CIRCOLARE OBBLIGHI SALUTE E SICUREZZA AZIENDE D.LGS. 81/2008

ricordiamo che ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Tutela condizioni di lavoro) e del T.U. 81/2008 (Sicurezza dei lavoratori), tutte le aziende che, pur non avendo dipendenti, si avvalgono dell’opera di soci, devono adottare il Documento Valutazione dei Rischi (art. 3 T.U.), obbligo non delegabile.

Bisogna sottolineare che, chi non fosse in regola con la normativa sulla sicurezza, in caso di impiego di lavoratori irregolari andrebbe incontro a sanzioni ulteriori le quali si aggiungerebbero a quelle previste dalla normativa sul lavoro sommerso (maxisanzioni) con conseguenze a livello penale, oltre alla possibilità di incorrere (al verificarsi di talune condizioni) nella sospensione dell’attività lavorativa.

Pertanto, nel caso delle società senza dipendenti, come nel caso delle società di persone, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2 del suddetto testo normativo, il socio lavoratore è equiparato al profilo del lavoratore, mentre il datore di lavoro può, identificarsi con chi esercita poteri decisionali e di spesa all’interno della società.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Nella fattispecie, per individuare il datore di lavoro, su cui ricade la responsabilità ai fini della sicurezza, va stipulato un atto notarile (modifica dei patti sociali) recante data certa, con il quale si dichiara formalmente che uno dei soci assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza.

In mancanza di un atto simile, in caso di ispezione, le eventuali sanzioni verranno contestate a tutti i soci per lo stesso importo. La situazione si aggrava in caso di infortunio mortale, per cui tutti i soci sono responsabili per lo stesso reato (art. 589 codice penale).

 

Una volta individuato il datore di lavoro, su di esso ricadono tutti gli obblighi previsti dall’art. 18 del D.lgs. 81/2008, nello specifico:

  • Nominare un RSPP (esterno o avvalersi delle disposizioni art. 34 del D.lgs. 81/2008);
  • Nominare un Medico Competente (nei casi previsti dalla legge) ed effettuare la visita medica periodica ai propri dipendenti secondo le indicazioni dello stesso;
  • Nominare un RLS;
  • Nominare gli addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio;
  • Effettuare la Valutazione dei Rischi previa consultazione del RSPP, del Responsabile dei Lavoratori e del medico competente;
  • Aggiornarlo e adeguarlo alla nuova normativa anti covid;
  • Provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza predisponendo la frequenza ai corsi necessari; provvedere ad informarli adeguatamente sulla normativa in materia di sicurezza mettendo a loro disposizione tutta la documentazione e facendosi firmare la presa visione.

Si ricorda che vi è l’obbligo di comunicare tempestivamente al medico competente le nuove assunzione per poter predisporre la visita medica di preassunzione, e le eventuali cessazioni per chiudere la cartella clinica in suo possesso.

Per la nomina del Responsabile HACCP (Regolamento C.E. n.178/2002, Regolamenti C.E. nn.852/2004 e 853/2004) vale la stessa logica di quando sopra. Tale figura, di norma, si identifica nel titolare dell’impresa che operi nel settore alimentare.

Per quanto non detto si rinvia alla normativa di riferimento.