5.000 euro.
  • Le disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2026.
  1. Sottoscrizione digitale dei PVC (art. 1 co. 86 della L. 207/2024):
  • I processi verbali di constatazione (PVC) possono essere sottoscritti digitalmente
  • Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate per la sottoscrizione digitale dei verbali deve essere adottato di concerto con il Comandante Generale della Guardia di Finanza.

NOVITA’ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2018-2022

Regime del ravvedimento (art. 7 del DL 155/2024):

  • Estensione del ravvedimento 2018-2022 anche ai soggetti ISA con ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari.
  • Il ravvedimento si applica per le annualità 2018-2022, in caso di:
    • Cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19.
    • Non normale svolgimento dell’attività.
    • Imprese multiattività (se l’importo dei ricavi dichiarati per le attività non prevalenti supera il 30% del totale dei ricavi).

Modalità di versamento per soggetti in regime di trasparenza fiscale:

  • Possibilità di versare l’imposta sostitutiva per il ravvedimento direttamente da parte dell’associazione o società in regime di trasparenza fiscale, invece che dai singoli soci o associati.

Concordato preventivo biennale (art. 7-bis DL 155/2024):

  • Riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.
  • I soggetti ISA che non hanno aderito entro il 31.10.2024 possono farlo presentando una dichiarazione integrativa entro il 12.12.2024.

Modifica del concordato preventivo biennale (art. 7-quinquies DL 155/2024):

  • Modifica della causa di esclusione/decadenza/cessazione dal concordato preventivo biennale.
  • L’esclusione si applica solo in caso di aumento del numero dei soci o associati. Le modifiche che comportano una diminuzione del numero dei soci o associati, o che lo lasciano invariato, non sono rilevanti.

NOVITA’ IN TEMA DI IVA, ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

 Legge di Bilancio 2025: contribuzione INPS Artigiani e Commercianti ridotta al 50% per tre anni a favore dei nuovi iscritti

  • Il comma 186 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) è stata introdotta una misura di agevolazione contributiva rivolta ai lavoratori iscritti nel 2025 per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti. Tale agevolazione, subordinata a specifica istanza, consente di versare i contributi previdenziali ridotti al 50%, per i primi tre anni di iscrizione.

 Divieto di Fatturazione Elettronica per Prestazioni Sanitarie:

  • Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche viene prorogato fino al 31 marzo 2025.
  • Riguarda anche i soggetti non tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Regime di “Decommercializzazione” IVA per Enti Associativi (Proroga):

  • Il regime di “decommercializzazione” IVA per operazioni rese da enti associativi viene prorogato fino al 31 dicembre 2025.
  • L’abolizione del regime e l’introduzione di nuove esenzioni IVA è rimandata al 2026.

 Revisione della “web tax” (art. 1 co. 21-22 della L. 207/2024):

  • Interventi sull’imposta sui servizi digitali (ISD), che gravava al 3% sui ricavi derivanti dai servizi digitali.
  • Modifiche principali:
    • Eliminazione della soglia di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia (5,5 milioni di euro).
    • Ora sono soggetti passivi tutti coloro che realizzano ricavi da servizi digitali nel territorio italiano e ricavi complessivi di almeno 750 milioni di euro.
  • Introduzione dell’obbligo di versamento di un acconto del 30% dell’imposta dovuta, da versare entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, con saldo entro il 16 maggio dell’anno successivo.

IVA su formazione resa a società di lavoro interinale (art. 1 co. 38-44 della L. 207/2024):

  • Le prestazioni di formazione rese a favore delle agenzie per il lavoro (somministrazione di lavoro) e da enti finanziati tramite il fondo bilaterale sono ora imponibili ai fini IVA.
  • Comportamenti pregressi: I comportamenti precedenti alla modifica sono fatti salvi, senza possibilità di rimborsi di imposta.
  • Liti pendenti: Le controversie in corso sul trattamento IVA delle prestazioni formative possono essere definite:
    • Versando la maggiore IVA accertata senza sanzioni o interessi.
    • Presentando la prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta.
  • Procedura per definizione delle liti:
    • Il giudizio viene sospeso per 90 giorni.
    • L’Agenzia delle Entrate verifica il pagamento e comunica al contribuente entro 30 giorni.
    • Il contribuente deve fornire la prova del pagamento entro 90 giorni, per estinguere il giudizio con compensazione delle spese

Aliquota IVA conferimento rifiuti in discarica (art. 1 co. 49 L. 207/2024):

  • Modificato l’ambito applicativo dell’aliquota IVA del 10% per alcune prestazioni relative alla gestione e stoccaggio dei rifiuti.
  • Escluso il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero di energia, tornando all’aliquota IVA ordinaria (22%).

Reverse charge nel settore della logistica (art. 1 co. 57-58 L. 207/2024):

  • Introduzione del reverse charge per alcune prestazioni di servizi nel settore della logistica, previa deroga dalla direttiva IVA da parte dell’Unione Europea.
  • In via transitoria, è previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA a carico del committente.
  1. IVA versata dal committente nel settore della logistica (art. 1 co. 59-63 L. 207/2024):
  • In attesa della deroga, è introdotto un regime transitorio che consente al committente di versare l’IVA, con comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
  • La fattura è emessa dal prestatore e l’IVA è versata dal committente tramite modello F24.
  • Escluso per alcune prestazioni già assoggettate a reverse charge o split payment.

Aliquota IVA attività alpinistica (art. 1 co. 64-65 L. 207/2024):

  • Introduzione di un’aliquota IVA del 5% per corsi di attività sportiva alpinistica impartiti da professionisti iscritti in albi.
  • L’aliquota si applica fino all’entrata in vigore della riforma IVA per le associazioni (1.1.2026).

Riduzione delle accise sulla birra (art. 1 co. 72-73 della L. 207/2024):

  • Dal 2025, riduzione delle accise sulla birra artigianale prodotta da piccoli birrifici con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri del 50%.
  • Per birrifici con produzione tra 10.000 e 60.000 ettolitri, le accise sono ridotte del 30% (fino a 30.000 ettolitri) e del 20% (fino a 60.000 ettolitri).
  • Applicazione delle disposizioni del DM 4.6.2019, modificato dal DM 21.3.2022.

 Accesso ai dati della fatturazione elettronica (art. 1 co. 80 della L. 207/2024):

  • L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può accedere ai dati delle fatture elettroniche, già accessibili alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, per controllare la cessione di prodotti assoggettati ad accisa.
  • Misure di sicurezza devono essere adottate per proteggere i dati personali.

Beni confiscati per reati tributari

  • I beni sequestrati diversi da denaro e risorse finanziarie nei procedimenti per reati tributari possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria per scopi operativi.

Misure sul contributo unificato nei processi civili

  • Autorizzazioni alla ricerca telematica dei beni da pignorare:
    • Contributo unificato non dovuto per istanze presentate all’ufficiale giudiziario dopo il termine ex art. 482 c.p.c.
    • Contributo dovuto se l’istanza è presentata al presidente del tribunale prima della notifica del precetto o del termine ex art. 482 c.p.c., in caso di urgenza.
  • Omesso pagamento del contributo unificato:
    • Introduzione di un nuovo comma che vieta l’iscrizione a ruolo delle cause civili senza il pagamento del contributo unificato di almeno 43 euro.
  • Riscossione del contributo unificato omesso:
    • Se non pagato entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo, l’importo dovuto viene immediatamente iscritto a ruolo con:
      • Addebito di interessi legali.
      • Applicazione di una sanzione del 70% dell’importo non versato.
    • La riscossione è affidata a Equitalia Giustizia S.p.A. o all’ufficio competente.
  • Contributo unificato per accertamento della cittadinanza:
    • Incremento dell’importo da 518 a 600 euro per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

Modifiche alle spese giudiziali civili e penali

  • Abrogazione del versamento alla cassa di previdenza dei cancellieri:
    • Eliminato l’obbligo di destinare una percentuale delle somme recuperate per spese processuali alla cassa di previdenza dei cancellieri.
  • Diritti per atti e documenti su supporto non cartaceo:
    • Esteso il diritto forfetizzato al rilascio di atti e documenti, non solo ai documenti.
  • Esonero dai diritti per copie senza attestazione di conformità:
    • Applicabile solo se le copie vengono estratte direttamente dai soggetti abilitati (senza l’intervento di personale di cancelleria).
  • Diritti per trasmissione di copie nel processo penale telematico:
    • Introdotto un nuovo articolo (art. 269-bis) che prevede:
      • 25 euro per supporti fisici (es. USB, CD, DVD).
      • 8 euro per trasmissioni telematiche (es. PEC, portali).
  • Aggiornamento tabella diritti forfetizzati:
    • Modificata l’allegato 8 del DPR 115/2002 con le nuove tariffe per copie e trasmissioni di dati.

Novità in materia di giochi (art. 1 co. 89-93 della L. 207/2024):

  • Parificazione tra giochi a distanza: Stessa aliquota d’imposta per giochi di abilità, bingo, giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte (DLgs. 504/98).
  • Trasferimento sale Bingo: Allentate le restrizioni al trasferimento durante la proroga delle concessioni.
  • Montepremi Bingo: Dal 1/1/2025 fissato al 70%-71% del prezzo delle cartelle per ridurre concorrenza sleale.
  • Imposta unica scommesse (dal 1/1/2025):
    • Giochi a distanza e bingo: 25,5% delle somme non restituite.
    • Scommesse sportive: 20,5% su rete fisica, 24,5% a distanza.
    • Eventi simulati: 24,5% sulla raccolta al netto delle vincite.
    • Scommesse ippiche: 20,5% su rete fisica, 24,5% a distanza

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

 IRES Premiale:

  • Introduzione della “IRES premiale”, riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo 2025 per le società che accantonano almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024.
  • Investimenti in beni 4.0 e 5.0 sono obbligatori per almeno il 30% degli utili accantonati, con investimenti di minimo 20.000 euro.
  • Requisiti occupazionali: non deve diminuire il numero di lavoratori e deve esserci un incremento occupazionale almeno dell’1% tramite assunzioni a tempo indeterminato.

Cause di Decadenza per IRES Premiale:

  • Decadenza dall’agevolazione se gli utili accantonati sono distribuiti o gli investimenti dismessi entro un determinato periodo.

Modifiche al Credito d’Imposta per Investimenti 4.0:

  • Abrogazione del credito d’imposta per beni immateriali 4.0 dal 2025, con possibilità di prenotazione fino al 31 dicembre 2024.
  • Introduzione di un tetto massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro per investimenti in beni materiali 4.0 nel 2025.

Incremento delle Risorse per Monitoraggio Credito d’Imposta:

  • Incremento di 4.690 milioni di euro per il monitoraggio del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

Credito d’imposta Transizione 5.0 – Modifiche (art. 1 co. 427 – 448 della L. 207/2024)

  • Beneficiari: Oltre alle imprese, anche le ESCO (società di servizi energetici certificate) possono beneficiare del credito d’imposta per progetti di innovazione.
  • Incremento dell’aliquota:
    • Aliquota del 35% estesa agli investimenti fino a 10 milioni di euro (precedentemente limitata a 2,5 milioni).
    • Aliquota del 5% per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro.
  • Incrementi per impianti fotovoltaici:
    • 130% per moduli fotovoltaici con efficienza ≥21,5%.
    • 140% per celle fotovoltaiche ≥23,5% di efficienza.
    • 150% per moduli bifacciali a celle ad eterogiunzione con efficienza ≥24%.
  • Determinazione risparmio energetico: Verifica del risparmio per le società di locazione operativa in base ai consumi energetici del noleggiante o locatario.
  • Cumulo con altre agevolazioni: Possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES, ZLS e altri aiuti da fonti europee, senza sovrapposizione nei costi.
  • Decorrenza retroattiva: Le modifiche si applicano retroattivamente a partire dall’1.1.2024.

Super Deduzione Nuove Assunzioni – Proroga per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 399 – 400 della L. 207/2024)

  • Proroga dell’incentivo: La super deduzione per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato è prorogata fino al 2027.
  • Calcolo incrementi occupazionali: L’incentivo è calcolato su base “mobile”, ossia confrontando l’occupazione tra periodi d’imposta successivi (2025, 2026, 2027).
  • Determinazione acconti: Per calcolare gli acconti, si usano importi storici o previsionali per il periodo successivo.

Riversamento del Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo – Contributo in conto capitale (art. 1 co. 458-460 della L. 207/2024)

  • Credito d’imposta per ricerca: Contributo in conto capitale per chi ha riversato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, limitatamente alle spese non ammissibili.
  • Fondi: Il fondo per il contributo ha una dotazione di:
    • 60 milioni di euro per il 2025.
    • 50 milioni di euro per il 2026.
    • 80 milioni di euro per il 2027.
    • 60 milioni di euro per il 2028.
  • Modalità di erogazione: Saranno definiti con un decreto ministeriale entro 60 giorni dalla legge di bilancio.

Credito d’Imposta per la Quotazione delle PMI – Proroga al 2027 (art. 1 co. 449 della L. 207/2024)

  • Proroga: Il credito d’imposta per le PMI che si quotano in borsa è prorogato fino al 31.12.2027.
  • Limiti di spesa:
    • 6 milioni di euro per il 2025.
    • 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Nuova Sabatini – Rifinanziamento (art. 1 co. 461 della L. 207/2024)

  • Rifinanziamento: L’autorizzazione di spesa per la “Nuova Sabatini” è incrementata:
    • 400 milioni di euro per il 2025.
    • 100 milioni di euro per il 2026.
    • 400 milioni di euro per ogni anno dal 2027 al 2029

Modifiche ai crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo (art. 1 co. 869 L. 207/2024):

  • Elimina il riferimento al “carattere ordinario” della aliquota del 40% per il credito d’imposta per le opere cinematografiche e audiovisive.
  • Modifica il credito massimo onnicomprensivo per compensi a registi, sceneggiatori, attori e altre figure professionali, rimandando alla definizione dei decreti attuativi.

Fondo di garanzia PMI (art. 1 co. 450-454)

  • Proroga al 31.12.2025 delle operatività del Fondo di garanzia per PMI.
  • Introduzione di un premio aggiuntivo a carico dei finanziatori assistiti dal Fondo.

Fondo per la partecipazione dei lavoratori (art. 1 co. 457)

  • Istituzione di un fondo presso il MEF per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale, gestione e risultati d’impresa.

Credito d’imposta ristrutturazione alberghi (art. 14 co. 1 del DL 202/2024)

  • Proroga al 31.10.2025 per il completamento degli interventi agevolati.
  • Agevolazioni:
    • Credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute.
    • Contributi a fondo perduto per interventi eseguiti dal 7.11.2021 al 31.10.2025.

Obbligo di PEC per amministratori di società                       

  • Gli amministratori di società devono dotarsi di un domicilio digitale (PEC) e registrarlo presso il Registro delle imprese neo costituite.
  • Non sono previsti termini o sanzioni per il mancato adempimento.

Fondo perduto per l’avvio di nuove imprese 2022

COS’È

Misura agevolativa per sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione di nuove imprese.

La dotazione finanziaria messa a disposizione da Regione Lombardia è pari a 1.000.000,00 euro.

 A CHI SI RIVOLGE

  • Micro, piccole e medie imprese lombarde (sede legale e operativa) che hanno aperto una nuova impresa dal 01/01/2022;
  • I lavoratori autonomi con partita iva individuale (attribuita e attiva dal 01/01/2022) non iscritti al Registro imprese.

Sono escluse le attività dei settori agricoltura, pesca e silvicoltura, nonché le attività finanziarie e assicurative.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. L’investimento minimo dovrà essere di almeno 3.000,00 euro.

 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per l’avvio della nuova impresa/attività sostenute dalla data iscrizione Registro Imprese/attribuzione partita iva. In particolare, sono ammissibili, al netto dell’IVA:

Spese di natura capitale (pari almeno al 50% delle spese complessive)

  • Acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi nuovi (sono esclusi gli autoveicoli);
  • Acquisto di software gestionale, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale del progetto;
  • Acquisto di hardware (escluse spese per smartphone e cellulari);
  • Registrazione e sviluppo di marchi e brevetti.

Spese di natura corrente

  • Onorari notarili e costi relativi alla costituzione;
  • Onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio dell’impresa;
  • Consulenze specialistiche per la registrazione di marchi e brevetti;
  • Canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
  • Sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione logo aziendale, sito web, registrazione del dominio) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari e banner)

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14.00 del 4 aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023, complete della documentazione di spesa e di pagamento.

 

Di Camera di Commercio Varese – Futuro Impresa Territorio

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti modifiche per quanto riguarda IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga.

Le aliquote IRPEF si abbassano di qualche punto percentuale, le detrazioni da lavoro dipendente sono state rimodulate e rese più corpose, mentre il bonus T.I.R. spetterà in misura piena in busta paga per i soli redditi fino ad € 15.000

Per chi risulta nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro, invece, continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di € 1.200 euro annui a condizione che la somma delle detrazioni da dichiarazione dei redditi sia superiore all’imposta lorda.

Vista la complessità del calcolo e le diverse variabili in gioco, consigliamo la non erogazione del Bonus T.I.R. nelle buste paga 2022; il recupero dell’eventuale bonus T.I.R. spettante avverrà in sede di dichiarazione dei redditi nel 2023.

Come faremo noi per i nostri clienti?

Con le buste paga di Febbraio invieremo, come ogni anno, la modulistica inerente a detrazioni e Bonus che dovrete far compilare ai Vs. dipendenti.

Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) – Principali novità

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi- lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”. Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEFAi sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
    • fino a 15.000,00 euro  23%;
    • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro  25%;
    • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro  35%;
    • oltre 50.000,00 euro  43%.In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
  • fino a 15.000,00 euro  23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro  27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro  38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro  41%;
  • oltre 75.000,00 euro  43%.
    Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie redditualiVengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
    • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
    • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. Decorrenza delle nuove disposizioniLe nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilatiLe nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.
    Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta(es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAPPrima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:
  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di meri- to (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).Ultimi adempimenti relativi al 2021Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:
    • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
    • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Modifica alla disciplina delle addizionali regionali
e comunali all’IRPEF

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

  • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
  • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
  • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.

Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

  • le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
  • non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
  • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
  • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
  • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:
    • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
    • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo
e innovazione

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
– per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

– per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.

Sospensione degli ammortamenti – Estensione al bilancio 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.
La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Rivalutazione dei beni d’impresa
e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;
  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  • alle partecipazioni.

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasforma- bili, pari a 500 milioni di euro.
Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.

Interventi
di recupero del patrimonio edilizio – Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Interventi antisismici (sismabonus) – Proroga

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de- trazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
    • –  da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
    • –  da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
    • –  da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’inter-vento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:
  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del- l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sul- la base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il super- bonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la de- trazione IRPEF 50%).

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammonta- re complessivo non superiore a:
  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre- dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati co- me attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus faccia- te”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con- tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

  • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione delco. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Durata e condizioniDall’1.1.2022, la detrazione spetta:
  • per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
  • a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.Determinazione della detrazioneDall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:
    • a 991,60 euro;
    • ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo- cata è adibita ad abitazione principale.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red- diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Docenti e ricercatori – Proroga del regime agevolato

Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.

Compensi erogati da enti sportivi operanti nella Provincia autonoma
di Bolzano

Sono qualificati come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano.

Potenziamento degli investimenti in PIR

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.Modifica dei limiti di investimento in PIRLa legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”In merito ai c.d. “PIR alternativi” ex art. 13-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art. 1 co. 112 della L. 11.12.2016 n. 232.I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:
  • quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo”;
  • che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIRViene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:
    • si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;
    • in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme inve- stite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.
      Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

      • direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;
      • oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale – Incremento a 2 milioni di euro a regime

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previ- sto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).Subappaltatori ediliIl limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece- dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).Crediti d’imposta agevolativiIl limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

  • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
  • l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.Sospensione dei terminiIn caso di:
    • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,
    • parto prematuro della libera professionista,
    • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
    • decesso del libero professionista, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.Esclusione della responsabilitàIn caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.
  • DocumentazioneLa sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussistano:
    • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
    • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.Accertamento e sanzioniLa pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arre- sto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applica- no, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di paga- mento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

Contributi
a fondo perduto – Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon- do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.
Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

Sospensione versamenti
di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sporti- va, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.Versamenti sospesiSono sospesi i termini relativi:
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;
  • ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile2022;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.Ripresa dei versamentiI versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
    • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
    • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale – Recupero

Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.

Aggi di riscossione – Riforma

Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.
Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.

Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 – Rinvio al 2024

Viene rinviata all’1.1.2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

  • alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi(quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);
  • in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

L’art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell’IVA.
Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l’applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all’1.1.2024).

Percentuali di compensazione IVA

Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022

Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al- l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.Accesso al fondo di garanzia per la prima casaÈ prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Agevolazioni per l’edilizia convenzionata nella provincia autonoma di Bolzano

Mediante una norma di interpretazione autentica dell’art. 32 co. 2 del DPR 601/73, avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano, scontano l’imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali a norma dell’art. 32 del DPR 601/73.

IMU – Riduzione per i pensionati residenti all’estero

Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.

Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

  • l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;
  • la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

IMU – Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.

L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica.

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”.

Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

  • sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commercia- li su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
  • non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove con- cessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente lo- cale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;
  • non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul- turale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

Esenzione dal “canone unico” per le attività del Centro Italia colpite dal sisma

Per l’anno 2022, il “canone unico” di cui all’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall’art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.

Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali

Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.

Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini

Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitata- mente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

• all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);

• all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Misure per il sostegno al credito delle imprese

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo setto- re e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:
    • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
    • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del meritocreditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.Garanzia SACEViene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).Garanzia greenLe risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

Legge Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

Imprenditoria femminile

Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

Bonus TV

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

Incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli

Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’imposta di bollo e all’IPT).

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:
    • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
    • mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;
    • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Nuovo importo finanziabile con microcredito

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di micro- credito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

  • l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.
    Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’intensità di aiuto maggiore.

Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici

Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa.

Credito d’imposta per l’attività fisica adattata Credito d’imposta per sistemi di accumulo

Viene riconosciuto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per fruire dell’“attività fisica adattata”.

Credito d’imposta per le imprese editrici

Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Credito d’imposta per sistemi di accumulo

Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Credito d’imposta per impianti di compostaggio

Viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate entro il 31.12.2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Credito d’imposta per il contrasto della povertà educativa minorile

È esteso al 2024 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati, nei confronti delle fondazioni bancarie che sostengono il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.

Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale

Vengono introdotte diverse disposizioni con l’intento di effettuare un riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Campo di applicazione

Si dispone l’ampliamento del novero dei destinatari:

  • consentendo l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti;
  • riducendo da 90 a 30 giorni l’anzianità di effettivo lavoro – alla data di presentazione della relativa domanda di concessione – quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale.Modalità di computo dei dipendentiSi stabilisce, ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, che vengano computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
    Il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l’attività lavorativa all’inter- no o all’esterno dell’azienda.Incremento degli importi dei trattamentiA decorrere dall’1.1.2022 il solo massimale da considerare è quello più elevato tra i due previsti all’art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015, che per il 2021 risulta pari a 1.199,72 euro lordi, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.Modifica alla disciplina del contributo addizionaleViene modificata la disciplina del contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle aziende che presentano domanda di integrazione salariale. Oltre alla rimozione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore dell’elettronica di consumo, si prevede, a decorrere dall’1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, una possibile riduzione dell’ali- quota del contributo addizionale nella misura del:

    • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di la- voro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’inter- no di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di la- voro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.Erogazione e rimborso delle prestazioniSi stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorativeSecondo le nuove previsioni, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Novità in materia di CIGS

Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 – 25-bis del DLgs. 148/2015.

Ampliamento del campo di applicazione della CIGS

Modificando l’art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:

  • i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;
  • la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici.Nuove causali di interventoVengono apportate modifiche anche alla disciplina delle causali di intervento della CIGS, prevedendo:
    • l’ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;
    • la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;
    • un’ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione. Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, incentivandone il ricorso mediante l’aumento:
    • della riduzione oraria che passa dal 60% all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
    • della percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, che passa dal 70% all’80%, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.Contribuzione per la richiesta di CIGSA decorrere dall’1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:

• dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;

• delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici.

Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Accordo di transizione occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni

Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina del- l’accordo di transizione occupazionale.
Si tratta di un accordo da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:

  • finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;
  • che si concretizza nella concessione, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Nel contempo, il provvedimento in esame introduce un incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un contributo mensile concedibile per un massimo di 12 mesi e pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Novità in materia di Fondi
di solidarietà

Vengono introdotte novità in merito ai Fondi di solidarietà disciplinati dal DLgs. 148/2015.
In particolare, ci si riferisce:

  • ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del DLgs. 148/2015 e ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del DLgs. 148/2015, per i quali si preve- de l’ampliamento del campo di applicazione grazie all’inclusione dei datori di la- voro con almeno un dipendente;
  • al Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015, ampliando anche in questo caso il novero dei datori di lavoro interessati (includendo anche le imprese con almeno un dipendente), modificando la durata delle prestazioni (da 13 a 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia) e fissando due aliquote di finanziamento, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia.Viene poi sostituito l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 30 del DLgs. 148/2015, con l’assegno di integrazione salariale.
    Infine, dall’1.1.2022, il rilascio del DURC viene vincolato al regolare versamento dell’ali- quota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Misure in materia CISOA

Con riferimento alla Cassa integrazione per i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, la legge di bilancio prevede che:

  • il trattamento in questione venga esteso anche a favore dei lavoratori del settore pesca;
  • il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato vadano effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Modifiche al contratto di espansione

Per quanto riguarda il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dall’art. 41 del DLgs. 148/2015 (ossia, un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi), la legge di bilancio prevede:

  • una proroga del periodo sperimentale fino al 2023;
  • un ampliamento del novero delle aziende interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.

Misure in materia di delocalizzazione

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di cessazione dell’attività produttiva, i datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti, e che intendano:

  • chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato in Italia,
  • con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori, devono darne comunicazione per iscritto, almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di cui all’art. 4 della L. 223/91, ai seguenti soggetti:
  • rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria;
  • sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Regioni interessate;
  • Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
  • Ministero dello Sviluppo economico;
  • Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).La comunicazione deve indicare:
  • le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative della chiusura;
  • il numero e i profili professionali del personale occupato;
  • il termine entro cui è prevista la chiusura.Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economicheEntro 60 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presenta- re ai soggetti sopra indicati.
    Il piano deve avere una durata massima di 12 mesi e va discusso entro 30 giorni dalla presentazione.Prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione è vietato avviare la procedura di licenziamento collettivo e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.In caso di accordo, il piano è sottoscritto con l’assunzione dell’impegno, da parte del datore di lavoro, di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n. 148; è inoltre previ- sto l’accesso al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori.Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 28.6.2012 n. 92.SanzioniI licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.È previsto il pagamento del doppio del contributo di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012 in caso di:

    • mancata di presentazione del piano;
    • assenza, nel piano, degli elementi previsti;
    • inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.
      In tali casi, qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la citata previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012.
      È previsto il pagamento del suddetto contributo aumentato del 50% in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale. Non troverà applicazione la previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012 qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo (qualora il datore avvii tale procedura in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, decorsi i previsti 90 giorni, non trova applicazione l’art. 4 co. 5 e 6 della L. 223/91).

Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS
a carico
del lavoratore

Per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:

  • pari allo 0,8%;
  • da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti (IVS) a carico del lavoratore.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.CondizioneL’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.EsclusioneL’esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, viene riconosciuto l’esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Datori di lavoro

Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Esonero contributivo lavoratori delle cooperative

Le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall’1.1.2022, ai sensi dell’art. 23 co. 3-quater del DL 22.6.2012 n. 83 (ovverosia costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi) possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

L’esonero:

  • si applica nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • ha una durata massima di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
  • non riguarda i premi e contributi dovuti all’INAIL.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.EsclusioniL’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nel- l’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti

L’esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti under 40, previsto dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160, viene esteso anche al 2022.

L’esonero:

  • riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 del-la L. 3.6.75 n. 160 (sono esclusi il premio INAIL e il contributo di maternità);
  • è pari al 100%;
  • ha una durata massima di 24 mesi.

Esonero contributivo lavoratrici madri

In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L’esonero:

  • ha la durata di un anno;
  • decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
    Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivo per l’occupazione di lavoratori di imprese in crisi

L’agevolazione introdotta dall’art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel periodo ivi considerato assumono:

  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • lavoratori subordinati, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto perla gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296;
  • indipendentemente dalla loro età anagrafica.
    L’agevolazione prevista dal citato art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 consiste in un esonero contributivo pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) in caso di assunzioni di lavoratori under 36, con contratto a tempo indeterminato, e per le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Tirocinio – Revisione della disciplina

Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell’art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.

Nuove linee guida per i tirocini diversi da quelli curriculari

Il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  • definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.Obblighi del soggetto ospitanteCon riguardo agli obblighi in capo al soggetto ospitante, viene precisato che:
    • i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9-bis co. 2del DL 510/96;
    • quest’ultimo è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/2008.SanzioniVengono inoltre previste le seguenti sanzioni:
      • per la mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro, conformemente alle previsioni della L. 689/81;
      • per il tirocinio svolto in modo fraudolento (cioè eludendo la prescrizione secondo cui non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente), viene prevista la pena dell’ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e la possibilità, su do- manda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Piani formativi aziendali

Modificando l’art. 118 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388, si dispone che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 11, 21 co. 1, lett. a), b) e c), e 30 del DLgs. 148/2015.

Apprendistato professionalizzante per i lavoratori in CIGS

A decorrere dall’1.1.2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 47 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n.148 (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero).

Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente.

Apprendistato professionalizzante sportivi

Viene disposta una riduzione, da 29 a 23 anni, del limite massimo di età previsto dall’art. 44 co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, in caso di assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante da parte di società e associazioni sportive professionistiche.

Esonero accantonamento quote TFR
e ticket licenziamento

Si prevede la proroga anche per gli anni 2022 e 2023 degli esoneri previsti dall’art. 43-bis del DL 28.9.2018 n. 109 e riguardanti:

  • le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;
  • il c.d. “ticket licenziamento”. L’agevolazione viene riconosciuta:
  • in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018;
  • limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sopra richiamato.

Estensione dell’indennità NASPI

Vengono modificati gli artt. 2 – 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASpI riguardanti:

  • i soggetti beneficiari;
  • i requisiti di accesso;
  • il meccanismo di riduzione dell’importo.Soggetti beneficiariA partire dall’1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpI con l’estensione dell’indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agri- coli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.Requisiti di accessoPer gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall’1.1.2022 viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, previsto dall’art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupa- ti a partire da tale data, l’accesso alla NASpI sarà garantito a condizione che:
    • siano in stato di disoccupazione;
    • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.Meccanismo di riduzioneModificando il meccanismo di riduzione previsto dall’art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022, l’indennità di NASpI si riduca del 3% ogni mese a decorrere:

• dal primo giorno del sesto mese di fruizione;

• ovvero dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Modifiche alla “DIS-COLL”

Viene modificata la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rap- porto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “DIS-COLL”), introducendo all’art. 15 del DLgs. 22/2015 il co. 15-quinquies che:

  • consente la corresponsione mensile della prestazione per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento;
  • estende, da 6 a 12 mesi, la durata massima per l’erogazione della prestazione;
  • riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile ex art. 15 co. 4 del DLgs. 22/2015 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso;
  • prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022 il meccanismo mensile di riduzione del 3% della DIS-COLL venga applicato dal sesto mese (invece che dal quarto).Inoltre, dall’1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.

Politiche attive lavoratori autonomi

Sono estese anche ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL). Queste sono erogate:

  • in caso di cessazione, in via definitiva, dell’attività professionale;
  • allo scopo di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi;
  • dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.

Indennità lavoratori fragili

Ai lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all’art. 26 co. 2 del DL 18/2020, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 1.000,00 euro per l’anno 2022, qualora:

  • la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile;
  • abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.Domanda ed erogazioneL’indennità in esame è erogata dall’INPS previa domanda dell’interessato, corredata dall’autocertificazione che attesti il possesso dei due requisiti sopra indicati, entro il limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.Esclusione dal reddito imponibile e dalla contribuzione figurativaL’indennità non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale”, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Indennità per i lavoratori dei call center

Viene disposto, anche per l’anno 2022, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Indennità per fermo pesca

Viene finanziata anche per l’anno 2022 l’indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:

• obbligatorio;
• non obbligatorio.

 

Indennità di maternità lavoratrici autonome

Viene riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:

  • iscritte alla Gestione separata INPS,
  • autonome e imprenditrici agricole,
  • libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001,
    che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT.

Congedo del padre lavoratore

Dall’anno 2022 viene:

  • stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore;
  • riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d.“congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Tutele previdenziali per i giornalisti

Vengono introdotte importanti disposizioni finalizzate al potenziamento delle garanzie previdenziali e assicurative per i giornalisti.
Tra le varie, si prevede che, con riferimento alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI venga trasferita all’INPS.

Vengono inoltre regolamentati gli strumenti di sostegno al reddito (CIG e disoccupazione) e prevista una gestione assicurativa INAIL analoga a quella della generalità dei lavoratori dipendenti.

Modifiche al reddito di cittadinanza

In materia di reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), oltre al rifinanziamento strutturale della misura, sono previste novità riguardo:

  • agli obblighi a cui sono soggetti i percettori della misura;
  • alla riduzione dell’importo del beneficio in esame;
  • all’incentivo previsto per i datori di lavoro e le agenzie per il lavoro in caso di assunzione di un soggetto destinatario del Rdc.
    Vengono inoltre inaspriti i controlli da parte dell’INPS e dei Comuni e ampliate le ipotesi di revoca e decadenza dal beneficio.Obblighi per i percettori di RdcCon riguardo agli obblighi in capo ai percettori di Rdc, si prevede:
  • che la domanda di Rdc sia equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
  • che il patto per l’inclusione sociale preveda la frequenza almeno mensile in pre- senza presso i servizi di contrasto alla povertà, pena la decadenza dal beneficio;
  • che i patti di lavoro e di inclusione sociale prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività, con colloqui in presenza;
  • l’anticipazione della comunicazione obbligatoria di variazione della situazione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare al giorno antecedente l’inizio della stessa (invece che entro i 30 giorni successivi al suo inizio);
  • la diminuzione, da tre a due, del numero massimo di offerte congrue tra le quali il percettore di Rdc è tenuto ad accettare;
  • la riduzione, in generale, da 100 a 80 km entro cui la prima offerta può essere ritenuta congrua; per la seconda offerta la congruità prescinde dalla collocazione geografica della stessa;
  • che, in caso di proposta di occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o part-time, l’offerta di lavoro si considera congrua a condizione che non sia distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici sia in caso di prima che di seconda offerta;
  • l’eliminazione del criterio della durata dello stato di disoccupazione e la revisione del criterio retributivo nella valutazione dell’offerta di lavoro congrua.

Meccanismo di riduzione mensile

Viene introdotto un meccanismo di riduzione mensile in base al quale l’importo del reddito di cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quota A), viene ridotto di una somma pari a 5,00 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua.

Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

L’incentivo all’assunzione previsto dall’art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all’assunzione di tali lavoratori con contratto:

  • a tempo determinato;
  • a tempo indeterminato parziale.
    La norma riconosce poi, alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiaridi Rdc a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato da quello previsto per questi ultimi.

Modifiche alla pensione anticipata “Quota 100”

Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019- 2021 dall’art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione “Quota 100”.
Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione “Quota 102”).

Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna”

Anche per il 2022 è possibile richiedere l’accesso al trattamento pensionistico anticipa- to c.d. “Opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente.

Alle predette lavoratrici è richiesta:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59anni per le lavoratrici autonome.

Proroga dell’APE sociale

Per quanto riguarda l’APE sociale, ossia l’anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all’art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022:

  • ne rinnova il possibile accesso anche per l’anno 2022;
  • prevede l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui all’art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016;
  • estende la misura ad altre categorie professionali, indicate in un apposito elenco allegato alla legge di bilancio in esame;
  • riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) aveva previsto l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Per tale Fondo la legge di bilancio 2022 dispone:

  • una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022;
  • una dotazione di 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023;
  • l’ulteriore destinazione rappresentata dal sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198, da parte delle imprese pubbliche e private.

Fondo per le attività di formazione propedeutiche alla certificazione di parità di genere

Viene disposta l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di favori- re l’ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 198/2006.

4 ULTERIORI NOVITÀ RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.

Conclusione del programma di cashback

Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cash- back”).
Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021.

Finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative

Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle società finanziarie partecipate appositamente costituite.

Fondo rotativo per le operazioni di venture capital – Ampliamento dei beneficiari

Le risorse del fondo rotativo per le operazioni di venture capital possono essere investite anche:

  • in start up, ivi incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative;
  • in quote o azioni di uno o più fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in fondi per il Venture Capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento.

Fondo di solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente

È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione residenziale non utilizzati per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.).

Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto inter- ministeriale.

Card cultura diciottenni

A partire dall’1.1.2022, è prevista l’assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti:

  • residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
  • nell’anno del compimento del 18° anno di età.

La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:

  • biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • libri;
  • abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
  • musica registrata;
  • prodotti dell’editoria audiovisiva;
  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.Esclusione dal reddito imponibileLe somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponi- bile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

Contributo al Comune di Prato

È attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, volto al sostegno economico delle imprese del settore tessile pratese, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera.