È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 104, c.d. “Decreto Trasparenza” che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e introduce nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto.
Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.
Le nuove disposizioni entrano ufficialmente in vigore il 13 agosto 2022, pertanto opererà solo per i contratti stipulati a partire da tale data.
Si fa presente, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.
Per le nuove assunzione non sarà più possibile redigere la lettera di assunzione indicando i dati essenziali (tipologia di contratto – inizio ed eventuale fine – inquadramento e mansioni) effettuando un generico richiamo e rimando al CCNL di riferimento.
Bisognerà redigere un vero e proprio contratto di lavoro contenente tutte le informazioni necessarie e nella più totale trasparenza.
A solo titolo di esemplificativo sarà necessario specificare la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00); le mensilità aggiuntive a cui a diritto; gli enti e i fondi a cui deve essere obbligatoriamente iscritto dal datore di lavoro a seguito di assunzione.
SANZIONI
In caso di denuncia da parte del lavoratore o in caso di ispezione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo prevede la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.