FORFETTARI: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° luglio saranno tenuti a emettere fattura elettronica i contribuenti:

  • In regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
  • In regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
  • Associazioni sportive dilettantistiche

Sono esclusi dalla fatturazione elettronica i soggetti che il loro ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 risulta inferiore alla soglia di 25.000. Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  • Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018),
  • Per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Tale esonero opera per le operazioni dal 1° luglio 2022 e si conclude nel 2024, quando è prevista l’estensione della fatturazione elettronica per tutti, senza distinzione di fatturato.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DAL 1° MAGGIO 2022

a seguito dell’introduzione da Gennaio 2022 dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, eravamo in attesa dell’aggiornamento della procedura telematica per l’invio di tali comunicazioni.

È operativo ora sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il nuovo applicativo che consente ai committenti di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo con natura occasionale.

Dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico e non saranno più ritenute valide, e pertanto risulteranno sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo mail direttamente alle sedi degli ispettorati .

I datori di lavoro possono accedere al nuovo servizio sul sito istituzionale del ministero tramite spid o Carta Identità Elettronica.

Il modello UNI_LAV_AUTON_OCCAS si compone di quattro sezioni; la prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento dei dati relativi rispettivamente al committente e al lavoratore autonomo.

La terza sezione contiene le informazioni relative al rapporto di lavoro, in particolare la data di inizio, la descrizione sintetica dell’attività, il compenso previsto (che può anche essere pari a zero se non ancora concordato tra le parti), il luogo della prestazione e l’indicazione del termine entro cui sarà conclusa l’opera o il servizio.

Relativamente a tale ultimo dato è possibile scegliere tre distinte ipotesi di durata: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.

Si ricorda che qualora la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale comunicato, sarà necessario effettuare nuova comunicazione.

Se vi fosse la necessità di variare o annullare una comunicazione effettuata, nella quarta sezione del modello (relativa ai dati di invio) è previsto un apposito campo in cui riportare il codice della comunicazione precedente che si vuole variare o annullare.