Il ravvedimento formale

Il ravvedimento formale

3.DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 ha previsto una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Ferme restando le precisazioni che verranno effettuate, l’ambito applicativo della definizione delle violazioni formali sembra essere abbastanza ampio, essendo ricomprese, tra le altre, le violazioni in tema di comunicazioni, anche da assolvere all’interno della dichiarazione dei redditi, alcune irregolarità in materia di reverse charge, le violazioni sulla tardività della trasmissione delle dichiarazioni commesse dagli intermediari e così via.

Tale definizione è simile a quella dell’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare quanto è stato affermato da prassi e giurisprudenza in merito alla stessa, specie dalla circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

Errori sanabili

Violazioni formali che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte
sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022

Condizioni

Pagamento di 200 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione

Benefici

Estinzione della violazione

Esclusioni

Violazioni relative al monitoraggio fiscale

Termini per i versamenti

Due rate scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Termine per la
regolarizzazione

31.3.2023

Pluralità di violazioni

Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

3.1  AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022. Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, tanto per l’omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

Sebbene la norma taccia sul punto, si ritengono definibili le sole violazioni ancora accertabili all’1.1.2023. L’art. 20 del DLgs. 472/97 sancisce che l’atto di contestazione della sanzione, a pena di decadenza, va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione, sicché, ad esempio, il 31.12.2021 sono scaduti i termini per contestare violazioni commesse nel 2016.

Secondo il provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274 punto 1.3.3, la definizione non opera quando ci siano state altre forme di definizione anteriori al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione.

3.2  RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, anche la rimozione della violazione.

È dunque necessario effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel re-invio della comunicazione o nella presentazione di una dichiarazione integrativa.

Il legislatore si limita a specificare che la definizione, oltre che con il pagamento, si perfeziona rimuovendo la violazione, non specificando se ciò debba avvenire entro il 31.3.2023 o entro il 31.3.2024. Tale punto potrà essere chiarito in sede di provvedimento attuativo.

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.

3.3  VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive“. La confezione normativa è ampia, dunque per formulare ipotesi sull’ambito della sanatoria sembra opportuno, in primo luogo, ragionare per esclusione ed esaminare quanto specificato nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274. Si anticipa che l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 15.5.2019 n. 11, ha fornito un elenco delle violazioni definibili o meno, ma ciò, in molti casi che verranno esaminati, si profila contestabile.

Vista l’esclusione del co. 169, non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW.

Inoltre, non possono essere definite le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, come:

  • l’omessa dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta, come specificato nelle motivazioni al provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274, anche quando non dovesse risultare un’imposta dovuta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele;
  • le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA, salvo quanto si dirà ad esempio in tema di operazioni esenti e di reverse charge;
  • le violazioni sui versamenti e da indebita compensazione;
  • le violazioni derivanti dalla indicazione in dichiarazione di ricavi fittizi, con il fine di “giustificare” i costi fittizi.

Lo stesso sembra potersi affermare per le violazioni di cui agli artt. 13 e 14 del DLgs. 471/97, sul mancato versamento/applicazione delle ritenute.

La portata del co. 166 induce a sostenere che le altre violazioni possano, quantomeno astrattamente, essere oggetto di sanatoria. Nel provv. Agenzia delle Entrate 15.3.2019 n. 62274, al punto 1.2, si parla infatti di violazioni commesse “dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente“. Tale concetto è ripreso nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11, § 2, laddove si afferma: “trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd «violazioni sostanziali»”.

Sono escluse le violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi degli artt. 10 della L. 212/2000 e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97.

In seguito si riportano, differenziandole per casistica, le violazioni che potrebbero o meno rientrare nella definizione, evidenziando quanto era stato sostenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

3.3.1  Violazioni degli obblighi comunicativi

Fattispecie

Norma

Sanzione

Note

Comunicazione di dati

al Sistema Tessera sanitaria

Art. 3 co. 5-bis
del DLgs. 175/2014

100 euro per comunicazione (massimo
50.000 euro)

Definibile
per la circ.

 11/2019

Certificazioni Uniche

Art. 4
co. 6-quinquies
del DPR 322/98

100 euro per comunicazione (massimo 50.000 euro)

Non definibile
per la circ.

11/2019

Dichiarazioni di inizio,

variazione e
cessazione attività

Art. 5
del DLgs.

471/97

Da 500 a 2.000 euro

Definibile
per la circ.

11/2019

Comunicazioni
finanziarie mensili

Art. 10
del DLgs.

471/97

Da 2.000 a 21.000 euro

Definibili
per la circ.

11/2019

Comunicazioni
finanziarie annuali

Art. 11
del DL

201/2022

Da 250 a 2.000 euro

Possibile
definizione

Opzioni
ex DPR 442/97

Art. 11
del DLgs.

471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ.

11/2019

3.3.2  Violazioni relative all’IVA

Fattispecie

Norma

Sanzione

Note

Comunicazione
delle

liquidazioni IVA

Art. 11 co. 2-ter
del DLgs. 471/97

Da 500 a 2.000 euro

Dubbio

Esterometro

Art. 11 co. 2-quater
del DLgs. 471/97

2 euro per fattura, massimo 400 euro per mese (1.000 euro per trimestre)

Dubbio

Comunicazione
delle fatture

Art. 11 co. 2-bis
del DLgs. 471/97

2 euro per fattura, massimo di 1.000 euro per trimestre

Dubbio

Violazione senza
effetto sulla
liquidazione IVA

Art. 6 co. 1
del DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Omessa regolarizzazione

del cessionario

Art. 6 co. 8
del DLgs. 471/97

100% dell’IVA (minimo 250 euro)

Non definibile
per la circ. 11/2019

Detrazione di

un’IVA
in eccesso

Art. 6 co. 6
del DLgs. 471/97

Da 250 a 10.000 euro

Dubbio

Omesso reverse charge

Art. 6 co.9-

bis
del DLgs. 471/97

Da 500 a 20.000 euro o dal 5% al 10% del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili (minimo 1.000 euro)

Dubbio

Reverse charge
irregolare

Art. 6 co. 9-bis.1
e 9-bis.2

del
DLgs.

471/97

Da 250 a 10.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Cessioni in regime
di non imponibilità
senza verifica sulla trasmissione della dichiarazione di intento

Art. 7 co.

4-bis
del DLgs. 471/97

Dal 100% al 200% dell’IVA

Possibile
definizione

Errata compila-

zione della dichiarazione
di intento (annullamento
in luogo dell’integrazione)

Art. 11
del DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Mancata iscrizione
al VIES

Dubbio

INTRASTAT

Art. 11 co. 4
del DLgs. 471/97

Da 500 a 1.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Prestazione tardiva
della garanzia

Art. 11 co.

7-bis
del DLgs. 471/97

Non definibile
per la circ. 11/2019

Errore operazione
non imponibile/
esente/esclusa
(con rilievo sulle dirette)

Art. 6 co. 2
del DLgs. 471/97

Dal 5% al 10% del corrispettivo (minimo 500 euro)

Non definibile

Errore operazione
non imponibile/
esente/esclusa

(senza
rilievo

sulle dirette)

Art. 6 co. 2
del DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

3.3.3  Altre violazioni

Fattispecie

Norma

Sanzione

Note

Violazioni
sulla
contabilità

Art. 9 del
DLgs. 471/97

Da 1.000 a 8.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Omesso F24 in caso
di compensazione

Art. 15
del DLgs. 471/97

100 euro

Non definibile
per la circ. 11/2019

Inottemperanza
agli inviti degli uffici

Art. 11 del
DLgs. 471/97

Da 250 a 2.000 euro

Definibile
per la circ. 11/2019

Mancata presentazione

dell’interpello

Art. 11 co. 7-ter
del DLgs. 471/97

Da 2.000 a 21.000 euro

Possibile
definizione

3.4  CONTENZIOSI IN CORSO

L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 nulla prevede circa le implicazioni tra la definizione della violazione ed eventuali contenziosi pendenti. Il legislatore si limita a stabilire che la sanatoria non è ammessa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi all’1.1.2023.

Di conseguenza, se, all’1.1.2023 sono spirati i 60 giorni per ricorrere contro l’atto ex art. 16 del DLgs. 472/97 e non sono state presentate deduzioni difensive, oppure si è formato il giudicato, non si può definire.

Tanto premesso, la presenza di un contenzioso sulla violazione che si intende definire non osta alla definizione; ove questa si perfezioni, il processo verrà dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a spese compensate, come prevede l’art. 46 del DLgs. 546/92.

3.4.1  Ricorso notificato dopo l’1.1.2023

Si ritiene che il ricorso presentato dopo l’entrata in vigore della L. 197/2022 non osti alla definizione, in quanto una siffatta preclusione può derivare solo da una fonte del diritto primaria.

Nonostante sussista il rischio di una diversa presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene comunque opportuno notificare il ricorso o l’appello, o riassumere il processo per evitare la definitività dell’atto.

3.4.2  Implicazioni con la definizione delle liti pendenti

Le liti tributarie in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate, se il ricorso introduttivo è stato notificato entro l’1.1.2023, possono essere definite ai sensi dell’art. 1 co. 186 – 205 della L. 197/2022. Detta definizione è ammessa anche se il processo riguarda solo sanzioni non collegate al tributo.

Possono quindi sorgere problemi di coordinamento tra le due definizioni, che, comunque, sono alternative tra loro.

Definizione
delle liti

Definizione
delle violazioni formali

Condi-

zioni

Processi pendenti all’1.1.2023 in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate

Violazioni commesse
sino al 31.10.2022

Oggetto

Sanzioni non collegate
al tributo

Sanzioni che, in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile
o sul versamento del tributo

Costo

15% o 40% della sanzione

200 euro per tutte le violazioni commesse
per anno e rimozione della violazione

Versa-

mento

in unica soluzione

30.6.2023

31.3.2023

Versa-

mento
rateale

20 rate trimestrali

31.3.2023 e 31.3.2024

Ove siano presenti i requisiti per definire la violazione formale, è evidente la convenienza rispetto alla definizione della lite.

Basti pensare all’omessa indicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97, punita, nella misura massima, con sanzione pari a 50.000,00 euro: se la violazione fosse definibile ex art. 1 co. 166 della L. 197/2022, si passerebbe da una sanzione, appunto, di 50.000,00 euro a 200,00 euro di costo per la definizione (la definizione della lite costerebbe invece 7.500,00 euro se al 15% o 20.000,00 euro se al 40%).

Se il contribuente è certo che la lite rientra nell’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 può limitarsi, nei termini di legge, a pagare i 200,00 euro e a rimuovere la violazione. Il processo sull’atto di contestazione della sanzione, esibita la documentazione provante la definizione sarà estinto a spese compensate ex artt. 1 co. 166 della L. 197/2022 e 46 del DLgs. 546/92.

Il ravvedimento operoso speciale

ravvedimento operoso speciale

Entro il 31.3.2023 i contribuenti possono sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. 

Se si tratta di violazioni formali, la sanatoria è possibile se commesse sino al 31.10.2022.

1.PREMESSA

L’art. 1 co. 174 ss. della L. 197/2022 ha introdotto un ravvedimento operoso speciale strumentale a sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021.

Trattasi di una speciale forma di ravvedimento operoso circoscritta alle violazioni riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sebbene la legge non faccia alcun esplicito rinvio all’art. 13 del DLgs. 472/97, sembra comunque possibile richiamare i principi enunciati da prassi e giurisprudenza sull’ordinario ravvedimento.

Le principali differenze rispetto al ravvedimento “ordinario” consistono nella riduzione delle sanzioni che è fissata a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l’art. 13 del DLgs. 472/97, è possibile il pagamento rateale (la prima rata deve essere pagata entro il 31.3.2023).

La L. 197/2022, all’art. 1 co. 166 ss., introduce anche una definizione delle violazioni di natura formale commesse sino al 31.10.2022, che avviene rimuovendo la violazione e pagando 200,00 euro per periodo di imposta entro il 31.3.2023. Strutturalmente, detta definizione appare molto simile a quella introdotta dall’art. 9 del DL 119/2018.

Entrambe le definizioni presuppongono la rimozione della violazione e l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

Alcuni aspetti (ad esempio l’istituzione dei codici tributo) saranno disciplinati da emanandi provvedimenti direttoriali o da risoluzioni.

2.RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Il ravvedimento operoso speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Questa forma di sanatoria è però circoscritta a determinate casistiche.

Essa si differenzia rispetto all’ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale.

Fermo quanto esposto, sembra si tratti sì di una forma di ravvedimento speciale, ma che rispecchia comunque l’art. 13 del DLgs. 472/97. Siamo in presenza di un istituto applicato in via autonoma dal contribuente, per cui non operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, presupponendo valutazioni dell’ente impositore.

Ravvedimento speciale

Ambito
applicativo

Violazioni sulle 

dichiarazioni commesse
sino al 31.12.2021 su 

tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate

Adempimenti

Rimozione della violazione,
pagamento imposta, interessi legali, sanzioni

Riduzione
sanzioni

A 1/18 del minimo

Termini

31.3.2023

Versamento 

rateale

8 rate trimestrali di pari importo

La rimozione della violazione avviene su iniziativa del contribuente, dunque, salvo diversa indicazione nei provvedimenti attuativi, non sembra emerga la necessità di comunicare il ravvedimento all’ufficio.

In alcuni casi, tuttavia, appare in ogni caso opportuno rendere edotto l’ente impositore dell’avvenuto ravvedimento. Si pensi alla fattispecie in cui il contribuente, ricevuto il PVC, intenda ravvedere solo alcune delle violazioni constatate. Ove l’ente impositore sia conscio di ciò, il successivo accertamento potrà essere emesso con riferimento alle violazioni non ravvedute. Un discorso simile può essere fatto per il ravvedimento a seguito di controllo formale della dichiarazione: se si ravvedono solo alcuni rilievi contenuti nella richiesta di chiarimenti, l’avviso bonario verrà emesso per i residui.

Ai sensi dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento delle somme o della prima rata entro il 31.3.2023 e con la rimozione dell’irregolarità. Pertanto, non sembra possa operare il c.d. “ravvedimento parziale e frazionato”, disciplinato dall’art. 13-bis del DLgs. 472/97: la violazione, in altri termini, va sanata per la totalità.

Ravvedimenti già effettuati

I ravvedimenti eventualmente già eseguiti all’1.1.2023 ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.

Effetti penali

Il legislatore nulla ha previsto per gli effetti penali del ravvedimento speciale. Fermo restando che appare possibile sanare violazioni di origine dolosa o fraudolenta, dovrebbero valere le regole generali.

Di conseguenza, il pagamento derivante dall’art. 1 co. 174 della L. 197/2022 può rappresentare non solo un’attenuante, ma anche una causa di non punibilità del reato. 

Ambito applicativo

Violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021
su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Riduzione sanzioni

1/18 del minimo

Termini

Rimozione della violazione e pagamento entro il 31.3.2023

Cause ostative

Notifica dell’atto impositivo o della comunicazione bonaria

Versamenti rateali

8 rate trimestrali di pari importo (interesse al 2% annuo)

Effetti penali

Causa di non punibilità o attenuante

Cumulo giuridico
e continuazione

Non operano

Esclusione

Omessa dichiarazione

Quadro RW

Violazioni formali (c’è la definizione dell’art. 1 co. 166)

Omessi versamenti (c’è la definizione dell’art. 1 co. 153)

2.1  ANNUALITÀ SANABILI

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti“.

Sembrano dunque sanabili le violazioni dichiarative commesse nei modelli REDDITI/IRAP 2022 (periodo di imposta 2021). Il legislatore parla di violazioni “relative al” e non “commesse nel” periodo di imposta 2021. Lo stesso, a maggior ragione, vale per le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con riflesso nel modello IVA 2022 (periodo di imposta 2021).

Si dovrebbe trattare di violazioni ancora accertabili al 31.12.2021.

Bisogna di conseguenza considerare che, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72:

  • prima delle modifiche della L. 208/2015, operanti sino al periodo d’imposta 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016), l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • dopo le modifiche della L. 208/2015, operanti dal periodo d’imposta 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017), l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni riguardanti le annualità dal 2016 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2017) al 2021.

2.1.1  Proroghe dei termini di accertamento

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto varie cause di proroga dei termini di accertamento come il raddoppio per violazioni penali e la proroga biennale per i contribuenti che hanno ricevuto un PVC entro il 24.10.2018.

Per quanto appena esposto, ad esempio:

  • l’anno 2015 (UNICO, IVA, IRAP 2016), in ragione della menzionata proroga biennale, non è scaduto il 31.12.2020 ma è in scadenza il 31.12.2022 (26.3.2023);
  • l’anno 2013 (UNICO, IVA, IRAP 2014), in ragione del raddoppio per violazioni penali, non è scaduto il 31.12.2018 ma è in scadenza il 31.12.2022 (26.3.2023);
  • l’anno 2014 (UNICO, IVA, IRAP 2015), sempre in ragione del raddoppio per violazioni penali, non è scaduto il 31.12.2019 ma è in scadenza il 31.12.2023 (26.3.2024).

Ad avviso della prassi, ai fini del ravvedimento operoso non è in generale possibile considerare le varie proroghe previste dal legislatore connesse a fattispecie che presuppongono valutazioni riservate ai funzionari: ciò è stato sostenuto sia per il raddoppio dei termini per violazioni penali sia per la proroga dell’art. 157 co. 1 del DL 34/2020.

Se, contestualizzando la situazione, appare opportuno ravvedere violazioni che, in base ai termini ordinari, sarebbero ormai decadute, può essere prudente, in attesa di eventuali chiarimenti di prassi, avere un confronto preventivo con l’Agenzia delle Entrate.

Anno d’imposta

Anno di presentazione
della dichiarazione

Termine accertamento ordinario

Raddoppio
per violazioni penali

2011

2012

31.12.2016

28.2.2022
(proroga ex DL 34/2020)

2012

2013

31.12.2017

31.12.2021 (26.3.2022)

  2013

2014

31.12.2018

31.12.2022 (26.3.2023)

  2014

2015

31.12.2019

31.12.2023 (26.3.2024)

  2015

2016

28.2.2022
(proroga ex DL 34/2020)

31.12.2024 (26.3.2025)

2016

2017

31.12.2022 (26.3.2023)

2017

2018

31.12.2023 (26.3.2024)

2.1.2  Cartelle di pagamento

Il ravvedimento speciale può riguardare anche le violazioni emergenti dal controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73.

La cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, entro il 31.12.2022 vanno notificate le cartelle di pagamento sull’anno 2017 (REDDITI 2018).

In ragione dell’emergenza epidemiologica caratterizzante il biennio 2020-2021, il legislatore, negli artt. 68 co. 1 e 4-bis del DL 18/2020, 157 co. 1 del DL 34/2020 e 12 del DLgs. 159/2015, ha però prorogato diversi termini relativi al controllo formale delle dichiarazioni, che di seguito si riepilogano. In assenza di chiarimenti di prassi, non ci sono motivi ostativi per ritenere operanti tali proroghe ai fini del ravvedimento speciale, essendo legate a circostanze obiettive che non riguardano profili discrezionali riservati agli uffici.

Anno

Dichiarazione

Termine

Note

2013

2014

31.12.2018

2014

2015

31.12.2019

2015

2016

31.12.2022
(o 31.12.2023)

Proroga ex art. 68
co. 1 del DL 18/2020

2016

2017

31.12.2023

Proroga ex art. 68 co. 4-bis del DL 18/2020

2017

2018

31.12.2024

Proroga ex art. 68 co. 4-bis del DL 18/2020

2018

2019

31.12.2023

2019

2020

31.12.2024

2020

2021

31.12.2025

Carichi affidati dall’8.3.2020 al 31.12.2021

Proroga di 24 mesi dei termini di
decadenza e di prescrizione

Detrazioni fruibili in diverse annualità

Per diverse spese che danno luogo a detrazioni d’imposta, la detrazione medesima non viene fruita in un unico anno, ma in diversi, ad esempio dieci. Si pensi alla detrazione per interventi di recupero edilizio, oppure alla detrazione per riqualificazione energetica.

Emerge il problema dell’anno che deve/può essere soggetto a controllo formale, il che si riflette sui termini decadenziali. Del punto sono state investite le Sezioni Unite, le quali hanno sancito che, nel rispetto dei termini decadenziali, è possibile controllare qualsiasi anno d’imposta, senza che sia necessario sottoporre a controllo l’anno in cui è detratta la prima rata.

Tale orientamento ha riflesso sulle annualità che possono essere oggetto di ravvedimento speciale. Aderendo a quanto esposto, non si può ritenere decaduta una annualità per il solo fatto che la prima rata di spesa detraibile riguarda un anno ormai decaduto.

2.2  CAUSE OSTATIVE

L’art. 1 co. 174 della L. 197/2022 prevede che la regolarizzazione “è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600“.

In base al dato normativo la preclusione deriva quindi dalla notifica:

  • dell’avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
  • della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

Vista la natura delle violazioni sanabili con il ravvedimento speciale, generalmente si tratta di un comune avviso di accertamento.

La preclusione al ravvedimento si verifica quando si pagano le somme o la prima rata, non quando spira il relativo termine (31.3.2023). Quindi se per ipotesi il 15.2.2023 si paga la prima rata e l’1.3.2023 viene notificato l’avviso di accertamento, il ravvedimento non è precluso.

2.2.1  Controllo fiscale

L’inizio del controllo fiscale non osta al ravvedimento speciale, al pari di quanto si può dire per il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97.

2.2.2  Controllo formale (comunicazione bonaria)

Nel controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73 (relativo più che altro a detrazioni di imposta, deduzioni dall’imponibile e ritenute di acconto), la preclusione non si verifica grazie alla notifica della cartella di pagamento ma quando è notificata la comunicazione bonaria.

Ciò si dovrebbe verificare non quando è ricevuta la prima comunicazione (con cui si chiede l’esibizione dei documenti giustificanti le “voci” della dichiarazione), ma nel momento in cui sono richieste le somme, siccome i documenti non sono stati presentati, o non sono stati ritenuti idonei.

2.3  AMBITO APPLICATIVO

Ai sensi dell’art. 1 co. 174 della L. 197/2022, “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti“.

Un esame estrinseco della norma consente di affermare che sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo:

  • riguardano le dichiarazioni;
  • riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento speciale è circoscritto alle violazioni riguardanti “le dichiarazioni“, senza un puntuale riferimento alle dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IVA, IRAP e sostituto d’imposta (ritenute fiscali).

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo. Come accade in occasione del ravvedimento “ordinario”, il contribuente deve individuare non solo la violazione commessa ma anche il minimo edittale su cui operare la riduzione, mediante una puntuale analisi della normativa sostanziale.

Al pari del ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97, occorre la rimozione della violazione dunque in primo luogo la presentazione di una dichiarazione integrativa oltre che la emissione o riemissione della fattura.

2.3.1  Omesse dichiarazioni

Il ravvedimento speciale concerne espressamente le violazioni riguardanti le dichiarazioni “validamente presentate“.

Non possono dunque essere sanate le omesse dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP e del sostituto di imposta e le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni.

2.3.2  Violazioni riguardanti la dichiarazione

Il ravvedimento concerne le violazioni “riguardanti le dichiarazioni“.

Non ci sono dubbi sul fatto che siano ravvedibili le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele punita, nella misura base, con una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta ex artt. 12 e 5 del DLgs. 471/97. È irrilevante l’evasione o, più in generale, la condotta che ha dato luogo all’infedeltà: si può trattare di costi indeducibili, inesistenti, ricavi non tassati, locazioni non dichiarate, indebita fruizione di agevolazioni e così via.

Nell’esposizione che segue si suppone che altresì le violazioni prodromiche rientrino nel ravvedimento operoso speciale, non potendo tuttavia avere la certezza che ciò troverà conferma in eventuali documenti di prassi o nei provvedimenti direttoriali di attuazione dell’istituto.

Si riportano in forma tabellare le violazioni che potrebbero rientrare nel ravvedimento speciale e quelle che potrebbero far parte della definizione delle violazioni formali di cui all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022.

Quale sanzione “ordinaria” verrà indicata la sanzione al minimo edittale prevista dalla normativa di riferimento.

Verranno anche messe in evidenza eventuali criticità.

Imposte sui redditi e IRAP

Fattispecie

Sanzione ordinaria

Sanzione ridotta

Dichiarazione infedele

90%

5%

Dichiarazione infedele
(condotte fraudolente)

135%

7,5%

Dichiarazione infedele
(evasione massima di 30.000 euro)

60%

3,33% (dubbio)

Redditi prodotti all’estero

120%

6,67%

Locazioni immobiliari non dichiarate

240%

13,33%

Locazioni immobiliari
dichiarate infedelmente

180%

10%

Errori sull’imputazione a periodo

60%

3,33% (dubbio)

Errori sull’imputazione a periodo
senza danno erariale

250 euro

Vedasi il § 3

Omessa/infedele modello ISA

250 euro

Vedasi il § 3

IVA

Per quanto riguarda l’IVA, per le ragioni esposte in precedenza si ritengono ravvedibili le violazioni in tema di fatturazione.

L’errore in tema di omessa o tardiva fatturazione può avere rilievo nella liquidazione periodica dell’IVA, mensile o trimestrale. Ad avviso della prassi e della giurisprudenza, ciò comporta la sanzione ex art. 13 del DLgs. 471/97 in tema di omessi/tardivi versamenti.

Ammesso e non concesso che la menzionata tesi sia corretta, può dunque essere necessario ravvedere anche tale violazione.

Fattispecie

Sanzione ordinaria

Sanzione ridotta

Dichiarazione infedele

90%

5%

Dichiarazione infedele
(condotte fraudolente)

135%

7,5%

Dichiarazione infedele
(evasione massima di 30.000 euro)

60%

3,33%
(dubbio)

Omessa/tardiva/infedele fatturazione

90%
(minimo 500 euro)

5%
(minimo 27,78 euro)

Omessa/tardiva/infedele registrazione

90%
(minimo 500 euro)

5%
(minimo 27,78 euro)

Omessa/tardiva/infedele
memorizzazione e trasmissione
dei corrispettivi telematici

90%
(minimo 500 euro)

5%
(minimo 27,78 euro)

Tardivo versamento

30%

1,67%

Omessa/tardiva/infedele registrazione per 

operazioni non imponibili o esenti 

(con riflesso sulle imposte dirette)

5% del corrispettivo

(minimo 500 euro)

0,28% del corrispettivo 

(minimo 27,78 euro)

Omessa regolarizzazione della fattura
ad opera del cessionario

100%

No definizione

Indebita detrazione

90%

5%

Ottenimento di un rimborso
non spettante

30%

Dubbio

Comunicazione liquidazioni periodiche

500 euro

Vedasi il § 3

Mancata esportazione nei 90 giorni

50%

2,78%

Splafonamento

100%

5,56%

Assenza della dichiarazione di intento

100%

5,56%

Reverse charge

Vedasi il § 3

Dichiarazione del sostituto d’imposta (ritenute fiscali)

Le sanzioni in tema di dichiarazione del sostituto d’imposta sono disciplinate dall’art. 2 del DLgs. 471/97. Rammentiamo che se il sostituto di imposta non applica e non versa le ritenute fiscali, è applicabile la sola sanzione del 20% dell’art. 14 del DLgs. 471/97 in tema di mancata applicazione delle stesse.

Secondo la prassi, le infedeltà dichiarative assorbono le violazioni prodromiche, inerenti all’applicazione e al versamento delle ritenute.

Fattispecie

Sanzione ordinaria

Sanzione ridotta

Dichiarazione infedele

90%

5%

Dichiarazione infedele
(condotte fraudolente)

135%

7,5%

Dichiarazione infedele
(evasione massima di 30.000 euro)

60%

3,33% 

(applicabilità dubbia)

Omessa indicazione dei percipienti

50 euro
per percipiente

Vedasi il § 3

Omessa trasmissione
delle Certificazioni Uniche

100 euro
per certificazione

Vedasi il § 3

2.3.3  Violazioni emergenti dal controllo formale della dichiarazione

Dall’art. 1 co. 174 della L. 197/2022 emerge chiaramente come altresì le violazioni scaturenti dal controllo formale rientrino nel ravvedimento speciale. Ciò lo si nota in quanto la comunicazione bonaria dell’art. 36-ter del DPR 600/73 è compresa tra le cause ostative al ravvedimento.

Ai sensi dell’art. 36-ter co. 2 del DPR 600/73, gli uffici procedono al controllo formale delle dichiarazioni per:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta o dalle certificazioni chieste ai contribuenti o delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni non spettanti in base ai documenti chiesti o agli elenchi ex art. 78 co. 25 della L. 413/91;
  • escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare l’IRPEF e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare dei redditi risultanti da più dichiarazioni;
  • correggere gli errori materiali/di calcolo nei modelli 770.

Ai sensi dell’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97, la sanzione è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo. Per effetto del ravvedimento speciale, la sanzione diviene quindi pari all’1,67%.

2.3.4  Violazioni sui versamenti

Nel ravvedimento operoso speciale rientrano le violazioni che non possono beneficiare dell’art. 1 co. 153 della L. 197/2022. Tale definizione riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica delle dichiarazioni inerenti ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e gli avvisi bonari anche relativi a diverse annualità, per i quali è in corso una dilazione.

Di conseguenza, non è possibile ravvedere, a livello generale, le violazioni sui versamenti di imposte o ritenute dichiarate.

L’esclusione dal ravvedimento speciale riguarda le violazioni “definibili” ai sensi dell’art. 1 co. 153. Si potrebbe ipotizzare che siano ravvedibili, con riduzione a 1/18, i tardivi versamenti ad esempio su acconti e saldo 2018 se non definiti mediante avviso bonario rateizzato, in quanto non rientrano nell’art. 1 co. 153. Ciò se li si ritiene violazioni “riguardanti le dichiarazioni“.

2.3.5  Indebite compensazioni

Le indebite compensazioni, salvo possano rientrare nella definizione dell’art. 1 co. 153 della L. 197/2022, potrebbero fruire del ravvedimento speciale in quanto la compensazione indebita, inerente al meccanismo di funzionamento del tributo (credito IVA da dichiarazione) o derivante dalla legislazione speciale (credito da indicare nel quadro RU del modello REDDITI) si può ritenere una violazione “riguardante la dichiarazione“.

Ciò vale in special modo quando il credito istituito dalla legislazione speciale sia da indicare in dichiarazione a pena di decadenza. Oltre a ciò, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 il credito, per poter ritenere legittima la compensazione, deve emergere dalla dichiarazione.

Tanto premesso, sussiste la necessità di classificare correttamente la violazione, potendosi trattare, come prevede l’art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97, sia di crediti non spettanti che di crediti inesistenti.

2.3.6  Esclusioni (quadro RW)

L’art. 1 co. 176 della L. 197/2022 prevede: “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato“.

È dunque chiaro che non possono essere regolarizzate le violazioni disciplinate dall’art. 5 del DL 167/90 in tema di monitoraggio fiscale, in breve l’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW.(voluntary disclosary)

2.4  VERSAMENTI

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 31.3.2023.

Le modalità di pagamento saranno definite con provvedimento direttoriale, presumibilmente si userà il modello F24. Nel testo di legge non è vietata la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

I codici tributo saranno istituiti con apposita risoluzione.

Occorre, sempre entro il 31.3.2023, rimuovere l’inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

DM

Annualità

Tasso

DM 12.12.2013

2014

1%

DM 11.12.2014

2015

0,5%

DM 11.12.2015

2016

0,2%

DM 7.12.2016

2017

0,1%

DM 13.12.2017

2018

0,3%

DM 12.12.2018

2019

0,8%

DM 12.12.2019

2020

0,05%

DM 11.12.2020

2021

0,01%

DM 13.12.2021

2022

1,25%

DM 13.12.2022

2023

5%

2.4.2  Versamento rateale

Gli importi possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro il 31.3.2023.

Le rate vanno pagate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Gli importi relativi alle rate successive alla prima sono maggiorati degli interessi al tasso del 2% annuo.

L’omesso pagamento delle somme così come della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale. Per come è formulato l’art. 1 co. 175 della L. 197/2022 il tardivo pagamento delle somme o della prima rata, anche molto esiguo (per ipotesi, di un solo giorno o di pochi euro) compromette il perfezionamento del ravvedimento.

Inadempimento nei versamenti (rate successive alla prima)

Gli inadempimenti relativi a rate successive alla prima non sempre conducono alla decadenza dalla dilazione. In ogni caso, ferme le conseguenze sanzionatorie dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, rimane fermo il ravvedimento speciale quindi la riduzione a 1/18 delle sanzioni.

In assenza di indicazioni normative, il tardivo/insufficiente pagamento contenuto/sanato nel termine per il pagamento della rata successiva dovrebbe dare luogo all’ordinaria sanzione sui versamenti ex art. 13 del DLgs. 471/97. Tale sanzione ben può essere oggetto di ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97.

Per effetto dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, “Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023“.

In analogia con l’art. 15-ter del DPR 602/73, si potrebbe sostenere che, per l’ultima rata, la tardività, per comportare la decadenza dalla dilazione, debba essere superiore a 90 giorni.

In caso di decadenza dalla dilazione, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Fattispecie

Conseguenze

Termine per il versamento delle somme o della prima rata

31.3.2023

Rateazione

8 rate trimestrali

Scadenza delle rate

30.6, 30.9, 20.12, 31.3 di ciascun anno

Interessi da rateazione

2% annuo

Tardivo/insufficiente versamento
prima rata/totalità somme

Il ravvedimento non si perfeziona

Tardivo versamento rata successiva alla prima
(entro la rata successiva)

Sanzione del 15% o del 30%
(possibile ravvedimento)

Tardivo/omesso versamento
rata successiva alla prima
(oltre la rata successiva)

Recupero di tutto quanto ancora dovuto

Interessi al 4% dal 31.3.2023

Sanzione del 30% sul residuo
dovuto a titolo di imposta

2.4.3  Esempio

Una srl omette di dichiarare ricavi per un importo pari a 20.000,00 euro nel modello REDDITI SC 2019 e, in data 16.5.2023, intende ravvedersi.

Essa, al fine di perfezionare il ravvedimento, deve:

  • presentare una dichiarazione integrativa barrando la casella nel frontespizio della dichiarazione, dichiarando i 20.000,00 euro di ricavi nel quadro RF rigo 31, con codice “99”, “Altre variazioni in aumento“;
  • versare la maggiore IRES per 4.800,00 euro;
  • versare gli interessi legali, pari a 171,66 euro;
  • pagare le sanzioni da dichiarazione infedele ridotte a 1/18 del minimo, quindi per 240,00 euro, con codice tributo “8918”.

Obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale

L’ispettorato del lavoro con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, e quindi successivamente al 21 dicembre 2021, o anche se avviati prima i rapporti ancora in corso alla data dell’11/01/2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

A regime, la procedura di comunicazione sarà telematica; in attesa che il Ministero aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario messo a disposizione da ciascun ispettorato territoriale.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

–          Dati del committente

–          Dati del lavoratore autonomo

–          Sede dove verrà svolta la prestazione lavorativa ( es: presso il suo studio, presso il suo domicilio, presso la sede del committente)

–          Sintetica descrizione dell’attività

–          Ammontare del compenso

–          Data di avvio della prestazione

–          Arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta la prestazione ( es: un giorno, un mese, un anno)

Nell’ipotesi in cui la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione trasmessa potrà essere annullata o modificata antecedentemente all’inizio dell’attività.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ogni lavoratore autonomo.

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti modifiche per quanto riguarda IRPEF, detrazioni e bonus T.I.R. in busta paga.

Le aliquote IRPEF si abbassano di qualche punto percentuale, le detrazioni da lavoro dipendente sono state rimodulate e rese più corpose, mentre il bonus T.I.R. spetterà in misura piena in busta paga per i soli redditi fino ad € 15.000

Per chi risulta nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro, invece, continua ad essere riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di € 1.200 euro annui a condizione che la somma delle detrazioni da dichiarazione dei redditi sia superiore all’imposta lorda.

Vista la complessità del calcolo e le diverse variabili in gioco, consigliamo la non erogazione del Bonus T.I.R. nelle buste paga 2022; il recupero dell’eventuale bonus T.I.R. spettante avverrà in sede di dichiarazione dei redditi nel 2023.

Come faremo noi per i nostri clienti?

Con le buste paga di Febbraio invieremo, come ogni anno, la modulistica inerente a detrazioni e Bonus che dovrete far compilare ai Vs. dipendenti.

Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) – Principali novità

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi- lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali – Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”. Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEFAi sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
    • fino a 15.000,00 euro  23%;
    • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro  25%;
    • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro  35%;
    • oltre 50.000,00 euro  43%.In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
  • fino a 15.000,00 euro  23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro  27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro  38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro  41%;
  • oltre 75.000,00 euro  43%.
    Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie redditualiVengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
    • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
    • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. Decorrenza delle nuove disposizioniLe nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilatiLe nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.
    Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta(es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAPPrima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:
  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di meri- to (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).Ultimi adempimenti relativi al 2021Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:
    • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
    • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Modifica alla disciplina delle addizionali regionali
e comunali all’IRPEF

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

  • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
  • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
  • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.

Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

  • le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
  • non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
  • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
  • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;
  • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:
    • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
    • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo
e innovazione

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
– per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

– per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.

Sospensione degli ammortamenti – Estensione al bilancio 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.
La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Rivalutazione dei beni d’impresa
e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;
  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  • alle partecipazioni.

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasforma- bili, pari a 500 milioni di euro.
Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.

Interventi
di recupero del patrimonio edilizio – Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Interventi antisismici (sismabonus) – Proroga

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di de- trazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
    • –  da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
    • –  da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
    • –  da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’inter-vento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:
  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del- l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sul- la base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il super- bonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la de- trazione IRPEF 50%).

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammonta- re complessivo non superiore a:
  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre- dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati co- me attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus faccia- te”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con- tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

  • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione delco. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Durata e condizioniDall’1.1.2022, la detrazione spetta:
  • per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
  • a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.Determinazione della detrazioneDall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:
    • a 991,60 euro;
    • ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare lo- cata è adibita ad abitazione principale.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red- diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Docenti e ricercatori – Proroga del regime agevolato

Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.

Compensi erogati da enti sportivi operanti nella Provincia autonoma
di Bolzano

Sono qualificati come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano.

Potenziamento degli investimenti in PIR

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.Modifica dei limiti di investimento in PIRLa legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”In merito ai c.d. “PIR alternativi” ex art. 13-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art. 1 co. 112 della L. 11.12.2016 n. 232.I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:
  • quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo”;
  • che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIRViene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:
    • si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;
    • in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme inve- stite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.
      Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

      • direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;
      • oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale – Incremento a 2 milioni di euro a regime

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previ- sto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).Subappaltatori ediliIl limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece- dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).Crediti d’imposta agevolativiIl limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

  • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
  • l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.Sospensione dei terminiIn caso di:
    • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,
    • parto prematuro della libera professionista,
    • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
    • decesso del libero professionista, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.Esclusione della responsabilitàIn caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.
  • DocumentazioneLa sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussistano:
    • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
    • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.Accertamento e sanzioniLa pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arre- sto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applica- no, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di paga- mento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

Contributi
a fondo perduto – Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon- do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.
Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

Sospensione versamenti
di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sporti- va, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.Versamenti sospesiSono sospesi i termini relativi:
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall’1.1.2022 al 30.4.2022;
  • ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile2022;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.Ripresa dei versamentiI versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
    • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
    • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale – Recupero

Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.

Aggi di riscossione – Riforma

Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.
Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.

Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 – Rinvio al 2024

Viene rinviata all’1.1.2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

  • alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi(quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche), finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);
  • in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

L’art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell’IVA.
Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l’applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all’1.1.2024).

Percentuali di compensazione IVA

Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022

Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al- l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.Accesso al fondo di garanzia per la prima casaÈ prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Agevolazioni per l’edilizia convenzionata nella provincia autonoma di Bolzano

Mediante una norma di interpretazione autentica dell’art. 32 co. 2 del DPR 601/73, avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano, scontano l’imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali a norma dell’art. 32 del DPR 601/73.

IMU – Riduzione per i pensionati residenti all’estero

Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.

Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

  • l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;
  • la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

IMU – Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.

L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica.

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”.

Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

  • sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commercia- li su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
  • non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove con- cessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente lo- cale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;
  • non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul- turale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

Esenzione dal “canone unico” per le attività del Centro Italia colpite dal sisma

Per l’anno 2022, il “canone unico” di cui all’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall’art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.

Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali

Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.

Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini

Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitata- mente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

• all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);

• all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Misure per il sostegno al credito delle imprese

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo setto- re e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:
    • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
    • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del meritocreditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.Garanzia SACEViene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).Garanzia greenLe risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

Legge Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

Imprenditoria femminile

Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

Bonus TV

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

Incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli

Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’imposta di bollo e all’IPT).

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:
    • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
    • mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;
    • mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Nuovo importo finanziabile con microcredito

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di micro- credito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

  • l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.
    Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene modificato il perimetro “geografico” dell’agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un’intensità di aiuto maggiore.

Credito d’imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici

Viene prorogato al 2022 il c.d. “Sport bonus”, ma soltanto per i titolari di reddito d’impresa.

Credito d’imposta per l’attività fisica adattata Credito d’imposta per sistemi di accumulo

Viene riconosciuto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per le spese sostenute per fruire dell’“attività fisica adattata”.

Credito d’imposta per le imprese editrici

Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Credito d’imposta per sistemi di accumulo

Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Credito d’imposta per impianti di compostaggio

Viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate entro il 31.12.2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Credito d’imposta per il contrasto della povertà educativa minorile

È esteso al 2024 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati, nei confronti delle fondazioni bancarie che sostengono il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.

Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale

Vengono introdotte diverse disposizioni con l’intento di effettuare un riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Campo di applicazione

Si dispone l’ampliamento del novero dei destinatari:

  • consentendo l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti;
  • riducendo da 90 a 30 giorni l’anzianità di effettivo lavoro – alla data di presentazione della relativa domanda di concessione – quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale.Modalità di computo dei dipendentiSi stabilisce, ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, che vengano computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
    Il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l’attività lavorativa all’inter- no o all’esterno dell’azienda.Incremento degli importi dei trattamentiA decorrere dall’1.1.2022 il solo massimale da considerare è quello più elevato tra i due previsti all’art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015, che per il 2021 risulta pari a 1.199,72 euro lordi, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.Modifica alla disciplina del contributo addizionaleViene modificata la disciplina del contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle aziende che presentano domanda di integrazione salariale. Oltre alla rimozione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore dell’elettronica di consumo, si prevede, a decorrere dall’1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, una possibile riduzione dell’ali- quota del contributo addizionale nella misura del:

    • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di la- voro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’inter- no di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di la- voro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.Erogazione e rimborso delle prestazioniSi stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorativeSecondo le nuove previsioni, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Novità in materia di CIGS

Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 – 25-bis del DLgs. 148/2015.

Ampliamento del campo di applicazione della CIGS

Modificando l’art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:

  • i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;
  • la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici.Nuove causali di interventoVengono apportate modifiche anche alla disciplina delle causali di intervento della CIGS, prevedendo:
    • l’ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;
    • la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;
    • un’ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione. Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, incentivandone il ricorso mediante l’aumento:
    • della riduzione oraria che passa dal 60% all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
    • della percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, che passa dal 70% all’80%, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.Contribuzione per la richiesta di CIGSA decorrere dall’1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:

• dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;

• delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici.

Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Accordo di transizione occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni

Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina del- l’accordo di transizione occupazionale.
Si tratta di un accordo da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:

  • finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;
  • che si concretizza nella concessione, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Nel contempo, il provvedimento in esame introduce un incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un contributo mensile concedibile per un massimo di 12 mesi e pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Novità in materia di Fondi
di solidarietà

Vengono introdotte novità in merito ai Fondi di solidarietà disciplinati dal DLgs. 148/2015.
In particolare, ci si riferisce:

  • ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del DLgs. 148/2015 e ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del DLgs. 148/2015, per i quali si preve- de l’ampliamento del campo di applicazione grazie all’inclusione dei datori di la- voro con almeno un dipendente;
  • al Fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015, ampliando anche in questo caso il novero dei datori di lavoro interessati (includendo anche le imprese con almeno un dipendente), modificando la durata delle prestazioni (da 13 a 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia) e fissando due aliquote di finanziamento, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia.Viene poi sostituito l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 30 del DLgs. 148/2015, con l’assegno di integrazione salariale.
    Infine, dall’1.1.2022, il rilascio del DURC viene vincolato al regolare versamento dell’ali- quota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Misure in materia CISOA

Con riferimento alla Cassa integrazione per i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex art. 8 della L. 8.8.72 n. 457, la legge di bilancio prevede che:

  • il trattamento in questione venga esteso anche a favore dei lavoratori del settore pesca;
  • il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato vadano effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Modifiche al contratto di espansione

Per quanto riguarda il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dall’art. 41 del DLgs. 148/2015 (ossia, un ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi), la legge di bilancio prevede:

  • una proroga del periodo sperimentale fino al 2023;
  • un ampliamento del novero delle aziende interessate, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.

Misure in materia di delocalizzazione

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo in caso di cessazione dell’attività produttiva, i datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti, e che intendano:

  • chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato in Italia,
  • con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori, devono darne comunicazione per iscritto, almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di cui all’art. 4 della L. 223/91, ai seguenti soggetti:
  • rappresentanze sindacali aziendali o rappresentanza sindacale unitaria;
  • sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Regioni interessate;
  • Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
  • Ministero dello Sviluppo economico;
  • Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).La comunicazione deve indicare:
  • le ragioni economiche, finanziarie, tecniche od organizzative della chiusura;
  • il numero e i profili professionali del personale occupato;
  • il termine entro cui è prevista la chiusura.Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economicheEntro 60 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, da presenta- re ai soggetti sopra indicati.
    Il piano deve avere una durata massima di 12 mesi e va discusso entro 30 giorni dalla presentazione.Prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione è vietato avviare la procedura di licenziamento collettivo e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.In caso di accordo, il piano è sottoscritto con l’assunzione dell’impegno, da parte del datore di lavoro, di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. Ai lavoratori interessati dal piano sottoscritto è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n. 148; è inoltre previ- sto l’accesso al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori.Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 28.6.2012 n. 92.SanzioniI licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.È previsto il pagamento del doppio del contributo di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012 in caso di:

    • mancata di presentazione del piano;
    • assenza, nel piano, degli elementi previsti;
    • inadempimento da parte del datore di lavoro agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.
      In tali casi, qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione la citata previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012.
      È previsto il pagamento del suddetto contributo aumentato del 50% in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale. Non troverà applicazione la previsione di cui all’art. 2 co. 35 della L. 92/2012 qualora il datore avvii la procedura di licenziamento collettivo (qualora il datore avvii tale procedura in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, decorsi i previsti 90 giorni, non trova applicazione l’art. 4 co. 5 e 6 della L. 223/91).

Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS
a carico
del lavoratore

Per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:

  • pari allo 0,8%;
  • da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti (IVS) a carico del lavoratore.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.CondizioneL’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.EsclusioneL’esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, viene riconosciuto l’esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Datori di lavoro

Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Esonero contributivo lavoratori delle cooperative

Le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall’1.1.2022, ai sensi dell’art. 23 co. 3-quater del DL 22.6.2012 n. 83 (ovverosia costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi) possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

L’esonero:

  • si applica nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • ha una durata massima di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
  • non riguarda i premi e contributi dovuti all’INAIL.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.EsclusioniL’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nel- l’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti

L’esonero contributivo in favore degli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti under 40, previsto dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160, viene esteso anche al 2022.

L’esonero:

  • riguarda la contribuzione IVS e il contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 del-la L. 3.6.75 n. 160 (sono esclusi il premio INAIL e il contributo di maternità);
  • è pari al 100%;
  • ha una durata massima di 24 mesi.

Esonero contributivo lavoratrici madri

In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L’esonero:

  • ha la durata di un anno;
  • decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
    Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivo per l’occupazione di lavoratori di imprese in crisi

L’agevolazione introdotta dall’art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati che nel periodo ivi considerato assumono:

  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • lavoratori subordinati, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto perla gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296;
  • indipendentemente dalla loro età anagrafica.
    L’agevolazione prevista dal citato art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 consiste in un esonero contributivo pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) in caso di assunzioni di lavoratori under 36, con contratto a tempo indeterminato, e per le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Tirocinio – Revisione della disciplina

Vengono abrogati i co. 34, 35 e 36 dell’art. 1 della L. 92/2012, procedendo così al riordino della disciplina sul tirocinio, con un inasprimento delle regole per evitarne un uso distorto, e alla differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare.

Nuove linee guida per i tirocini diversi da quelli curriculari

Il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  • definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.Obblighi del soggetto ospitanteCon riguardo agli obblighi in capo al soggetto ospitante, viene precisato che:
    • i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9-bis co. 2del DL 510/96;
    • quest’ultimo è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/2008.SanzioniVengono inoltre previste le seguenti sanzioni:
      • per la mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro, conformemente alle previsioni della L. 689/81;
      • per il tirocinio svolto in modo fraudolento (cioè eludendo la prescrizione secondo cui non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente), viene prevista la pena dell’ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e la possibilità, su do- manda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Piani formativi aziendali

Modificando l’art. 118 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388, si dispone che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 11, 21 co. 1, lett. a), b) e c), e 30 del DLgs. 148/2015.

Apprendistato professionalizzante per i lavoratori in CIGS

A decorrere dall’1.1.2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 47 co. 4 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n.148 (finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero).

Tale misura è riconosciuta al fine di permettere ai suddetti lavoratori di potersi qualificare o riqualificare professionalmente.

Apprendistato professionalizzante sportivi

Viene disposta una riduzione, da 29 a 23 anni, del limite massimo di età previsto dall’art. 44 co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, in caso di assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante da parte di società e associazioni sportive professionistiche.

Esonero accantonamento quote TFR
e ticket licenziamento

Si prevede la proroga anche per gli anni 2022 e 2023 degli esoneri previsti dall’art. 43-bis del DL 28.9.2018 n. 109 e riguardanti:

  • le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;
  • il c.d. “ticket licenziamento”. L’agevolazione viene riconosciuta:
  • in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018;
  • limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sopra richiamato.

Estensione dell’indennità NASPI

Vengono modificati gli artt. 2 – 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, introducendo alcune novità in materia di NASpI riguardanti:

  • i soggetti beneficiari;
  • i requisiti di accesso;
  • il meccanismo di riduzione dell’importo.Soggetti beneficiariA partire dall’1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpI con l’estensione dell’indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agri- coli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.Requisiti di accessoPer gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall’1.1.2022 viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, previsto dall’art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupa- ti a partire da tale data, l’accesso alla NASpI sarà garantito a condizione che:
    • siano in stato di disoccupazione;
    • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.Meccanismo di riduzioneModificando il meccanismo di riduzione previsto dall’art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022, l’indennità di NASpI si riduca del 3% ogni mese a decorrere:

• dal primo giorno del sesto mese di fruizione;

• ovvero dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Modifiche alla “DIS-COLL”

Viene modificata la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rap- porto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “DIS-COLL”), introducendo all’art. 15 del DLgs. 22/2015 il co. 15-quinquies che:

  • consente la corresponsione mensile della prestazione per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento;
  • estende, da 6 a 12 mesi, la durata massima per l’erogazione della prestazione;
  • riconosce la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile ex art. 15 co. 4 del DLgs. 22/2015 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso;
  • prevede che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2022 il meccanismo mensile di riduzione del 3% della DIS-COLL venga applicato dal sesto mese (invece che dal quarto).Inoltre, dall’1.1.2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto a percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.

Politiche attive lavoratori autonomi

Sono estese anche ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL). Queste sono erogate:

  • in caso di cessazione, in via definitiva, dell’attività professionale;
  • allo scopo di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi;
  • dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.

Indennità lavoratori fragili

Ai lavoratori fragili dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all’art. 26 co. 2 del DL 18/2020, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 1.000,00 euro per l’anno 2022, qualora:

  • la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile;
  • abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.Domanda ed erogazioneL’indennità in esame è erogata dall’INPS previa domanda dell’interessato, corredata dall’autocertificazione che attesti il possesso dei due requisiti sopra indicati, entro il limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022.Esclusione dal reddito imponibile e dalla contribuzione figurativaL’indennità non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale”, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Indennità per i lavoratori dei call center

Viene disposto, anche per l’anno 2022, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Indennità per fermo pesca

Viene finanziata anche per l’anno 2022 l’indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo:

• obbligatorio;
• non obbligatorio.

 

Indennità di maternità lavoratrici autonome

Viene riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:

  • iscritte alla Gestione separata INPS,
  • autonome e imprenditrici agricole,
  • libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001,
    che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT.

Congedo del padre lavoratore

Dall’anno 2022 viene:

  • stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore;
  • riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d.“congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Tutele previdenziali per i giornalisti

Vengono introdotte importanti disposizioni finalizzate al potenziamento delle garanzie previdenziali e assicurative per i giornalisti.
Tra le varie, si prevede che, con riferimento alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI venga trasferita all’INPS.

Vengono inoltre regolamentati gli strumenti di sostegno al reddito (CIG e disoccupazione) e prevista una gestione assicurativa INAIL analoga a quella della generalità dei lavoratori dipendenti.

Modifiche al reddito di cittadinanza

In materia di reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), oltre al rifinanziamento strutturale della misura, sono previste novità riguardo:

  • agli obblighi a cui sono soggetti i percettori della misura;
  • alla riduzione dell’importo del beneficio in esame;
  • all’incentivo previsto per i datori di lavoro e le agenzie per il lavoro in caso di assunzione di un soggetto destinatario del Rdc.
    Vengono inoltre inaspriti i controlli da parte dell’INPS e dei Comuni e ampliate le ipotesi di revoca e decadenza dal beneficio.Obblighi per i percettori di RdcCon riguardo agli obblighi in capo ai percettori di Rdc, si prevede:
  • che la domanda di Rdc sia equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
  • che il patto per l’inclusione sociale preveda la frequenza almeno mensile in pre- senza presso i servizi di contrasto alla povertà, pena la decadenza dal beneficio;
  • che i patti di lavoro e di inclusione sociale prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività, con colloqui in presenza;
  • l’anticipazione della comunicazione obbligatoria di variazione della situazione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare al giorno antecedente l’inizio della stessa (invece che entro i 30 giorni successivi al suo inizio);
  • la diminuzione, da tre a due, del numero massimo di offerte congrue tra le quali il percettore di Rdc è tenuto ad accettare;
  • la riduzione, in generale, da 100 a 80 km entro cui la prima offerta può essere ritenuta congrua; per la seconda offerta la congruità prescinde dalla collocazione geografica della stessa;
  • che, in caso di proposta di occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o part-time, l’offerta di lavoro si considera congrua a condizione che non sia distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici sia in caso di prima che di seconda offerta;
  • l’eliminazione del criterio della durata dello stato di disoccupazione e la revisione del criterio retributivo nella valutazione dell’offerta di lavoro congrua.

Meccanismo di riduzione mensile

Viene introdotto un meccanismo di riduzione mensile in base al quale l’importo del reddito di cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quota A), viene ridotto di una somma pari a 5,00 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua.

Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

L’incentivo all’assunzione previsto dall’art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai datori di lavoro che procedano all’assunzione di tali lavoratori con contratto:

  • a tempo determinato;
  • a tempo indeterminato parziale.
    La norma riconosce poi, alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiaridi Rdc a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato da quello previsto per questi ultimi.

Modifiche alla pensione anticipata “Quota 100”

Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019- 2021 dall’art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione “Quota 100”.
Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione “Quota 102”).

Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna”

Anche per il 2022 è possibile richiedere l’accesso al trattamento pensionistico anticipa- to c.d. “Opzione donna” di cui all’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente.

Alle predette lavoratrici è richiesta:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59anni per le lavoratrici autonome.

Proroga dell’APE sociale

Per quanto riguarda l’APE sociale, ossia l’anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all’art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022:

  • ne rinnova il possibile accesso anche per l’anno 2022;
  • prevede l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui all’art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016;
  • estende la misura ad altre categorie professionali, indicate in un apposito elenco allegato alla legge di bilancio in esame;
  • riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) aveva previsto l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Per tale Fondo la legge di bilancio 2022 dispone:

  • una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022;
  • una dotazione di 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023;
  • l’ulteriore destinazione rappresentata dal sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198, da parte delle imprese pubbliche e private.

Fondo per le attività di formazione propedeutiche alla certificazione di parità di genere

Viene disposta l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di favori- re l’ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 198/2006.

4 ULTERIORI NOVITÀ RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.

Conclusione del programma di cashback

Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cash- back”).
Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021.

Finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative

Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle società finanziarie partecipate appositamente costituite.

Fondo rotativo per le operazioni di venture capital – Ampliamento dei beneficiari

Le risorse del fondo rotativo per le operazioni di venture capital possono essere investite anche:

  • in start up, ivi incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative;
  • in quote o azioni di uno o più fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in fondi per il Venture Capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento.

Fondo di solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente

È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione residenziale non utilizzati per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.).

Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto inter- ministeriale.

Card cultura diciottenni

A partire dall’1.1.2022, è prevista l’assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti:

  • residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
  • nell’anno del compimento del 18° anno di età.

La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:

  • biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • libri;
  • abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
  • musica registrata;
  • prodotti dell’editoria audiovisiva;
  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.Esclusione dal reddito imponibileLe somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponi- bile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

Contributo al Comune di Prato

È attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, volto al sostegno economico delle imprese del settore tessile pratese, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera.

Fatturazione elettronica per i contribuenti a regime forfettario

Fatturazione elettronica per i contribuenti a regime forfettario

Il disegno di legge 2022, in attesa di approvazione, informa che dal 2022 anche per i contribuenti a regime forfettario sarà obbligatoria la fatturazione elettronica, con invio di XML per le fatture estere, ma sarà applicata l’esclusione per l’esterometro.
Di seguito si esplica che la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020 – articolo 1, comma 1103), ha stabilito, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati attualmente comunicati tramite l’Esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema d’Interscambio (SdI) con il formato standard delle fatture elettroniche XML.

In sintesi:

operazioni attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica intestata al cliente estero, indicando quale codice destinatario il valore: “XXXXXXX” ed inviata tramite lo Sdi; la fattura in questione non verrà effettivamente consegnata dal SdI al cessionario\committente estero;

operazioni passive: il cessionario che riceverà una fattura passiva, dovrà farsi carico di generare un documento di Integrazione o di Autofattura nel formato della fattura elettronica, da trasmettere al SdI.

Ricordiamo che questa modalità è standardizzata da gennaio 2021 e da allora è già possibile utilizzarla in via opzionale.

Per maggiori dettagli in merito alla gestione delle varie fattispecie suggeriamo infine di consultare l’apposita guida che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato circa la compilazione delle fatture elettroniche e dell’Esterometro.


SCARICA LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO


 

La CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

CNS (Carta nazionale dei servizi)

Si comunica che dall’1/10/2021 ai sensi della “Legge Semplificazioni e Innovazione Digitale” (Decreto n. 76/2020) è possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle entrate, Agenzia della Riscossione, CCIAA, Inps, Inail, Regione Lombardia, Centro per l’Impiego ecc..), solo attraverso delle chiavi digitali valide, come la CNS.

 

Che cos’è la CNS?

La CNS (Carta nazionale dei servizi), permette:

·   Di accedere agli stessi servizi, in quanto contiene “certificati digitali” per l’autenticazione personale

·   L’identificazione certa degli utenti in rete

·   L’accesso direttamente dalla Pubblica Amministrazione per richiesta di bandi

Consente inoltre, alle persone che occupano posizioni all’interno dell’azienda, di firmare digitalmente documenti informatici (come bilanci, fatture, contratti ecc…).

 

Pertanto per i nostri assistiti proponiamo:

·         Se è già in possesso di una CNS di firma digitale, le chiediamo gentilmente di segnalarcelo

·         Se invece ne è ancora sprovvisto, le proponiamo l’acquisto della suddetta Carta Nazionale dei Servizi per poter concedere e agevolare l’utilizzo dei servizi della Pubblica Amministrazione, ormai necessari, compilando l’autorizzazione qui allegata, e documento di identità valido e senza dovervi recare di persona presso gli enti che la rilasciano. Il costo ammonta a 70 euro+iva.

Nuove istruzioni per commercio elettronico: iscrizione obbligatoria all’OSS

Nuove istruzioni per commercio elettronico: iscrizione obbligatoria all'OSS

DA “MOSS” A “OSS”

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà possibile facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi, per tutte le imprese, riformando l’applicazione dell’iva sul commercio elettronico. 

Coloro che realizzano vendite a distanza di beni, possono applicare l’iva relativa al paese in cui risiedono solo se l’ammontare di dette operazioni non supera determinate soglie.
Nel caso in cui si superano queste soglie è necessario identificarsi nello stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, al fine di assolvere l’imposta dovuta in detto stato.

Si rivolge a tutte le imprese specialmente piccole e medie.

Il decreto legislativo n. 83 del 2021 modifica il regime speciale MOSS introducendo il nuovo regime speciale OSS che si divide in “OSS non-Union scheme”, dedicato ai soggetti extra-UE, e in “OSS Union scheme”, per i soggetti UE.
Possono accedere all’OSS:

  • tutti i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea che prestano servizi B2C (c.d. OSS non-Union scheme),
  • tutti i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite interne verso soggetti non passivi d’imposta facilitate tramite piattaforma elettronica (c.d. OSS Union scheme).

Oltre all’OSS, nasce un nuovo regime chiamato “IOSS” (Importo One Stop Shop), che riguarda le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni che hanno un valore intrinseco fino ad euro 150.
Possono accedere i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea.
Con l’OSS i soggetti passivi non saranno più costretti ad identificarsi in ogni Stato membro in cui la singola operazione è soggetta ad IVA.

I soggetti che gestiscono piattaforme elettroniche potranno anche includere nel regime “OSS” anche le cessioni domestiche di beni a soggetti non passivi d’imposta, che loro facilitano (si veda “Circolare 24 Fisco” del 18.06.2021 ),

-se i beni sono spediti da magazzini presenti sul territorio di uno Stato membro e

-se il venditore sottostante è un soggetto non stabilito all’interno della UE.

OSS non-Union scheme

Per utilizzare il regime ‘”OSS non-Union scheme” non è necessario che il fornitore extra-UE nomini un intermediario, visto che tale soggetto è necessario solo per l’accesso al regime “IOSS” che riguarda le vendite a distanza di beni importati da paesi extra-UE.

il decreto legislativo in commento interviene sull’articolo 74-quinquies del DPR n. 633 del 1972 , sostituendo  la rubrica che da «Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE» viene modificata in «Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE».

Modificando il comma 1, del predetto articolo 74-quinquies, viene previsto che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea possono identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi IVA riferiti non più ai servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione o elettronici, ma bensì con riferimento a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta.

Sempre per effetto delle modifiche apportate all’articolo 74-quinquies del DPR n. 633 del 1972, viene disposto che i soggetti che accedono all’”OSS non-Union scheme” non hanno l’obbligo di emettere la fattura per tutti i servizi B2C che rientrano nel regime speciale, oltre a rimanere esonerati dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazioni IVA annuale.
Essi sono tenuti alla presentazione di una apposita dichiarazione trimestrale e deve essere conservata, per dieci anni, idonea documentazione delle operazioni.
Se, però, dovesse essere emessa fattura, viene disposto che vanno applicate le disposizioni di cui all’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che nel regime “OSS non-Union scheme” non è possibile il recupero dell’imposta assolta sui vari acquisti nei singoli Stati membri e, pertanto, viene estesa la procedura di rimborso IVA ovvero, qualora il soggetto passivo che si avvale del regime “OSS non-Union scheme” è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale per altre attività che non rientrano in tale regime, attraverso tale dichiarazione può effettuare le detrazioni dell’IVA assolta sulle attività che rientrano nel regime speciale.

OSS Union scheme

Il decreto legislativo n. 83 ha, quindi, modificato l’articolo 74-sexies del DPR n. 633 del 1972 , modificando la rubrica che da «Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE» è passata a «Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche».

Condizioni per l’esclusione dal regime “OSS Union scheme”:

  • I soggetti comunicano di non effettuare più le attività previste dall’articolo 74-sexies per accedere al regime stesso
  • Quando si può altrimenti presumere che le attività previste dall’articolo 74-sexies per accedere al regime stesso sono cessate
  • Quando non sono più soddisfatti i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale
  • Quando i soggetti persistono a non osservare le norme relative al regime speciale

Evidenziando che anche in questo caso la dichiarazione trimestrale periodica va presentata entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare, il comma 4 dell’articolo 74-sexies, come modificato dal decreto legislativo n. 83.

Dati da inserire nella dichiarazione periodica:

  1. numero di identificazione IVA
  2. ammontare delle prestazioni dei servizi in regime OSS effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
  3. ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
  4. ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto
  5. aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l’IVA è dovuta
  6. ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta

Va, infine, sottolineato che vengono modificati gli articoli 40 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993. Per quanto riguarda l’articolo 40 viene disposto che le vendite a distanza intracomunitarie di beni, che vengono spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro UE, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo è nel territorio dello Stato.

Tale disposizione non si applica se il cedente è un soggetto stabilito in un altro Stato membro e se congiuntamente ricorrono le seguenti condizioni:

-il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea,

-l’ammontare complessivo delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta UE e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni non ha superato, nell’anno solare precedente e non supera nell’anno in corso, l’importo di euro 10.000,

-il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

D.Lgs. n. 83/2021: il nuovo regime OSS – I punti salienti

La normativa

L’articolo 2 della direttiva UE 2017/2455 ha modificato la direttiva Iva 2006/112/CE, con riferimento al regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile dai soggetti passivi d’imposta che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (c.d. servizi TTE)

L’ambito soggettivo

Possono accedere all’OSS:

–      tutti i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea che prestano servizi B2C (c.d. OSS non-Union scheme),

–      tutti i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e i soggetti non stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite interne verso soggetti non passivi d’imposta facilitate tramite piattaforma elettronica (c.d. OSS Union scheme)

I servizi a privati UE

Modificando il comma 1, del predetto articolo 74-quinquies, viene previsto che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea possono identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi IVA riferiti non più ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, ma bensì con riferimento a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta

I soggetti passivi UE

Per quanto riguarda, invece, il regime “OSS Union scheme”, il campo di applicazione di tale regime si amplia: dall’applicazione alle sole forniture di servizi “TTE” rese a soggetti non passivi d’imposta, sia passa anche alle prestazioni transfrontaliere di servizi rese sempre a soggetti non passivi d’imposta in uno Stato membro diverso da quello in cui il fornitore è stabilito nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni

Questo non comporta nessun inadempimento in particolare fino al momento dell’iscrizione.


Vi invitiamo a seguire le istruzione fiscali e la procedura qui sotto allegata per l’iscrizione dell’azienda, è necessario inviare la comunicazione anche se i movimenti risultano pari a 0.